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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39170/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada) commessa il 3/9/2017: 1) censura della validità dell'accertamento alcolemico per la mancanza dello scontrino intermedio n.472 e per l'uso di un documento che, secondo il ricorrente, risultava inesistente; 2) contestazione del corretto funzionamento dell'etilometro (assenza di prova di omologazione/verifiche per il 2017, andamento anomalo dei valori rispetto alla curva di Widmark, revisioni effettuate nel 2016 e 2018 ma non nel 2017, resoconto vago del teste di polizia giudiziaria); 3) omissione di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.186, comma 2-bis (nexus causale tra stato di ebbrezza e incidente); 4) mancata considerazione di elementi a favore della mitigazione della pena introdotti in appello (libretto da donatore di sangue, certificato di idoneità psicofisica alla guida). Inoltre il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato le valutazioni dei giudici di merito: le misurazioni alcolemiche (1,81 g/l e 1,88 g/l) sono state ritenute valide; la mancanza dello scontrino intermedio è stata spiegata plausibilmente come insufficienza di volume di aria inspirato e non ha inficiato le altre prove; non sussisteva l'onere per l'accusa di esibire preventivamente i dati di omologazione per ogni singola misurazione, mentre il ricorrente non ha prodotto allegazioni concrete per dimostrare il difetto di funzionamento dell'etilometro; l'andamento della curva di Widmark non consente valutazioni univoche essendo variabile tra soggetti; l'aggravante di cui all'art.186 comma 2-bis è stata regolarmente riconosciuta perché l'imputato, in evidente stato di alterazione (testimonianze su "occhi lucidi", "faceva fatica a stare in piedi", ecc.), ha perso il controllo del veicolo e impattato due autovetture in sosta, con nesso materiale fra stato di ebbrezza e verificarsi del sinistro; la determinazione della pena è rimessa al giudice di merito e non è risultata sproporzionata; non è maturata la prescrizione alla luce delle norme transitorie e della disciplina vigente per i reati commessi dopo il 3/8/2017. Pertanto la condanna (9 mesi di arresto, 2.000 euro di ammenda, sospensione condizionale e non menzione, revoca della patente) è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada (comma 2, comma 2-bis, comma 2-sexies)

    Disciplina la guida in stato di ebbrezza e le aggravanti quando il conducente in stato di alterazione provochi un incidente; la Corte ha ritenuto applicabile la circostanza aggravante perché sussisteva un nesso materiale fra l'alterazione e il sinistro.

  • art. 379 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada

    Prevede omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro; la Cassazione conferma che l'onere di allegazione di elementi che possano far dubitare del buon funzionamento grava sull'imputato, non sul pubblico ministero che introduce la misurazione.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione all'acquisizione in atti di documenti e certificati; qui menzionata per l'acquisizione da parte del Tribunale del presunto scontrino mancante.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la graduazione della pena e che la discrezionalità non sia censurabile in sede di legittimità.

  • art. 159 cod. proc. pen. (legge Orlando), art. 161-bis cod. pen. (Riforma Cartabia), art. 344-bis cod. proc. pen. (improcedibilità)

    Richiamate a proposito della disciplina della prescrizione e delle successive modifiche legislative (legge 23/6/2017 n.103, legge 9/1/2019 n.3, legge 27/9/2021 n.134): la Corte ha analizzato la normativa transitoria e confermato che, per i fatti del 3/9/2017, non è maturata la prescrizione.

  • legge 23/06/2017 n.103 (cd. legge Orlando); legge 9/01/2019 n.3 (cd. legge Bonafede); legge 27/09/2021 n.134 (Riforma Cartabia)

    Norme richiamate per spiegare la successione delle discipline in materia di sospensione e cessazione del corso della prescrizione e l'introduzione dell'istituto di improcedibilità; Corte conferma applicabilità e criteri di gradualità temporale.

Massime di principio

  • Sull'accertamento alcolemico: l'onere di provare in modo dettagliato che l'apparecchio non era omologato o non era stato sottoposto a verifiche spetta all'imputato; la mera assenza di documenti in atti (es. scontrino intermedio) non invalida automaticamente la rilevazione se esistono spiegazioni plausibili e le altre prove risultano coerenti.
  • Sull'uso dell'etilometro: la giurisprudenza riconosce che omologazione e verifiche sono rilevanti, ma la loro efficacia probatoria va contestata con allegazioni concrete (es. certificazioni che provino la scadenza o l'anomalia); non basta chiedere genericamente gli atti relativi alla omologazione.
  • Sulla curva di Widmark: l'andamento teorico dei valori alcolici non consente di per sé una conclusione univoca sul buon funzionamento dell'apparecchio o sulla dinamica dell'assorbimento, essendo variabile individuale; occorrono elementi probatori specifici per trarre conseguenze probatorie.
  • Sull'aggravante per incidente: perché l'aggravante ex comma 2-bis sia riconosciuta è sufficiente il collegamento materiale tra lo stato di ebbrezza e il verificarsi del sinistro quando l'alterazione contribuisce a ridurre la reattività o la percezione del pericolo; non è richiesta una prova scientifica di nesso causale strettissimo, ma dimostrazione del ruolo strumentale dell'ebbrezza nelle condotte imprudenti.
  • Sul trattamento sanzionatorio: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che deve motivare l'adozione dei criteri di cui all'art.133 c.p.; in sede di legittimità la verifica è limitata a eventuali eccessi o carenze motivazionali gravi.
  • Sulla prescrizione e termini processuali: l'applicazione delle diverse riforme normative va valutata secondo la data del fatto; in situazioni intermedie è essenziale verificare quale regime antedato sia applicabile e se la prescrizione sia maturata alla luce delle sospensioni previste dalle norme transitorie.

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