Cassazione Civile, Ordinanza n. 26370/2026 del 07/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società aveva stipulato con una società committente un appalto per il servizio di pulizia di alcune palestre a Brescia e aveva subappaltato il servizio a tre cooperative. A seguito di accertamenti ispettivi della Direzione territoriale del lavoro di Brescia, confluiti in quattro verbali unici di accertamento e notificazione, i rapporti di lavoro di cinque lavoratori formalmente assunti dalle cooperative erano stati imputati alla società, ritenendosi realizzata una somministrazione abusiva di manodopera. Nei giudizi di merito, riuniti, la società aveva contestato gli addebiti; la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 7 giugno 2021, aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Milano, respingendo le domande ancora rilevanti. La società ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 1180 c.c., contestando che non fossero detratti dal credito contributivo i pagamenti effettuati dalle cooperative. Con il secondo e il terzo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando, rispettivamente, che non fosse stata considerata la specificità della richiesta di scomputo e che non fossero stati esaminati gli estratti conto contributivi prodotti dall’INPS e le denunce di versamento Uniemens delle cooperative. Con il quarto ha denunciato violazione dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e del principio di rilevabilità d’ufficio della prescrizione previdenziale, contestando il rigetto dell’eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi e, di conseguenza, l’intero ricorso. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché, in presenza di doppia conforme, la società non ha indicato ragioni di fatto divergenti tra le decisioni di primo e secondo grado e non ha individuato un fatto storico decisivo omesso, ma ha sollecitato una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie. Il primo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio della sentenza d’appello: secondo quanto accertato in quella sede, i pagamenti delle cooperative erano già stati scomputati in sede ispettiva e non erano inclusi nell’importo richiesto alla società; inoltre, il ricorso non contestava efficacemente tale accertamento. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di decisività: pur richiamando la rilevabilità d’ufficio della prescrizione dei crediti previdenziali, la società non ha indicato gli elementi fattuali ritualmente acquisiti che avrebbero consentito ai giudici di merito di accertarne il decorso. La società è stata condannata a pagare all’INPS le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 4.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
Alla luce di quanto sopra, è inammissibile anche il primo motivo, avendo la Corte affermato che non sussistevano, in fatto, i presupposti per l’applicazione dell’art. 1180 cod. civ. perché le somme versate dalle cooperative erano state già state scomputate in sede ispettiva, di tal chè non erano comprese nel quantum preteso dalla società e con tale ratio il motivo non si confronta.
Il pagamento del terzo può avere efficacia satisfattiva, ma nel caso concreto non residuava alcuna somma da scomputare: i versamenti delle cooperative erano già stati considerati e detratti in sede ispettiva. La censura fondata sull’art. 1180 c.c. deve quindi confrontarsi con tale accertamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Inoltre, le censure non individuano un fatto storico, decisivo e controverso che non sarebbe stato esaminato dalla Corte ma si dolgono, in definitiva, della mancata valutazione di una tesi difensiva.
Il vizio di omesso esame richiede l’individuazione di un fatto storico, decisivo e controverso effettivamente trascurato; la mancata o diversa valutazione di una tesi difensiva o di singoli elementi istruttori non è sufficiente.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Sul punto, giurisprudenza di legittimità uniforme afferma che – come ex multis Cass. n. 21672/2018 – «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie».
Per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato dal quale risulta, le circostanze in cui è stato discusso tra le parti e la sua decisività. Non integra il vizio la mancata menzione di ogni risultanza probatoria quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato.
Con il secondo ed il terzo motivo è predicato un omesso esame in presenza di doppia conforme, in relazione alla quale, secondo il costante orientamento di legittimità, il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n.30295/2019 ex multis e precedenti ivi citati), mentre nel caso in esame le doglianze appaiono piuttosto rivolte a sollecitare un riesame del merito della causa, inibito in questa sede.
In presenza di doppia conforme, il motivo di omesso esame è ammissibile soltanto se il ricorrente espone le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere un nuovo esame del merito.
art. 3, comma 9, legge n. 335/1995
Nondimeno, in questa sede non vengono indicati dalla parte privata quali sarebbero stati gli elementi di fatto ritualmente introdotti in giudizio che il Collegio avrebbe dovuto valutare e che avrebbero consentito di constatare il decorso della prescrizione: non viene, cioè, neppure in questa fase chiarito sulla base di quali dati concreti i giudici territoriali avrebbero dovuto rilevare d’ufficio la prescrizione.
La rilevabilità d’ufficio della prescrizione in materia previdenziale non esonera la parte, nel giudizio di cassazione, dall’indicare gli elementi fattuali ritualmente acquisiti che avrebbero consentito di accertarne il decorso. La censura è inammissibile se non espone tali dati concreti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
L’esito del giudizio impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
La declaratoria d’inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti di legge, l’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme, la censura di omesso esame ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e dimostrare che esse sono diverse; non può essere impiegata per sollecitare una nuova valutazione del merito.
- Il motivo di ricorso per omesso esame deve individuare un fatto storico decisivo e controverso, indicare da quali elementi risulti, quando e come sia stato discusso tra le parti e spiegare perché sia decisivo. La mancata valutazione di una tesi difensiva o di singoli elementi istruttori non basta se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato.
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, anche se deduce in astratto l’applicabilità della norma invocata.
- In materia previdenziale la prescrizione è rilevabile d’ufficio, ma il ricorrente che censura in cassazione il mancato rilievo della prescrizione deve indicare gli elementi fattuali ritualmente acquisiti che avrebbero consentito di accertarne il decorso.
- Il pagamento eseguito dal terzo può soddisfare l’obbligazione ai sensi dell’art. 1180 c.c.; non sussiste però un ulteriore importo da detrarre quando, secondo l’accertamento di merito non validamente contestato, i pagamenti risultano già scomputati dal credito richiesto.
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