Sentenza del 29/11/2023 n. 33162 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva riformato la decisione di primo grado annullando il ricorso della contribuente relativo ad intimazione di pagamento, cartella di pagamento e avviso di accertamento TARSU per il 2011 (importo Euro 7.905,87). La ricorrente lamenta: (i) erronea affermazione della sua mancata costituzione in appello nonostante l'invio postale di memoria (violazione diritto al contraddittorio); (ii) mancanza di legittimazione processuale della resistente per assenza della deliberazione assembleare che attribuisse rappresentanza al direttore generale; (iii) inefficacia del giudicato tra agente della riscossione e contribuente nei confronti dell'ente impositore e mancata estensione dell'annullamento dell'avviso di accertamento; (iv) invalidità della notifica della cartella per coinvolgimento di soggetti privi di abilitazione nella procedura notificatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente non ha dimostrato il concreto pregiudizio derivante dall'erronea indicazione di mancata costituzione; ha dichiarato infondati il secondo motivo (la mancata produzione della deliberazione assembleare è rilevante solo internamente e l'onere di allegarla gravava sulla parte che la contestava), il terzo (il giudicato tra contribuente e agente di riscossione è opponibile all'ente impositore se la sentenza è passata in giudicato; l'appello dell'agente sospendeva tale effetti) e il quarto (le notifiche eseguite tramite operatori postali privati titolari di licenza erano, nel periodo di riferimento, valide e la loro eventuale irregolarità era residualmente insufficiente ad infirmare la notificazione). Condanna della ricorrente alle spese di giudizio e obbligo di versare eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
artt. 22, 23, 24, 35, 54, 12
Disciplina del processo tributario: la Corte ha richiamato la possibilità di deposito/trasmissione postale per la costituzione e il deposito degli atti (art.22 e correlati), ha precisato i termini e i limiti per far valere giudicato esterno e la disciplina del rito d'appello nel processo tributario.
Codice di procedura civile (c.p.c.)
artt. 77, 83, 100, 101, 112, 115, 156, 324, 378
Richiamati per principi generali sul deposito, costituzione, onere della prova, costituto contumace, deduzioni difensive e memorie; la Corte applica il principio secondo cui l'errore nella declaratoria di contumacia richiede prova del pregiudizio per essere rilevante.
Costituzione
Richiamati in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio; la Corte verifica il concreto pregiudizio per ritenere violato il diritto.
Disciplina delle notificazioni tramite operatori postali privati: la Corte conferma la validità delle notifiche eseguite da operatori titolari di licenza individuale, salvo ipotesi residuali di inesistenza della notificazione.
Richiamato per il quadro normativo sull'uso degli operatori postali privati nel periodo intermedio di liberalizzazione delle notifiche.
Menziata quale fase successiva di completamento della disciplina delle notifiche tramite operatori postali privati.
art. 2909, art. 2384, art. 2697
Art.2909 citato in tema di efficacia delle sentenze; art.2384 sul regime delle limitazioni interne ai poteri degli organi sociali (opponibilità verso terzi); art.2697 su onere della prova.
Richiamato per la distinzione tra titolarità ed esercizio del credito tributario e per il rapporto tra agente della riscossione ed ente impositore.
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326
Riferimento sulla verifica notarile e sugli atti interni di società per quanto riguarda la documentazione di nomina e procura in sede di rogito.
Massime di principio
- La costituzione attraverso l'invio postale di atti e documenti può essere efficace nel processo tributario; tuttavia chi lamenta la mancata considerazione della costituzione deve dimostrare il concreto pregiudizio subito per far valere la violazione del diritto di difesa.
- La mancata produzione in giudizio di atti interni della società (es. deliberazione assembleare che attribuisce poteri) rileva principalmente nei rapporti interni: il terzo che agisce in buona fede e senza intento doloso non può veder annullati gli atti per mere carenze interne dell'atto abilitante.
- Una sentenza che decide su avviso di accertamento e cartella di pagamento, se passata in giudicato tra contribuente e agente della riscossione, è opponibile anche all'ente impositore; tuttavia l'appello dell'agente di riscossione sospende tale effetto fino all'irrevocabilità della pronuncia.
- Le notifiche eseguite tramite operatori postali privati dotati della licenza prevista dalla normativa sono, in linea di massima, valide; le eventuali irregolarità costituiscono eccezione residua e richiedono un concreto vizio che renda la notificazione inesistente.
- Per contestare la legittimazione ad agire di un ente serve una contestazione specifica e prove concrete: le deduzioni generiche sull'assenza di un titolo abilitativo non sono sufficienti a determinare l'infondatezza della costituzione della controparte.
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