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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26361/2026 del 07/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un comandante di aeromobili, sospeso dal lavoro e collocato in CIGS a zero ore dal giugno 2011, aveva diritto al trattamento CIGS e alla prestazione integrativa del Fondo Speciale Trasporto Aereo per il periodo dal 13 aprile 2012 al 31 dicembre 2014. Nell’aprile 2013 aveva sottoscritto con un nuovo vettore aereo un’offerta condizionata per un impiego come capitano di aeromobili A330. L’offerta escludeva espressamente che si fosse già concluso un contratto di lavoro e invitava il lavoratore a non dimettersi dal precedente impiego fino alla comunicazione formale del completamento dell’addestramento. L’assunzione non si perfezionò: il lavoratore non superò l’addestramento a terra e non iniziò quello in volo. L’INPS dichiarò la decadenza, ritenendo non comunicata un’attività lavorativa, mentre il Tribunale di Milano accolse il ricorso del lavoratore e dichiarò illegittimo il provvedimento; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1276/2019 depositata il 4 luglio 2019, confermò tale decisione. L’INPS ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 8, commi 4 e 5, del d.l. n. 86/1988, convertito dalla l. n. 160/1988, in relazione agli artt. 1-bis, comma 1, e 1-ter del d.l. n. 247/2004, convertito dalla l. n. 291/2004, e all’art. 2033 c.c. Sosteneva che l’attività di addestramento presso il nuovo vettore non fosse limitata al mantenimento delle licenze e abilitazioni possedute presso il precedente datore, ma fosse diretta anche a conseguire una nuova licenza e a superare le verifiche necessarie per la futura assunzione; di conseguenza, il lavoratore avrebbe dovuto comunicarla preventivamente all’INPS. Il lavoratore resistette con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità: il ricorso poneva una questione di corretta sussunzione giuridica, non una richiesta di rivalutare una questione di mero fatto. Nel merito ha accolto l’unico motivo. In base all’art. 8, comma 5, del d.l. n. 86/1988 e ai criteri interpretativi applicabili al personale di volo, il cosiddetto periodo neutro ricorre solo quando l’attività è esclusivamente diretta a conservare le licenze e abilitazioni già possedute presso il precedente vettore. Per verificare tale esclusività è necessario considerare il regolamento negoziale con il nuovo vettore. Nel caso concreto, gli elementi riportati nella sentenza impugnata e nel controricorso indicavano che l’addestramento era rivolto anche al conseguimento della nuova licenza richiesta dall’autorità saudita e al superamento delle verifiche professionali necessarie per un futuro impiego; non risultava quindi un’attività esclusivamente finalizzata al mantenimento del precedente brevetto. La Corte ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Milano e rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 5, d.l. n. 86/1988, convertito dalla l. n. 160/1988

    Pertanto, come già più volte affermato da questa Corte, «L’accertamento che si sia trattato di attività volta esclusivamente al mantenimento dei pregressi titoli abilitativi al volo in essere presso il precedente vettore aereo, non è dunque un accertamento di fatto ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. poiché concorre a integrare la stessa fattispecie normativa. Aisensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c. sussiste falsa applicazione di legge, in particolare sotto il profilo della scorretta sussunzione del caso concreto nell’alveo dei requisiti fattuali di cui l’art.8, co.5 d.l. n.86/88 coordinato con le circolari Inps nn.73/08 e 94/11 chiede l’accertamento, ogni qual volta il giudice di merito: a) non compia alcun accertamento sull’esistenza di attività volta esclusivamente al mantenimento del pregresso brevetto di volo, oppure, b) compia tale accertamento in modo errato o incompleto, trascurando elementi fattuali invece rilevanti. Tra questi elementi fattuali non può ad esempio non essere considerato il regolamento negoziale espresso dal contratto stipulato con il nuovo vettore aereo, onde verificare se da tale regolamento emerga una prestazione lavorativa esclusivamente finalizzata al mantenimento del brevetto o invece più ampia» (Cass. n. 189/2025 ex multis).

    Per il personale di volo in CIGS, l’omessa comunicazione preventiva comporta la decadenza quando l’attività svolta presso il nuovo vettore non è esclusivamente diretta a conservare i titoli abilitativi già posseduti presso il precedente vettore. L’esclusività va verificata anche alla luce del regolamento negoziale con il nuovo vettore; la sua corretta valutazione concorre a integrare la fattispecie normativa ed è sindacabile in cassazione per falsa applicazione di legge.

  • art. 8, comma 4, d.l. n. 86/1988, convertito dalla l. n. 160/1988

    il lavoratore che gode di integrazione salariale può svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato durante detto periodo, ma senza diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate

    Durante il periodo di integrazione salariale il lavoratore può svolgere attività autonoma o subordinata, ma non ha diritto al trattamento per le giornate in cui presta attività lavorativa.

  • art. 1-bis, comma 1, d.l. n. 247/2004, convertito dalla l. n. 291/2004

    La disposizione è richiamata tra le norme in relazione alle quali l’INPS ha formulato la censura, ma la sentenza non ne espone uno specifico contenuto interpretativo.

  • art. 1-ter d.l. n. 247/2004, convertito dalla l. n. 291/2004

    La disposizione è richiamata tra le norme in relazione alle quali l’INPS ha formulato la censura, ma la sentenza non ne espone uno specifico contenuto interpretativo.

  • art. 2033 c.c.

    La norma è richiamata tra quelle indicate nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Aisensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c. sussiste falsa applicazione di legge, in particolare sotto il profilo della scorretta sussunzione del caso concreto nell’alveo dei requisiti fattuali di cui l’art.8, co.5 d.l. n.86/88 coordinato con le circolari Inps nn.73/08 e 94/11 chiede l’accertamento, ogni qual volta il giudice di merito: a) non compia alcun accertamento sull’esistenza di attività volta esclusivamente al mantenimento del pregresso brevetto di volo, oppure, b) compia tale accertamento in modo errato o incompleto, trascurando elementi fattuali invece rilevanti.

    È configurabile falsa applicazione di legge quando il giudice di merito omette o svolge in modo erroneo o incompleto l’accertamento dei requisiti fattuali che integrano la fattispecie normativa, compresa la valutazione del regolamento negoziale rilevante.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L’accertamento che si sia trattato di attività volta esclusivamente al mantenimento dei pregressi titoli abilitativi al volo in essere presso il precedente vettore aereo, non è dunque un accertamento di fatto ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. poiché concorre a integrare la stessa fattispecie normativa.

    L’accertamento dell’esclusiva finalizzazione dell’attività al mantenimento dei precedenti titoli abilitativi non è, in questo contesto, un mero accertamento di fatto, perché concorre a integrare la fattispecie normativa.

Massime di principio

  • Nel settore del trasporto aereo, il periodo di addestramento svolto da un lavoratore in integrazione salariale presso un nuovo vettore costituisce periodo neutro rispetto all’obbligo di comunicazione all’INPS solo se l’attività è esclusivamente diretta al mantenimento delle licenze e abilitazioni già possedute presso il precedente vettore.
  • Per stabilire se l’addestramento sia esclusivamente finalizzato alla conservazione dei precedenti titoli di volo occorre esaminare il regolamento negoziale con il nuovo vettore e verificare se l’attività comprenda anche il conseguimento di nuove licenze o la valutazione delle capacità necessarie per un futuro impiego.
  • La mancata conclusione del contratto di lavoro con il nuovo vettore non esclude di per sé l’obbligo di comunicazione preventiva: se l’attività preparatoria non è limitata al mantenimento dei precedenti titoli abilitativi, opera la regola di decadenza prevista dall’art. 8, comma 5, del d.l. n. 86/1988.
  • L’accertamento sull’esclusiva finalizzazione dell’attività al mantenimento dei precedenti titoli di volo concorre a integrare la fattispecie normativa; la sua omissione o valutazione incompleta, incluso il mancato esame del regolamento negoziale, può configurare falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiDecadenza

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