Cassazione Civile, Ordinanza n. 06767/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2006-2011, emesso per una superficie di circa 5.000 mq di uno stabilimento in Albenga detenuto in locazione e adibito all'acquisto, imballaggio e confezionamento di piante, superficie che non era stata dichiarata ai fini del tributo. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello del Comune, riconoscendo il tributo ma escludendo le sanzioni, sul presupposto che la contribuente avesse smaltito in proprio i rifiuti speciali tramite impresa specializzata. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, perché la CTR avrebbe accolto l'appello comunale con una motivazione nuova rispetto a quella posta a base dell'avviso; 2) violazione degli artt. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 e 43 d.lgs. 22/1997, oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'esenzione delle aree produttrici di rifiuti speciali non dipendeva dalla preventiva dichiarazione, poi surrogata dall'istanza di condono; 3) violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, l. 296/2006, oltre a omesso esame, deducendo che la nota della polizia tributaria sulle superfici destinate a rifiuti speciali non dovesse essere allegata all'avviso; 4) violazione dell'art. 59 d.lgs. 507/1993, perché il Comune non svolgerebbe alcun servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Il Comune ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con un solo motivo, lamentando la violazione dell'art. 76 d.lgs. 507/1993 per l'annullamento delle sanzioni amministrative nonostante lo smaltimento dei rifiuti speciali fosse avvenuto a cura e spese della contribuente. In corso di causa, tuttavia, le parti hanno raggiunto una transazione e hanno depositato rituali rinunce reciproche ai rispettivi ricorsi.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia di entrambe le parti ai rispettivi ricorsi, rilevando che le rinunce erano state formulate prima dell'adunanza camerale, sottoscritte dai difensori muniti di procura speciale e accettate dalle controparti. In conseguenza dell'accordo tra le parti, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché la definizione del giudizio è avvenuta per estinzione e non per rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente come limite al potere del giudice di appello, per dedurre ultrapetizione in caso di decisione fondata su una motivazione diversa da quella posta a base dell'avviso di accertamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di omesso esame di fatti decisivi.
art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Invocato per sostenere che l'esenzione delle aree destinate a rifiuti speciali non fosse subordinata alla preventiva dichiarazione, secondo la prospettazione della ricorrente.
art. 43 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Richiamato insieme all'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 sul regime delle aree produttive di rifiuti speciali.
art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212
Invocato per contestare l'omessa allegazione all'avviso della nota della polizia tributaria richiamata in giudizio.
art. 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato, insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente, per censurare il contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento.
art. 59 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Invocato per sostenere che l'ente impositore non svolgesse servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.
art. 76 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato dal Comune nel ricorso incidentale per sostenere che non vi fosse motivo di esenzione dalle sanzioni amministrative.
art. 390, secondo comma, c.p.c.
La Corte vi fa riferimento per affermare la ritualità delle rinunce, presentate prima dell'adunanza camerale.
Richiamato per verificare la regolarità formale delle rinunce e della loro accettazione.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
Base normativa della compensazione delle spese in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Esclusa la sua applicazione perché la pronuncia è di estinzione per rinuncia e non di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando entrambe le parti depositano rituale rinuncia ai rispettivi ricorsi, prima dell'adunanza e con accettazione della controparte, il giudizio di cassazione si estingue senza esame dei motivi di ricorso.
- La definizione del giudizio per estinzione da rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione, perché la norma ha natura eccezionale e di stretta interpretazione.
- In presenza di accordo transattivo e rinunce reciproche, la regola è la compensazione delle spese di lite.
- La Corte, quando dichiara l'estinzione per rinuncia, non si pronuncia sul merito delle censure dedotte, che restano assorbite dalla definizione processuale.
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