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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39173/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 27/05/2022. Nel primo ricorso per cassazione deduceva vizio di legittimità (art. 606 lett. b) c.p.p.) in relazione agli artt. 627 comma 2 c.p.p. e 81 c.p., lamentando l'omessa pronuncia sulla richiesta, formulata con motivi aggiunti, di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio di rinvio e altri fatti giudicati separatamente. Il primo ricorso era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Firenze perché gli allegati telematici non risultavano sottoscritti digitalmente come richiesto dall'art. 24 d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020); avverso tale ordinanza è stato proposto nuovo ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto applicabile l'art. 24, comma 6-bis e 6-sexies, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020) che impone la sottoscrizione digitale dell'atto e delle copie informatiche per immagine degli allegati trasmessi per PEC, e prevede l'inammissibilità quando tali condizioni non sono rispettate. Pur ricordando la giurisprudenza che ammette la conservazione dell'impugnazione quando manchi la sottoscrizione digitale degli allegati solo se questi sono inessenziali, la Corte ha ritenuto che nel caso concreto gli allegati erano essenziali in relazione al principio di autosufficienza del ricorso e che il ricorrente non aveva adempiuto all'onere di allegare i documenti o di indicare quando fossero già stati prodotti nell'incarto processuale. Conseguentemente, ha dichiarato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 176/2020, art. 24, comma 6-bis

    "Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1 e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale"

    La Corte ha richiamato il comma 6-bis come norma che impone la sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione e la trasmissione, per immagine, degli allegati con firma digitale per conformità. Tale requisito è condizione formale di ammissibilità dell'impugnazione telematica.

  • D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 176/2020, art. 24, comma 6-sexies

    "Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo dì posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4"

    La norma elenca specifiche ipotesi in cui l'impugnazione telematica è inammissibile; la Corte ha applicato tali disposizioni ritenendo non soddisfatto il requisito della sottoscrizione digitale degli allegati (lett. b) e l'onere probatorio relativo alla loro produzione in atti.

  • Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nei motivi del ricorso come vizio di legittimità; riguarda i motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto. La Corte non è entrata nel merito per via dell'inammissibilità formale.

  • Art. 627 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di determinazione della pena e criteri collegati; il motivo relativo a questa disposizione non è stato esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.

  • Art. 81 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena (concurring offenses/continuazione); anch'esso non esaminato nel merito per inammissibilità.

  • Artt. 581, 582, 583 e 591 c.p.p.

    Richiamati nel contesto delle regole procedurali sul deposito e sulle impugnazioni in forma di documento informatico; servono a dare cornice alle disposizioni speciali dell'art. 24 D.L. 137/2020.

Massime di principio

  • Quando si propone un'impugnazione telematica ai sensi dell'art. 24 D.L. 137/2020 (conv. L. 176/2020), l'atto e le copie informatiche degli allegati devono essere sottoscritti digitalmente: il mancato rispetto di tali requisiti può determinare l'inammissibilità.
  • La Corte può valutare se la mancata firma digitale degli allegati sia rilevante: se gli allegati sono inessenziali rispetto al contenuto dell'impugnazione, la mancata sottoscrizione digitale non necessariamente comporta inammissibilità (principio di conservazione degli atti); se invece sono essenziali, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso impone che il gravame contenga i documenti necessari a fondare le censure: se l'atto dipende da documenti esterni, il difensore deve allegarli o indicare con precisione quando e dove sono stati già prodotti in atti.
  • In caso di difetto formale (es. firma digitale mancante degli allegati), è utile dimostrare che i documenti sono già presenti nell'incarto processuale e indicarne con precisione la produzione (data e ufficio), al fine di evitare l'inammissibilità.
  • Per prevenire rischi formali, verificare sempre: (i) firma digitale dell'atto principale, (ii) firma digitale per conformità delle copie informatiche degli allegati, (iii) PEC utilizzata sia registrata nel Registro generale e intestata al difensore, e (iv) indirizzo PEC corretto dell'ufficio destinatario.

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