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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39174/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il trasporto illecito di 2.270 kg di marijuana occultata in pannelli di cartongesso spediti dal porto di Ancona a Meldole (Mantova). Le doglianze principali riguardavano la mancata prova o la insufficiente motivazione circa la consapevolezza della natura illecita del carico (soprattutto per Natalini), presunte contraddizioni e omissioni nella valutazione probatoria da parte della Corte d'appello (De Nardis e Nobili), e censure sulla quantificazione della pena e sull'applicazione di aggravanti e sull'esclusione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di Natalini: la motivazione della Corte d'appello rispetto alla sua consapevolezza è risultata congetturale e non adeguatamente ancorata alle emergenze processuali (chiusura partita IVA, cambio di lavoro e prove testimoniali). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio in relazione alla posizione di Natalini alla Corte d'appello di Perugia. I ricorsi di De Nardis e Nobili sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: la Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito (compresa la valutazione delle intercettazioni, la riconducibilità della condotta e l'applicazione dell'aggravante per ingente quantità) fosse sufficientemente argomentata; è stata confermata la ricostruzione della responsabilità e sono state respinte le censure relative alle attenuanti e alla dosimetria della pena. Per legge le due ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende. Per Natalini è disposto il rinvio per nuova motivazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Fondamento per la censura in Cassazione circa vizio di motivazione e illogicità della sentenza di merito; usato per inquadrare il controllo sulla congruità argomentativa della Corte d'appello

  • art. 80 DPR 309/1990

    Aggravante applicata per l'ingente quantità di stupefacente; la Corte ha ritenuto che la dimensione del mezzo e gli elementi indiziari consentissero di ritenere prevedibile la grandezza del carico

  • art. 59, comma 2, c.p.

    Richiamato nel quadro giurisprudenziale per affermare che la colpevolezza rispetto alla circostanza aggravante può essere desunta anche per colpa (ignoranza colposa) quando l'agente avrebbe dovuto e potuto prevedere la circostanza

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; utilizzato dalla Corte per valutare la congruità della pena applicata in relazione alla gravità, condotta e capacità di delinquere

  • art. 62-bis c.p. e riforma legge 23/05/2008 n. 92 (conv. legge 24/07/2008 n. 125)

    Richiamati in tema di attenuanti generiche: la sola circostanza di incensuratezza non è più sufficiente per ottenere la diminuzione quando manchino altri elementi positivi; la Corte ha motivato il diniego sulla base di elementi negativi e di scarsa collaborazione

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalle censure difensive (in particolare Nobili) in ordine alla presunta mancata risposta della Corte di merito alle questioni critiche; la Cassazione ha ritenuto invece che le censure fossero adeguatamente trattate nel complesso delle due sentenze

Massime di principio

  • La consapevolezza della natura illecita di un carico può essere desunta da un insieme di elementi indiziari (intercettazioni, comportamenti reiterati, insistente richiesta di pagamento, modalità di scorta e organizzazione) ma tali deduzioni devono essere fondate su elementi probatori concreti e logicamente connessi, non su mere congetture.
  • Quando il giudice di merito ricostruisce i fatti, la motivazione di Corte d'appello e Tribunale si considerano spesso come un unico corpo argomentativo (c.d. doppia conforme); tuttavia se la motivazione rispetto a singoli profili risulta congetturale e non ancorata alle prove, la Cassazione può annullare e rinviare per nuova valutazione.
  • L'applicazione di aggravanti per l'ingente quantità si fonda anche sulla prevedibilità della quantità da parte dell'agente; può essere sufficiente provare che l'agente avrebbe dovuto prevederla in base alle circostanze oggettive (es. uso di un TIR, modalità del trasporto).
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando manchino elementi positivi di segno favorevole alla persona e soprattutto dopo la riforma dell'art. 62-bis; la mera incensuratezza non obbliga il giudice a concederle.
  • In difesa, elementi come la cessazione dell'attività (es. chiusura partita IVA), comprovati cambi di lavoro o limitato coinvolgimento documentato (testimonianze, assenza di contatti decisivi) possono essere efficaci a contrastare inferenze di consapevolezza se adeguatamente valorizzati e collegati alla mancanza di altri indizi concreti.
  • Per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione è necessario dimostrare che la decisione di merito si basi su deduzioni arbitrarie o non supportate da elementi probatori; la semplice contrapposizione di versioni non basta se la sentenza di merito esplicita coerentemente le ragioni della scelta probatoria.

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