Cassazione Penale, Sentenza n. 39171/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che lo aveva condannato per i reati previsti dall'art. 189 cod. strada (commi 6 e 7) in relazione all'investimento e mancata prestazione di soccorso a un ciclista; il ricorrente deduce tre censure: 1) nullità/omessa pronuncia per mancata motivazione e mancata valutazione della richiesta di riduzione della sospensione della patente; 2) vizio di motivazione per insufficiente prova dell'elemento psicologico (non prova che avesse percepito di aver provocato la caduta); 3) errata qualificazione giuridica e assorbimento dell'art. 189, comma 6, nel comma 7 (conflitto/apparente concorso di norme).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto carente di interesse perché la durata della sospensione della patente fissata in sentenza (1 anno e 8 mesi) risultava in realtà più favorevole rispetto alla somma minima teorica dei periodi previsti per le due violazioni; il secondo motivo è stato considerato una richiesta di diversa valutazione dei fatti (questione di merito non sindacabile in Cassazione); il terzo motivo è stato respinto sulla base del consolidato orientamento secondo cui i reati di fuga dopo investimento (comma 6) e omissione di soccorso (comma 7) sono fattispecie autonome e possono concorrere materialmente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 189 codice della strada, commi 6 e 7
Le due fattispecie (fuga dopo investimento e omissione di soccorso) sono autonome e possono concorrere materialmente; la valutazione della responsabilità richiede accertamenti di fatto che sono di competenza dei giudici di merito
La remissione di querela ha determinato la non procedibilità per il reato di cui all'art. 590 nel primo grado, come riferito nel procedimento
Sez. 4 n. 6912 del 12/02/2021, Rv. 280544
"In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen."
Per le sanzioni amministrative accessorie derivanti da più violazioni va normalmente operata la somma dei periodi previsti; una determinazione complessiva più favorevole può rendere privo di interesse l'impugnazione sull'entità della misura accessoria
Sez. 4 Sent. n. 3783 del 10/10/2014, Rv. 261945
"Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 Cod. Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose"
Conferma la non applicabilità della figura dell'"assorbimento" tra i due commi: si può rispondere di entrambe le fattispecie quando ricorrano i rispettivi elementi costitutivi
Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 24/01/2022, Rv. 282542
«In tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso»
Per proporre impugnazione è necessario dimostrare un interesse concreto e che la pronuncia impugnata arrechi una lesione attuale; l'assenza di tale interesse rende il ricorso inammissibile
Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile quando non si ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La valutazione dell'elemento psicologico (es. percezione di aver causato un sinistro) è questione di fatto: la Cassazione di regola non rivede le valutazioni probatorie dei giudici di merito salvo vizi logico-giuridici evidenti
- Se la sanzione accessoria (es. sospensione patente) risultasse complessivamente più favorevole rispetto alla somma minima prevista per più violazioni, il ricorrente può essere privo di interesse a impugnare la misura accessoria
- I reati di fuga dopo investimento (art.189, comma 6) e di omissione di soccorso (art.189, comma 7) sono autonomi e possono concorrere materialmente: non sempre si configura assorbimento
- Per ottenere l'accoglimento di censure in Cassazione occorre dimostrare vizi di legge o di motivazione tali da non potersi ricondurre a mera diversa valutazione dei fatti; contestazioni puramente alternative o meramente interpretative spesso sono inammissibili
- Nella redazione dell'appello e del ricorso in Cassazione conviene focalizzarsi su profili di diritto e su contraddizioni esplicite nella motivazione, oltre a dimostrare l'interesse concreto all'impugnazione
- In caso di ricorso inammissibile il rischio è la condanna alle spese e, ove previsto, al versamento alla Cassa delle ammende: valutare la fondatezza dell'impugnazione prima della proposizione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39167/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39169/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39170/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39172/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39173/2023 del 27/09/2023
- Sentenza penale · 27 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39174/2023 del 27/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →