Sentenza del 29/11/2023 n. 33135 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di intimazione di pagamento, cartella di pagamento e avviso di accertamento per tributi erariali per Euro 18.221,49; dedotte plurime censure in ordine a: nullità/irregolarità delle notifiche della cartella, dell'avviso di accertamento e dell'intimazione di pagamento; mancata chiamata in causa dell'ente impositore; vizi di rappresentanza dell'agente della riscossione; carenze probatorie e contestazioni circa la conformità delle copie prodotte in giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondati i vari motivi: (i) il vizio relativo alla rappresentanza dell'agente della riscossione era privo di rilievo in quanto Riscossione Sicilia, società privata all'epoca del procedimento d'appello, poteva validamente stare in giudizio con difensore del libero foro; (ii) l'eccezione di giudicato esterno proposta tardivamente non poteva essere opposta in cassazione; (iii) l'omessa chiamata in causa dell'ente impositore non invalida il processo quando il contribuente agisce nei confronti del concessionario e l'eventuale questione attiene alla legittimazione o alla chiamata in causa dell'ente che l'agente avrebbe dovuto esercitare; (iv) sono state confermate la regolarità della notifica della cartella (relata e avviso A.R. con numero di identificazione) e l'irrilevanza, ai fini dell'annullamento dell'intimazione, dei vizi relativi agli atti presupposti divenuti definitivi; (v) motivazione dell'intimazione ritenuta congrua in quanto conforme al modello ministeriale (indicazione della cartella e dell'importo complessivo degli accessori). Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e degli oneri accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2
Disciplina la rappresentanza in giudizio degli uffici fiscali e dell'agente della riscossione; la Corte chiarisce che la limitazione alla rappresentanza volontaria si applica soprattutto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e non alle società private come Riscossione Sicilia, che possono stare in giudizio con avvocati del libero foro
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
Regola l'integrazione dei motivi di ricorso e i termini per proporre motivi aggiunti; usata per valutare l'ammissibilità delle memorie illustrative e la preclusione di nuovi motivi in sede di merito
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39
Prevede l'obbligo per l'agente della riscossione, in presenza di contestazioni sul merito, di chiamare in causa l'ente impositore; la Corte ribadisce che la mancata chiamata non comporta sempre l'invalidità del processo quando il contribuente ha agito contro il concessionario
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento; la Corte conferma che la relata e l'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella sono prova sufficiente della notifica, salvo disconoscimento specifico ai sensi dell'art. 2719 c.c.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50
Stabilisce il contenuto e la funzione dell'intimazione ad adempiere (avviso da notificare prima dell'espropriazione); la Corte afferma che il modello ministeriale vincola il contenuto e che il semplice richiamo alla cartella e l'indicazione degli importi accessori risultano sufficienti
Art. 2719 c.c.
Regola il disconoscimento della conformità di copie alle scritture originali; la Corte ricorda l'onere della parte di formulare un disconoscimento chiaro e specifico per neutralizzare la prova documentale prodotta dall'agente
Art. 2697 c.c.
Onere della prova: la Corte ricorda che chi deduce fatti ha l'onere di provarli e valuta la produzione documentale dell'agente della riscossione come idonea salvo disconoscimento specifico
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Principi generali di motivazione; utilizzato per valutare la sufficienza motivazionale dell'intimazione di pagamento in relazione al modello ministeriale
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Norme sul procedimento tributario e motivazione: la Corte conferma che il richiamo all'atto precedente e la quantificazione degli accessori sono idonei a spiegare la pretesa
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1 e successive disposizioni (interpretazione e regolamentazione transitoria)
Norme sulla soppressione delle società Equitalia e sulla riattribuzione delle funzioni di riscossione; la Corte utilizza il contesto normativo per spiegare limiti e ricadute sulla rappresentanza in giudizio e la possibilità di perpetuatio dell'ufficio del difensore
D.L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 76
Norma che sancisce lo scioglimento di Riscossione Sicilia e il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a fini di continuità; utile per il contesto temporale della rappresentanza nel processo
Massime di principio
- Se la cartella di pagamento è dimostrata mediante relata di notifica e avviso A.R. con il numero identificativo, la prova della notificazione è generalmente assolta; il contribuente deve proporre un disconoscimento specifico e circostanziato ai sensi dell'art. 2719 c.c. per neutralizzarla.
- I vizi dell'atto presupposto (es. avviso di accertamento) diventano in massima parte inimpugnabili avanti al giudice della cartella quando l'atto presupposto è divenuto definitivo: la cartella è sindacabile prima di tutto per vizi propri.
- Nel processo tributario i nuovi motivi di illegittimità introdotti tardivamente mediante memorie (senza rispettare le regole di art. 24 D.Lgs. 546/1992) sono inammissibili; le memorie devono essere autosufficienti e rispettare i termini per l'integrazione dei motivi.
- La mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore non comporta automaticamente l'annullamento del processo se il contribuente ha agito contro il concessionario; l'onere di chiamata ricade sull'agente della riscossione quando la questione investe il merito dell'accertamento.
- Le società di riscossione private (anche a partecipazione pubblica) che all'epoca del processo sono soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione possono validamente stare in giudizio con avvocati del libero foro; l'eventuale estinzione o successione dell'agente non cancella automaticamente il mandato del difensore già costituito (principio di perpetuatio dell'ufficio).
- L'intimazione di pagamento redatta conformemente al modello ministeriale assolve l'obbligo di motivazione: il richiamo alla cartella e l'indicazione dell'importo complessivo degli accessori sono sufficienti per identificare la pretesa.
- Il giudicato esterno (sentenza divenuta irrevocabile) può essere opposto in cassazione se la sua formazione è successiva alla chiusura dell'attività difensiva in appello; tuttavia, se il giudicato si è formato prima dell'udienza di discussione di secondo grado, doveva essere allegato in appello e non può essere dedotto tardivamente in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 nov 2023Sentenza del 29/11/2023 n. 779 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 29 nov 2023Sentenza del 29/11/2023 n. 781 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 29 nov 2023Sentenza del 29/11/2023 n. 487 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 29 nov 2023Sentenza del 29/11/2023 n. 33144 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 nov 2023Sentenza del 29/11/2023 n. 33153 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 nov 2023Sentenza del 29/11/2023 n. 33162 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →