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Sentenza

Sentenza del 29/11/2023 n. 33144 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP per il 2005 per maggiori ricavi pari a Euro 41.359,00 ricostruiti induttivamente mediante confronto tra fatture d'acquisto e prezzi di vendita con applicazione di un ricarico medio del 60,95%; contestazioni relative alla correttezza della percentuale di ricarico e all'imputazione di una quota del maggior reddito alla collaboratrice familiare (coniuge/madre).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Entrate (secondo motivo): ha ritenuto erronea la decisione della CTR che aveva attribuito pro quota parte del maggior reddito alla collaboratrice familiare, affermando che le quote dei collaboratori in impresa familiare sono redditi di lavoro e non possono essere imputate pro quota a seguito di accertamento fatto nei confronti del titolare. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente a questo punto e rinviata alla CTR di secondo grado per nuovo esame in diversa composizione. Sono stati invece respinti i motivi relativi alla riduzione della percentuale di ricarico e rigettato il ricorso incidentale del contribuente. Disposte anche le spese e le annotazioni sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Autorizza l'accertamento analitico-induttivo quando sussistono elementi che rendono incongruo il reddito dichiarato; la CTR ha ritenuto sussistenti tali presupposti in ragione di basso reddito familiare protratto, ubicazione favorevole e presenza di lavoratore irregolare.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Norme procedurali connesse alle modalità di accertamento e determinazione del reddito; richiamata nelle censure sulla ricostruzione induttiva.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    Previsioni sull'accertamento IVA e limiti all'uso di criteri induttivi; il contribuente aveva eccepito l'inapplicabilità dell'induttivo all'IVA in presenza di comportamenti antieconomici.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Disciplina della motivazione della sentenza; valorizzata nelle censure sulla presunta carenza motivazionale della CTR.

  • art. 360 c.p.c., comma 1 (nn. 3, 4, 5)

    Regole sui motivi di cassazione: distinzione tra violazione di norme di diritto e vizi di motivazione; la Corte ha richiamato l'impossibilità di mescolare mezzi d'impugnazione eterogenei e i requisiti richiesti per il vizio per omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 5 TUIR, comma 4

    Le quote spettanti ai collaboratori dell'impresa familiare costituiscono redditi di lavoro e sono tassate nei limiti dei redditi dichiarati dell'imprenditore; in caso di maggior reddito accertato, tale maggior reddito va riferito al titolare e non può essere ripartito pro quota ai collaboratori.

  • art. 2697 c.c.

    Regola sulla prova e onere della prova; richiamata nelle censure relative all'onere probatorio per l'imputazione di redditi ai collaboratori.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in ordine al contributo unificato da versare dal ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • L'accertamento analitico-induttivo è ammissibile se supportato da elementi concreti e specifici (anomalie reddituali protratte, ubicazione favorevole, presenze irregolari, studi di settore). L'Amministrazione deve motivare la scelta della metodologia e la rappresentatività del campione.
  • Le quote spettanti ai collaboratori dell'impresa familiare hanno natura di reddito di lavoro e, fiscalmente, non è ammesso attribuire 'pro quota' un maggior reddito emerso a seguito di accertamento rivolto al titolare: l'incremento accertato va imputato al titolare salvo prova e procedure che dimostrino altrimenti.
  • Critiche alla determinazione del ricarico medio basato su un campione possono essere fondate se il contribuente dimostra la non rappresentatività del campione, la congruità rispetto agli studi di settore, o eventi eccezionali che hanno inciso sui ricavi; tuttavia la CTR può ritenere plausibili riduzioni parziali se sostenute da elementi (es. adesione a percentuali indicate dall'Ufficio, possibilità di errore statistico, eventi eccezionali).
  • In sede di cassazione le censure devono essere chiaramente inquadrate nei singoli vizî dell'art. 360 c.p.c.: non è consentito mescolare profili di fatto e di diritto indiscriminatamente; per il vizio di omesso esame di fatto decisivo è necessario indicare con precisione il fatto omesso e la sua decisività.
  • Se la Corte di legittimità riscontra violazione di legge su un punto decisivo la sentenza di merito può essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla stessa corte di grado, diversa composizione; dunque errori di diritto possono portare a rinnovazione del giudizio, non sempre a favore dell'Amministrazione o del contribuente.

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