Sentenza del 29/11/2023 n. 33153 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio impugna la sentenza della CTR Toscana che aveva annullato le cartelle di pagamento dei contributi consortili per l'anno 2009 per difetto di motivazione. La CTR aveva ritenuto che le cartelle non indicassero opere effettuate, costi, parametri di calcolo, categorie di contribuenti e benefici per ciascun fondo, e aveva posto a carico del Consorzio l'onere di dimostrare il beneficio fondiario e lamentato la mancata trascrizione del piano di contribuenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso del Consorzio: ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibili alcuni altri, ma ha accolto i motivi n. 6, 7, 8 e 12. In particolare la Corte ha stabilito che: (i) la cartella esattoriale può validamente motivarsi per relationem richiamando piani di classifica e atti pubblicati, purché siano indicati gli estremi che ne consentano la conoscibilità (richiamo a L. 212/2000, art.7); (ii) quando esiste un piano di classifica approvato e l'immobile è ricompreso nel perimetro di contribuenza, il beneficio è presunto e grava sul contribuente l'onere di provare l'inesistenza del beneficio o la mancata esecuzione delle opere; (iii) la CTR ha errato nell'attribuire al Consorzio gli oneri probatori che, alla luce dell'esistenza e della conoscibilità del piano, ricadono invece sul contribuente; (iv) la CTR non poteva disconoscere la pretesa del Consorzio per mera mancanza di trascrizione senza che ciò fosse dedotto dagli intimati. Per questi motivi la sentenza impugnata viene cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, per ulteriore esame e regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
Disciplina i contributi di bonifica: presuppone il beneficio diretto del fondo (art.10) e prevede il perimetro di contribuenza; la giurisprudenza interpreta la trascrizione del perimetro come adempimento di pubblicità-notizia e non come condizione che, di per sé, annulli l'obbligo contributivo.
Stabilisce il principio che il contributo è dovuto in relazione ai benefici derivanti dall'opera di bonifica; la Corte conferma che il vantaggio è presunto se sussiste piano di classifica approvato e inclusione nel perimetro.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Richiamo alla disciplina del giudizio tributario; la Corte conferma l'applicabilità, nel processo tributario, del principio di cumulo del litisconsorzio facoltativo in virtù dell'art.103 c.p.c. quando le questioni di diritto sono identiche.
Codice di Procedura Civile, art. 103 c.p.c.
Applicato per ammettere il ricorso congiunto di più soggetti nel processo tributario quando le questioni giuridiche sono identiche (compatibilità con il processo tributario).
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (Statuto del contribuente)
La motivazione della cartella esattoriale può essere resa per relationem a precedenti atti impositivi, purché nella cartella siano indicati gli estremi che consentano al contribuente di reperire l'atto richiamato (notifica o pubblicazione).
Codice di Procedura Civile, art. 112 c.p.c.
Richiesto come parametro di corretto esame delle questioni di fatto e di diritto: la Corte ha valutato l'erroneità di rilievi della CTR non dedotti dalle parti.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c.
Norma sulla motivazione del ricorso per cassazione; è stata impiegata per valutare le censure proposte dal Consorzio e la loro ammissibilità o fondatezza.
Regola la ripartizione dell'onere della prova: la Corte ha richiamato che, se esiste piano di classifica approvato e inclusione dell'immobile, l'onere probatorio circa la mancata utilità dell'opera spetta al contribuente.
Prevede modalità di pubblicazione delle deliberazioni del consorzio (albo consortile) e disciplina locale rilevante per la conoscibilità dei provvedimenti (perimetro e piani).
Massime di principio
- Ricorso collettivo/cumulativo è ammissibile nel processo tributario quando le questioni giuridiche sono identiche: non è necessaria identità integrale dei fatti, purché le questioni di diritto comuni ne giustifichino il cumulo (applicazione art.103 c.p.c. nel processo tributario).
- La cartella esattoriale che rappresenta il primo atto impositivo può motivarsi per relationem riferendosi ad atti generali (piani, delibere) se nella cartella sono indicati gli estremi che ne consentono la conoscibilità (art.7 L.212/2000). Non è richiesto che la cartella riproduca integralmente costi e dettagli tecnici se è chiaro quale atto la giustifica e questo è conoscibile.
- Se esiste un piano di classifica approvato e l'immobile è incluso nel perimetro di contribuenza, il vantaggio per il fondo si presume: in tale ipotesi grava sul contribuente l'onere di provare che il beneficio non si è realizzato (prova della mancata esecuzione o del non funzionamento delle opere).
- In assenza di piano di classifica o di inclusione nel perimetro, è invece l'ente consortile a dover provare l'esistenza del beneficio e la legittimità della pretesa contributiva.
- La mancata trascrizione del perimetro di contribuenza costituisce un adempimento di pubblicità-notizia; la sua omissione non invalida automaticamente l'obbligo contributivo, sebbene possa essere rilevante se dedotta e provata dalle parti in giudizio.
- Il giudice tributario non può imporre alla cartella requisiti motivazionali ulteriori rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla giurisprudenza (ad es. chiedendo la ripartizione analitica dei costi o il valore del beneficio per singolo fondo quando la cartella rimanda ad atti conoscibili che stabiliscono i criteri).
- Le eccezioni non dedotte dalle parti in giudizio non possono essere trasformate dal giudice in rilievi decisivi: il giudice non deve fondare la decisione su fatti o omissioni non rimproverate dalle parti, salvo che emergano dagli atti.
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