Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06767/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2006-2011, emesso per una superficie di circa 5.000 mq di uno stabilimento in Albenga detenuto in locazione e adibito all'acquisto, imballaggio e confezionamento di piante, superficie che non era stata dichiarata ai fini del tributo. La Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello del Comune, riconoscendo il tributo ma escludendo le sanzioni, sul presupposto che la contribuente avesse smaltito in proprio i rifiuti speciali tramite impresa specializzata. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, perché la CTR avrebbe accolto l'appello comunale con una motivazione nuova rispetto a quella posta a base dell'avviso; 2) violazione degli artt. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 e 43 d.lgs. 22/1997, oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'esenzione delle aree produttrici di rifiuti speciali non dipendeva dalla preventiva dichiarazione, poi surrogata dall'istanza di condono; 3) violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, l. 296/2006, oltre a omesso esame, deducendo che la nota della polizia tributaria sulle superfici destinate a rifiuti speciali non dovesse essere allegata all'avviso; 4) violazione dell'art. 59 d.lgs. 507/1993, perché il Comune non svolgerebbe alcun servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Il Comune ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con un solo motivo, lamentando la violazione dell'art. 76 d.lgs. 507/1993 per l'annullamento delle sanzioni amministrative nonostante lo smaltimento dei rifiuti speciali fosse avvenuto a cura e spese della contribuente. In corso di causa, tuttavia, le parti hanno raggiunto una transazione e hanno depositato rituali rinunce reciproche ai rispettivi ricorsi.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia di entrambe le parti ai rispettivi ricorsi, rilevando che le rinunce erano state formulate prima dell'adunanza camerale, sottoscritte dai difensori muniti di procura speciale e accettate dalle controparti. In conseguenza dell'accordo tra le parti, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché la definizione del giudizio è avvenuta per estinzione e non per rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando entrambe le parti depositano rituale rinuncia ai rispettivi ricorsi, prima dell'adunanza e con accettazione della controparte, il giudizio di cassazione si estingue senza esame dei motivi di ricorso.
  • La definizione del giudizio per estinzione da rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione, perché la norma ha natura eccezionale e di stretta interpretazione.
  • In presenza di accordo transattivo e rinunce reciproche, la regola è la compensazione delle spese di lite.
  • La Corte, quando dichiara l'estinzione per rinuncia, non si pronuncia sul merito delle censure dedotte, che restano assorbite dalla definizione processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.