Parere n. 194/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla società Agricola Semplice Terre del Pinta, in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Giorgio Pintavalle (Avv. Nicola Schirò) contro l’Assessorato regionale dell’agricoltura dello sviluppo e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell’agricoltura e dei controinteressati, Il Melograno di Buttice, Gabriele Gaetano & C. S.a.S. e Società Agricola e Lo Magno Mariacristina per l'annullamento, previa sospensione: -del decreto prot. n. 10855 dell’1°dicembre 2025 e dei suoi allegati con cui il dirigente generale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura ha approvato la graduatoria finale delle istanze ritenute ammissibili e delle istanze non ammissibili o non ricevibili relative alla sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del Piano di sviluppo regionale Sicilia 2014/2022 - Bando 2024” approvato con il Decreto del direttore generale n. 9436 del 6 dicembre 2024, nella parte in cui alla domanda della società ricorrente è stato attribuito il punteggio di 45 (quarantacinque) punti e collocata alla posizione n. 440; -del decreto D.R.S. n. 6223 del 27 luglio 2025 e dei suoi allegati; -della stessa graduatoria nella parte in cui ha riconosciuto alla società ricorrente un punteggio di 45 (quarantacinque), invece di confermare il punteggio auto-attribuito di 60 (sessanta); -dei provvedimenti dell’Assessorato regionale resistente, non conosciuti, con i quali ha approvato gli atti di concessione e impegno contabile delle somme oggetto dell’invocato aiuto in favore delle imprese le cui domande sono state riconosciute ammissibili; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstanza cautelare di sospensione degli atti relativi alla graduatoria della sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” del Piano di sviluppo regionale Sicilia 2014/2022 – Bando 2024.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione, il decreto prot. n. 10855 dell’1 dicembre 2025, il decreto D.R.S. n. 6223 del 27 luglio 2025, la graduatoria finale e gli ulteriori atti connessi, nella parte in cui alla propria domanda di aiuto è stato attribuito un punteggio di 45 punti, anziché i 60 punti autoattribuiti, con collocazione alla posizione n. 440. Il Consiglio è chiamato, nella fase cautelare del ricorso straordinario, a valutare la sussistenza dei presupposti per la sospensione degli atti impugnati, e in particolare del periculum in mora.
Il parere
Il Consiglio, riservando ogni ulteriore decisione in rito e nel merito, ha respinto l’istanza cautelare. In base alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha escluso la sussistenza del periculum in mora, rilevando che la pretesa azionata ha natura meramente patrimoniale e che non è stato allegato o dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti impugnati. Il richiamo al precedente Cgars n. 10/2023 è stato indicato come conforme.
Osservazioni
Istanza cautelare – Periculum in mora
La sospensione è stata ritenuta non giustificata perché dagli atti non emerge un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati. La pretesa della società ricorrente è stata qualificata come meramente patrimoniale, circostanza incompatibile, nel caso concreto, con la necessaria irreparabilità del danno cautelare.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, l. n. 205/2000
La disposizione è richiamata quale base normativa della valutazione cautelare nell’ambito del ricorso straordinario.
d.P.R. 1199/1971
Il procedimento è qualificato come ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana; il testo non indica ulteriori specifiche disposizioni applicate.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo a un ricorso straordinario, la sospensione dell’atto impugnato richiede la presenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sua esecuzione.
- La natura meramente patrimoniale della pretesa, in assenza di ulteriori elementi concreti, esclude di regola la configurabilità del periculum in mora necessario per la tutela cautelare.
- La decisione cautelare adottata sulla base della sommaria delibazione non pregiudica le successive valutazioni in rito e nel merito del ricorso.
Istanza cautelare relativa alla graduatoria di un bando agricolo
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, si è pronunciato sull’istanza di sospensione proposta da una società agricola nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
La controversia riguarda la graduatoria delle domande relative alla sottomisura 4.1, “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, del Piano di sviluppo regionale Sicilia 2014/2022 – Bando 2024.
Atti impugnati e posizione della ricorrente
La società ha contestato il decreto prot. n. 10855 dell’1 dicembre 2025, con cui è stata approvata la graduatoria finale delle istanze ammissibili, non ammissibili o non ricevibili, nonché il decreto D.R.S. n. 6223 del 27 luglio 2025 e gli ulteriori atti di concessione, impegno contabile e assegnazione delle somme.
La contestazione riguarda, in particolare, il punteggio attribuito alla domanda della ricorrente: 45 punti, con collocazione al numero 440 della graduatoria, invece dei 60 punti autoattribuiti dalla società.
Valutazione cautelare
Il Consiglio ha precisato che la decisione è adottata allo stato degli atti e sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare, riservando ogni ulteriore decisione in rito e nel merito.
È stata esclusa la sussistenza del periculum in mora. Secondo il parere, l’esecuzione degli atti impugnati non determina un pregiudizio grave e irreparabile, poiché la pretesa fatta valere dalla società ha natura meramente patrimoniale.
Il Consiglio ha richiamato, in senso conforme, il precedente Cgars n. 10/2023.
Conclusione
L’istanza di sospensione è stata respinta. Il parere non definisce le ulteriori questioni processuali o di merito relative alla legittimità della graduatoria e al punteggio attribuito alla società ricorrente.
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