Cassazione Penale, Sentenza n. 39174/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il trasporto illecito di 2.270 kg di marijuana occultata in pannelli di cartongesso spediti dal porto di Ancona a Meldole (Mantova). Le doglianze principali riguardavano la mancata prova o la insufficiente motivazione circa la consapevolezza della natura illecita del carico (soprattutto per Natalini), presunte contraddizioni e omissioni nella valutazione probatoria da parte della Corte d'appello (De Nardis e Nobili), e censure sulla quantificazione della pena e sull'applicazione di aggravanti e sull'esclusione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di Natalini: la motivazione della Corte d'appello rispetto alla sua consapevolezza è risultata congetturale e non adeguatamente ancorata alle emergenze processuali (chiusura partita IVA, cambio di lavoro e prove testimoniali). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio in relazione alla posizione di Natalini alla Corte d'appello di Perugia. I ricorsi di De Nardis e Nobili sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: la Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito (compresa la valutazione delle intercettazioni, la riconducibilità della condotta e l'applicazione dell'aggravante per ingente quantità) fosse sufficientemente argomentata; è stata confermata la ricostruzione della responsabilità e sono state respinte le censure relative alle attenuanti e alla dosimetria della pena. Per legge le due ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende. Per Natalini è disposto il rinvio per nuova motivazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fondamento per la censura in Cassazione circa vizio di motivazione e illogicità della sentenza di merito; usato per inquadrare il controllo sulla congruità argomentativa della Corte d'appello
Aggravante applicata per l'ingente quantità di stupefacente; la Corte ha ritenuto che la dimensione del mezzo e gli elementi indiziari consentissero di ritenere prevedibile la grandezza del carico
Richiamato nel quadro giurisprudenziale per affermare che la colpevolezza rispetto alla circostanza aggravante può essere desunta anche per colpa (ignoranza colposa) quando l'agente avrebbe dovuto e potuto prevedere la circostanza
Criteri per la determinazione della pena; utilizzato dalla Corte per valutare la congruità della pena applicata in relazione alla gravità, condotta e capacità di delinquere
art. 62-bis c.p. e riforma legge 23/05/2008 n. 92 (conv. legge 24/07/2008 n. 125)
Richiamati in tema di attenuanti generiche: la sola circostanza di incensuratezza non è più sufficiente per ottenere la diminuzione quando manchino altri elementi positivi; la Corte ha motivato il diniego sulla base di elementi negativi e di scarsa collaborazione
Richiamato dalle censure difensive (in particolare Nobili) in ordine alla presunta mancata risposta della Corte di merito alle questioni critiche; la Cassazione ha ritenuto invece che le censure fossero adeguatamente trattate nel complesso delle due sentenze
Massime di principio
- La consapevolezza della natura illecita di un carico può essere desunta da un insieme di elementi indiziari (intercettazioni, comportamenti reiterati, insistente richiesta di pagamento, modalità di scorta e organizzazione) ma tali deduzioni devono essere fondate su elementi probatori concreti e logicamente connessi, non su mere congetture.
- Quando il giudice di merito ricostruisce i fatti, la motivazione di Corte d'appello e Tribunale si considerano spesso come un unico corpo argomentativo (c.d. doppia conforme); tuttavia se la motivazione rispetto a singoli profili risulta congetturale e non ancorata alle prove, la Cassazione può annullare e rinviare per nuova valutazione.
- L'applicazione di aggravanti per l'ingente quantità si fonda anche sulla prevedibilità della quantità da parte dell'agente; può essere sufficiente provare che l'agente avrebbe dovuto prevederla in base alle circostanze oggettive (es. uso di un TIR, modalità del trasporto).
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando manchino elementi positivi di segno favorevole alla persona e soprattutto dopo la riforma dell'art. 62-bis; la mera incensuratezza non obbliga il giudice a concederle.
- In difesa, elementi come la cessazione dell'attività (es. chiusura partita IVA), comprovati cambi di lavoro o limitato coinvolgimento documentato (testimonianze, assenza di contatti decisivi) possono essere efficaci a contrastare inferenze di consapevolezza se adeguatamente valorizzati e collegati alla mancanza di altri indizi concreti.
- Per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione è necessario dimostrare che la decisione di merito si basi su deduzioni arbitrarie o non supportate da elementi probatori; la semplice contrapposizione di versioni non basta se la sentenza di merito esplicita coerentemente le ragioni della scelta probatoria.
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