Parere n. 1432/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto da Ergon S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la Regione Campania per l’annullamento della nota della Regione Campania prot. n. 142544 del 22 febbraio 2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego regionale di voltura dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione di una piattaforma di messa in riserva della frazione organica dei rifiuti urbani, disposto con nota prot. n. 142544 del 22 febbraio 2011.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Ergon S.p.A., dopo avere acquistato dal Consorzio centro sportivo meridionale - Bacino SA3 il ramo d’azienda relativo alla gestione dei rifiuti, comprensivo della piattaforma FORSU autorizzata dalla Regione Campania, aveva chiesto la voltura dell’autorizzazione. La Regione ha respinto l’istanza in ragione del ricorso proposto dalla Provincia di Salerno contro gli atti amministrativi presupposti alla cessione del ramo d’azienda. La ricorrente ha dedotto: la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la natura vincolata della voltura a fronte dell’effettivo trasferimento della titolarità del ramo d’azienda; l’irrilevanza del ricorso della Provincia, non essendo stata sospesa l’efficacia dell’atto di cessione e non essendo stata accolta la domanda cautelare. Nel corso del procedimento consultivo, il giudizio promosso dalla Provincia si è concluso con l’improcedibilità dell’appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio che aveva annullato le delibere consortili presupposte alla cessione, poiché il nuovo commissario liquidatore aveva successivamente convalidato, con efficacia retroattiva, la delibera di cessione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo, con assorbimento del primo. L’annullamento delle delibere consortili disposto dal T.A.R. era stato superato dalla convalida adottata dal nuovo commissario liquidatore, cui il giudice d’appello aveva riconosciuto efficacia retroattiva; pertanto, pur essendo passata in giudicato formalmente la sentenza di primo grado, non permaneva l’inefficacia sostanziale delle delibere. Il vizio di incompetenza posto a fondamento dell’annullamento era stato sanato retroattivamente. Inoltre, al momento dell’adozione del diniego regionale, la Provincia aveva soltanto proposto il ricorso giurisdizionale: non vi era ancora una pronuncia di annullamento e la domanda cautelare non era stata accolta. Infine, l’atto di cessione del ramo d’azienda non risultava mai dichiarato nullo né privato di efficacia dal giudice ordinario, mentre il giudice amministrativo non aveva esaminato tale domanda per difetto di giurisdizione. La cessione doveva quindi considerarsi efficace e la Regione avrebbe dovuto procedere alla voltura dell’autorizzazione. Il primo motivo, relativo all’omesso preavviso di rigetto, è stato assorbito.
Osservazioni
Primo motivo - Omesso preavviso di rigetto
Il motivo relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stato assorbito, poiché l’accoglimento dei motivi sostanziali conduceva comunque all’accoglimento del ricorso.
Secondo motivo - Natura dovuta della voltura
Il motivo è fondato. La cessione del ramo d’azienda, non essendo stata dichiarata nulla o altrimenti privata di efficacia, rendeva illegittimo il diniego della voltura dell’autorizzazione.
Terzo motivo - Irrilevanza del ricorso giurisdizionale pendente
Il motivo è fondato. La mera proposizione del ricorso della Provincia contro gli atti presupposti alla cessione non privava l’atto di cessione della sua efficacia, tanto più che la domanda cautelare non era stata accolta. In ogni caso, il successivo vizio di incompetenza delle delibere presupposte era stato sanato con efficacia retroattiva mediante convalida.
Norme richiamate
art. 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241
La violazione dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi è stata dedotta dalla ricorrente, ma il relativo motivo è stato assorbito in ragione dell’accoglimento delle censure sostanziali.
artt. 11 e 12, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26
Sono richiamati quali disposizioni che avevano modificato la disciplina dei consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti e determinato il trasferimento delle relative funzioni alle province.
art. 32-bis, legge regionale Campania 28 marzo 2007, n. 4
È richiamato insieme alla normativa statale quale fondamento del riassetto delle funzioni relative alla gestione del ramo rifiuti e della nomina del commissario liquidatore.
art. 10, codice del processo amministrativo
È richiamato, unitamente all’art. 367 c.p.c., nell’ambito della sospensione del giudizio disposta dal T.A.R. in relazione al regolamento preventivo di giurisdizione.
art. 367, codice di procedura civile
È richiamato quale norma applicata dal T.A.R. per la sospensione del giudizio in presenza del regolamento preventivo di giurisdizione.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oggetto del parere.
Massime di principio
- La convalida retroattiva dell’atto amministrativo elimina, nei limiti riconosciuti dall’ordinamento, gli effetti sostanziali dell’annullamento fondato sul vizio sanato, anche quando la sentenza di primo grado sia formalmente passata in giudicato per improcedibilità dell’appello.
- La mera proposizione di un ricorso giurisdizionale contro gli atti presupposti a un trasferimento negoziale non priva tali atti della loro efficacia, in assenza di una pronuncia cautelare o di merito che ne sospenda o elimini gli effetti.
- L’amministrazione non può negare la voltura di un’autorizzazione sulla sola base della pendenza di una controversia relativa agli atti presupposti al trasferimento dell’azienda, quando il trasferimento non sia stato dichiarato nullo né privato di efficacia dal giudice competente.
- La legittimità del diniego deve essere valutata anche in relazione alla situazione giuridica esistente al momento della sua adozione: la successiva proposizione o definizione di un giudizio non consente di fondare retroattivamente il diniego su un’illegittimità allora non accertata.
Diniego di voltura dell’autorizzazione per la gestione di una piattaforma FORSU
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Ergon S.p.A. contro la Regione Campania per l’annullamento del diniego di voltura di un’autorizzazione relativa alla realizzazione e gestione di una piattaforma di messa in riserva della frazione organica dei rifiuti solidi urbani.
Premesse e vicenda amministrativa
Il 29 dicembre 2010 il Consorzio centro sportivo meridionale - Bacino SA3 aveva ceduto a Ergon S.p.A. il ramo d’azienda relativo alla gestione dei rifiuti, comprensivo della piattaforma autorizzata dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 235 del 13 novembre 2009. Ergon aveva quindi chiesto la voltura dell’autorizzazione.
Con nota del 22 febbraio 2011 la Regione aveva respinto l’istanza, motivando il diniego con la pendenza di un ricorso proposto dalla Provincia di Salerno contro alcuni atti relativi alla cessione del ramo d’azienda.
Motivi del ricorso
La società ricorrente aveva dedotto:
- la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto;
- la natura dovuta della voltura, in presenza dell’effettivo trasferimento della titolarità del ramo d’azienda;
- l’irrilevanza del ricorso della Provincia, poiché l’atto di cessione non era stato sospeso e il T.A.R. non aveva accolto la domanda cautelare.
Evoluzione del giudizio sugli atti presupposti
Il T.A.R. Lazio aveva accolto il ricorso della Provincia di Salerno, annullando le delibere consortili con cui erano stati conferiti l’incarico per la determinazione del valore del ramo d’azienda e deliberata la cessione a Ergon. L’annullamento era stato fondato sul difetto di competenza del Consorzio, poiché la gestione del ramo rifiuti era già stata affidata al commissario liquidatore nominato dalla Provincia in conseguenza del riassetto normativo delle funzioni relative ai consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 853 del 28 gennaio 2021, aveva dichiarato improcedibile l’appello contro la sentenza del T.A.R., rilevando che il nuovo commissario liquidatore aveva convalidato la delibera di cessione con determina n. 4 del 9 maggio 2018. La convalida era stata espressamente ritenuta dotata di efficacia retroattiva.
Valutazioni sulla convalida e sull’efficacia degli atti
La Sezione ha distinto il passaggio in giudicato formale della sentenza di primo grado dal suo giudicato sostanziale. Sebbene la sentenza del T.A.R. fosse formalmente passata in giudicato a seguito dell’improcedibilità dell’appello, l’effetto sostanziale di annullamento delle delibere era stato superato dalla convalida retroattiva.
Ne derivava che il vizio di incompetenza posto a fondamento dell’annullamento non poteva più essere utilizzato per sostenere il diniego della voltura. I motivi secondo e terzo sono stati quindi ritenuti fondati.
Rilevanza della situazione esistente al momento del diniego
La Sezione ha aggiunto che, quando la Regione aveva adottato il provvedimento impugnato, la Provincia aveva soltanto presentato il ricorso al T.A.R. La sentenza di annullamento era intervenuta soltanto nel 2012 e la domanda cautelare non era stata accolta.
Pertanto, anche considerando esclusivamente la situazione esistente al momento dell’adozione del diniego, non vi era una pronuncia giudiziale che avesse privato di efficacia gli atti presupposti alla cessione.
Efficacia dell’atto di cessione e voltura
Il T.A.R. non aveva esaminato la domanda relativa alla nullità dell’atto di cessione, poiché le Sezioni Unite della Corte di cassazione avevano dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario su tale domanda. Non risultava, tuttavia, che il giudice ordinario avesse dichiarato nullo l’atto di cessione o lo avesse privato della propria efficacia.
La cessione del ramo d’azienda doveva quindi considerarsi efficace, anche se gli atti amministrativi prodromici erano stati sottoposti a giudizio e inizialmente annullati in primo grado. In tale situazione, la Regione avrebbe dovuto concedere la voltura dell’autorizzazione.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario. Il primo motivo è rimasto assorbito; sono stati accolti il secondo e il terzo motivo, con conseguente illegittimità del diniego regionale.
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