Sentenza del 29/11/2023 n. 487 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Credito d'imposta art.3 D.L. 145/2013 - Attività diricerca e sviluppo - Requisiti - Non compete
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione dell'utilizzo del credito d'imposta ex art. 3 D.L. 145/2013 per attività di ricerca e sviluppo. L'Ufficio ha sostenuto che i requisiti richiesti dalla norma (novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità) non sussistono: la tecnologia video-termo installata era già nota e diffusa (prodotti commerciali cinesi utilizzati anche per scopi civili/ferroviari), l'intervento consisteva essenzialmente nell'introduzione e adattamento di tecnologie esistenti e non in attività di ricerca autonoma. Inoltre sono stati esclusi dal beneficio i costi riferiti a S. L. scrl (noleggio/automezzi), G. B. I srl (servizi di guardiania/portierato/gestione sala operativa) e i compensi amministratori per mancata dimostrazione di attività esclusivamente dedicata al progetto.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e respinto l'appello incidentale del contribuente. È stata pertanto confermata l'illegittimità dell'agevolazione per le spese ritenute non riconducibili a ricerca e sviluppo secondo i requisiti normativi; sono stati pertanto legittimati gli atti di recupero crediti e disposte le spese di giudizio a carico della parte soccombente (liquidate in € 4.500,00 per il primo grado e € 5.000,00 per il secondo grado).
Norme richiamate
art. 3 D.L. 145/2013 (convertito dalla L. 9/2014)
Il beneficio spetta solo per attività di ricerca e sviluppo che rispettino i requisiti di novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità; sono escluse le attività consistenti nell'introduzione o adattamento di tecnologie già note e diffuse nel settore.
Massime di principio
- Il credito d'imposta per R&S richiede prove concrete che l'attività sia effettiva ricerca o sviluppo (novità, incertezza tecnica, metodo sistematico) e non mera implementazione o adattamento di tecnologie commerciali già note.
- La semplice acquisizione o adattamento di prodotti/tecnologie disponibili sul mercato, anche se consentono un miglioramento operativo dell'impresa, non rientra nelle spese ammissibili al credito se non comporta attività di ricerca autonoma e incerta.
- I costi per servizi di supporto operativo (noleggio automezzi, guardiania, gestione centralini, fornitura logistica) normalmente non sono riconducibili al beneficio, salvo che non siano documentati come parte integrante e funzionale di un progetto di R&S qualificabile.
- I compensi per amministratori o dirigenti possono essere agevolati solo se il contribuente dimostra in modo puntuale e documentato che l'attività è stata svolta in via esclusiva e dedicata al progetto (tempi certi, deleghe modificate, registro presenze, incarichi specifici). L'onere della prova grava sul contribuente.
- La documentazione tecnica è essenziale: piano di ricerca, obiettivi innovativi, descrizione dell'incertezza tecnico-scientifica, metodologia adottata, risultati attesi, rendicontazione delle ore/persona dedicate, contratti con fornitori/subappaltatori che specifichino attività R&S (non solo fornitura di beni).
- Se la presunta innovazione è già oggetto di offerte commerciali e diffusione settoriale (documentabile tramite materiale del fornitore, catalogue, casi d'uso settoriali), è probabile l'esclusione dall'agevolazione.
- In caso di coinvolgimento di società collegate o consociate, occorre comprovare che le prestazioni rese abbiano natura di ricerca e sviluppo e non siano attività ordinarie dell'impresa fornitrice (es. portierato, guardiania).
- Per situazioni simili, il contribuente dovrebbe preventivamente acquisire e conservare elementi che possano provare la novità e l'incertezza della soluzione (perizie tecniche, documentazione progettuale, mail tecniche, test comparativi, brevetti/analisi di stato dell'arte).
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