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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39167/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio, aveva ridotto la pena per il reato di lesioni personali stradali gravi (art. 590-bis c.p.). La difesa deduceva violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che la Corte distrettuale non aveva indicato quale norma cautelare fosse stata violata dal conducente, aveva assunto la correttezza del comportamento alla guida e aveva omesso di valutare se la condotta della vittima fosse incompatibile con gli obblighi del pedone previsti dall'art. 190 Cod. strada, potendo tale condotta elidere il nesso di causalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto chiedesse una rivalutazione delle emergenze istruttorie e dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha confermato la corretta applicazione dei principi di diritto da parte della Corte d'appello, richiamando l'obbligo di diligenza, attenzione e avvistamento a carico del conducente (art. 140 e ss. Cod. strada) e la possibilità di escludere la responsabilità del conducente solo quando la condotta del pedone costituisca una causa eccezionale, atipica e assolutamente imprevedibile. Ha inoltre precisato che la modifica normativa che rende procedibile a querela il reato di lesioni stradali gravi non rileva nel giudizio di legittimità nel caso di ricorso inammissibile; ha quindi escluso l'obbligo di attendere il termine per la querela. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    Norma che disciplina le lesioni personali stradali; nel caso in esame è stata applicata per la condanna per lesioni personali gravi cagionate per colpa alla guida di un veicolo

  • art. 140 Codice della strada

    Principio generale che impone al conducente di non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e di salvaguardare la sicurezza stradale; usato come parametro per il dovere di attenzione del conducente

  • art. 190 Codice della strada

    Stabilisce gli obblighi e le cautele del pedone; la Corte ha valutato che la condotta del pedone non fosse tale da escludere il nesso causale rispetto alla condotta del conducente

  • art. 191 Codice della strada

    Regole sul comportamento verso i pedoni, richiamate per puntualizzare gli obblighi del conducente in prossimità degli attraversamenti

  • art. 41, comma 2, c.p.

    Principio sulla causa esclusiva e autonoma dell'evento; la Corte ricorda che la condotta del pedone può escludere la responsabilità del conducente solo se costituisce causa eccezionale, atipica e totalmente imprevedibile

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto la procedibilità a querela per taluni reati di lesioni stradali; la Corte ha ritenuto che tale modifica non rilevasse nel giudizio di legittimità in presenza di un ricorso inammissibile

  • legge 30 dicembre 2022, n. 199

    conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162

    Modifica normativa di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2022 richiamata nella pronuncia sul regime di procedibilità; non ha inciso sull'esito del ricorso

  • art. 85 d.lgs. n. 150/2022

    Disposizione transitoria che disciplina il termine per la presentazione della querela per fatti commessi prima dell'entrata in vigore; la Corte ha richiamato la giurisprudenza sulle conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso e sull'esclusione dell'obbligo di attendere il decorso del termine per la querela

Massime di principio

  • In caso di investimento su strisce pedonali il conducente ha un primo dovere generale di attenzione e avvistamento: deve ispezionare la strada, mantenere controllo costante del veicolo e prevedere situazioni prevedibili per evitare pericolo ai pedoni
  • La condotta del pedone può escludere la responsabilità del conducente solo se essa costituisce una causa esclusiva, atipica e totalmente imprevedibile, sufficiente da sola a determinare l'evento (art. 41 c.p., comma 2)
  • In sede di Cassazione non è consentito proporre una mera rivalutazione delle prove e dei fatti: i motivi che chiedono una diversa lettura delle emergenze istruttorie sono, in genere, inammissibili
  • La sopravvenuta modifica della procedibilità (passaggio a querela) non obbliga la Corte di Cassazione ad attendere il decorso di termini per la querela quando il ricorso è inammissibile, poiché l'inammissibilità impedisce la costituzione del rapporto processuale
  • Chi impugna deve indicare con chiarezza quale profilo di fatto o diritto sia stato errato nella motivazione di merito; deduzioni generiche sulla correttezza dell'agire non sono sufficienti per ottenere accoglimento in sede di legittimità

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