Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26366/2026 del 07/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

L’assicurato aveva chiesto la condanna dell’INPS al pagamento dell’indennità di mobilità, allegando di avere presentato domanda amministrativa il 17 aprile 2013 e un successivo ricorso amministrativo. Il Tribunale di Tivoli aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1485/2021 depositata il 20 aprile 2021, l’aveva dichiarata inammissibile per decadenza ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970: ritenuta presentata il 10 luglio 2013 la domanda amministrativa di riesame, il termine annuale, decorrente dal giorno successivo allo spirare dei 90 giorni concessi all’INPS per decidere, era scaduto prima dell’introduzione della causa. In cassazione l’assicurato ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della mancata trasmissione, da parte del patronato incaricato, degli atti del procedimento amministrativo. Con il secondo ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza per violazione del principio di non contestazione e degli artt. 115, 414 e 416 c.p.c.; dall’altro, la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 24 Cost. e 47 del d.P.R. n. 639/1970, contestando la ricostruzione della data del ricorso amministrativo e la conseguente decorrenza della decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato perché la Corte d’appello aveva esaminato la mancata trasmissione degli atti da parte del patronato, reputandola ininfluente, e aveva rilevato che l’assicurato non aveva contestato in modo specifico la presentazione del ricorso amministrativo il 10 luglio 2013. Anche il secondo motivo è stato respinto: l’accertamento del giudice di merito circa l’esistenza e il valore della non contestazione è sindacabile in cassazione soltanto per difetto assoluto o apparenza della motivazione, oppure per manifesta illogicità, vizi non riscontrati nel caso concreto. La Corte ha inoltre ritenuto che l’assicurato, agendo tramite il patronato, non potesse fondare la censura sulla mancata comunicazione da parte di quest’ultimo degli atti del procedimento: il patronato opera in forza del rapporto di mandato e gli atti amministrativi compiuti per l’assistito producono gli effetti riconosciuti dalla giurisprudenza, mentre gli istituti di patronato rispondono contrattualmente verso i propri assistiti. Quanto alla decadenza, essendo stato accertato un ricorso amministrativo, si applica l’ipotesi in cui, in assenza di decisione dell’INPS, il termine decorre dalla data del ricorso maggiorata dei 90 giorni previsti per la decisione; non si aggiungono ulteriori periodi riferiti al procedimento amministrativo virtuale. L’assicurato è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.800,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 47 del d.P.R. n. 639/1970

    Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.

    La norma stabilisce il termine decadenziale per l’azione giudiziaria e i relativi dies a quo. Se è stato presentato un ricorso amministrativo e l’INPS non ha deciso, per il calcolo del termine annuale applicabile alla prestazione in esame il dies a quo è individuato dalla data del ricorso amministrativo maggiorata del termine di 90 giorni previsto per la decisione, senza ulteriori proroghe dovute alla protrazione del procedimento.

  • art. 46, comma 6, della legge n. 88/1989

    II. sia stato presentato il ricorso amministrativo ma l'INPS non abbia provveduto a riguardo: in questa ipotesi, il termine di decadenza decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni, ex art. 46, comma 6, della legge nr. 88 del 1989), previsto per la decisione;

    Quando è stato presentato il ricorso amministrativo e l’INPS non ha adottato la decisione, il termine decadenziale decorre dalla data del ricorso maggiorata dei 90 giorni assegnati per decidere.

  • art. 2697 c.c.

    Premesso che, quanto alla «distribuzione dell'onere probatorio relativamente alla decorrenza del termine di decadenza, si osserva che è onere della parte che vuole agire in giudizio dare la prova della tempestività della sua azione ove, come nel caso in esame, il suo diritto sia assoggettato ad un termine di decadenza superato il quale l'azione non sia più proponibile» (ex multis Cass. n. 9380/2014), il ricorrente ha agito in giudizio allegando di aver presentato domanda amministrativa in data 17 aprile 2013 e precisando che era stato presentato ricorso amministrativo: di quest’ultimo non ha specificato la data (pag. 12 del ricorso di legittimità), affermando che il patronato non aveva inviato la documentazione relativa al procedimento.

    Chi agisce deve provare la tempestività dell’azione quando il diritto è soggetto a un termine di decadenza; nel caso concreto il ricorrente non aveva indicato nel ricorso per cassazione la data del ricorso amministrativo, mentre il giudice di merito aveva accertato tale data sulla base degli atti e della condotta processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Spetta .. al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto a lui riservato, l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte (tra le molte, Cass. nn. 3680 e 3126 del 2019; più di recente, Cass. n. 7997 del 2025).

    L’apprezzamento dell’esistenza e del valore della non contestazione dei fatti allegati è riservato al giudice di merito; la relativa valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti indicati dalla Corte per i vizi della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte non ha omesso di considerare il fatto che si assume pretermesso ma lo ha valutato e lo ha considerato ininfluente,

    La censura per omesso esame non è fondata quando il fatto indicato come decisivo sia stato in realtà esaminato dal giudice di merito, che lo abbia ritenuto ininfluente.

  • art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002

    Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando un diritto è soggetto a decadenza, spetta a chi agisce in giudizio provare la tempestività dell’azione.
  • Se è stato presentato un ricorso amministrativo previdenziale e l’INPS non ha deciso, il termine di decadenza per l’azione giudiziaria decorre dalla data di presentazione del ricorso maggiorata del termine teorico previsto per la decisione. La durata effettiva del procedimento oltre tale termine non sposta in avanti il dies a quo.
  • L’accertamento sull’esistenza e sul valore della non contestazione dei fatti allegati è riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile soltanto per difetto assoluto o apparenza della motivazione, oppure per manifesta illogicità.
  • La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è infondata se il giudice di merito ha esaminato quel fatto, pur valutandolo ininfluente.
  • Gli atti amministrativi compiuti dagli istituti di patronato per gli assistiti producono, alle condizioni richiamate dalla giurisprudenza, gli effetti degli atti compiuti dagli interessati; il rapporto tra patronato e assistito ha natura contrattuale e comporta responsabilità del patronato verso l’assistito.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.