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Parere

Parere n. 1433/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla signora Anna Maria Borghetto contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Treviso del 16 febbraio 2011 di reiezione dell’istanza di cambiamento del cognome.

Giustizia amministrativa201302827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento della Prefettura di Treviso del 16 febbraio 2011, recante il rigetto dell'istanza di aggiunta dei cognomi "Gheri Moro" al cognome "Borghetto".

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego prefettizio con cui era stata respinta la domanda di modifica del cognome, proposta ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000. L'istanza era fondata sulla dedotta discendenza naturale e diretta da un'antenata appartenente a una nobile famiglia veneta e dal figlio naturale da questa riconosciuto. Il Ministero dell'interno ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata deduzione di vizi di legittimità, sostenendo che le censure investissero il merito della scelta amministrativa, e ha comunque chiesto il rigetto, richiamando la discrezionalità dell'amministrazione e la giurisprudenza costituzionale sulla cognomizzazione dei predicati nobiliari. La questione centrale è se l'amministrazione potesse respingere l'istanza limitandosi a rilevare l'assenza di un accertamento giudiziale o di atti dello stato civile aventi efficacia privilegiata, senza esaminare autonomamente la documentazione prodotta dalla richiedente.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le censure relative all'insufficienza della motivazione. In materia di cambiamento del cognome, l'amministrazione dispone di un potere discrezionale che deve essere esercitato bilanciando l'interesse adeguatamente circostanziato dell'istante con l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona. Nel caso concreto, la Prefettura avrebbe dovuto valutare autonomamente, sulla base della documentazione prodotta nel procedimento, la fondatezza della dedotta discendenza, anziché fondare il diniego esclusivamente sulla mancanza di un accertamento giudiziario definitivo o di atti dello stato civile dotati di particolare efficacia probatoria. È stato inoltre rilevato che la domanda riguardava soltanto l'aggiunta di due cognomi, lasciando invariato come primo il cognome originario, con conseguente non significativa incidenza sull'interesse pubblico alla stabilità dell'identificazione personale, ferma la discrezionalità dell'amministrazione nel riesercizio del potere. Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulla cognomizzazione dei predicati nobiliari è stato ritenuto non pertinente, poiché la richiesta era fondata sulla disciplina ordinaria del cambiamento del cognome e non sul riconoscimento di un titolo nobiliare. L'accoglimento è limitato all'annullamento del diniego per vizio di motivazione e non comporta l'accertamento del diritto della ricorrente all'aggiunta dei cognomi né l'autorizzazione immediata alla modifica.

Osservazioni

Art. 89 d.P.R. n. 396/2000 - Valutazione dell'istanza di cambiamento del cognome

L'amministrazione, nell'esercizio del potere discrezionale in materia di cambiamento del cognome, deve bilanciare l'interesse dell'istante, adeguatamente circostanziato nella domanda, con l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona.

Diniego prefettizio - Difetto di motivazione e di istruttoria

È insufficiente motivare il rigetto sulla sola assenza di un accertamento giudiziario o di atti dello stato civile dotati di efficacia privilegiata, senza esaminare specificamente gli elementi e i documenti prodotti dall'istante e verificarne autonomamente la rilevanza nel procedimento amministrativo.

Aggiunta di due cognomi - Bilanciamento dell'interesse pubblico

La circostanza che la domanda riguardi l'aggiunta di due cognomi, lasciando invariato come primo il cognome originario, deve essere considerata nel bilanciamento degli interessi, poiché può ridurre significativamente il pregiudizio all'interesse pubblico alla stabilità dell'identificazione personale.

Cognomizzazione del predicato nobiliare - Non pertinenza del richiamo costituzionale

La disciplina e la giurisprudenza relative alla cognomizzazione dei predicati nobiliari non sono pertinenti quando l'istanza è fondata sulla disciplina ordinaria del cambiamento del cognome e non sul riconoscimento o sulla tutela di un titolo nobiliare.

Norme richiamate

  • art. 89 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

    chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta

    La disposizione attribuisce al prefetto il potere di esaminare la domanda di cambiamento o aggiunta del cognome; tale potere è discrezionale e richiede il bilanciamento tra l'interesse dell'istante e l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi.

  • art. 84 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

    È richiamato quale disposizione vigente all'epoca della presentazione dell'istanza e oggi corrispondente all'art. 89 del medesimo d.P.R.

  • art. 451 del codice civile

    È stato richiamato dall'amministrazione nel provvedimento impugnato con riguardo all'efficacia probatoria degli atti dello stato civile; il Consiglio di Stato ha escluso che la sua mera invocazione potesse sostituire la valutazione concreta della documentazione prodotta.

  • XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione

    Il richiamo alla disciplina costituzionale sui titoli nobiliari è stato ritenuto non pertinente, poiché la domanda non mirava al riconoscimento di un titolo nobiliare, ma all'aggiunta di cognomi secondo la disciplina ordinaria.

  • artt. 200 e 201 del Codice civile del Regno d'Italia del 1865

    Sono richiamati nell'ambito dell'incombente istruttorio disposto dalla Sezione per verificare l'eventuale domanda di riconoscimento della legittimazione a mezzo testamento del presunto ascendente.

Massime di principio

  • In materia di cambiamento o aggiunta del cognome, il prefetto esercita un potere discrezionale che deve essere motivato attraverso il bilanciamento tra l'interesse individuale, specificamente rappresentato nella domanda, e l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona.
  • L'amministrazione non può respingere un'istanza di cambiamento del cognome sul solo rilievo dell'assenza di un accertamento giudiziale o di un atto dello stato civile avente efficacia privilegiata, quando il richiedente abbia prodotto documenti potenzialmente idonei a dimostrare la ragione posta a fondamento della domanda; tali documenti devono essere autonomamente esaminati e valutati.
  • L'annullamento di un diniego per difetto di motivazione in materia di cambiamento del cognome non comporta, di per sé, l'accertamento del diritto alla modifica richiesta, ma impone all'amministrazione di riesercitare il potere mediante una valutazione completa e motivata.
  • La giurisprudenza sulla cognomizzazione dei predicati nobiliari non è applicabile a una domanda di semplice aggiunta di cognomi fondata sulla disciplina ordinaria, quando il richiedente non invochi il riconoscimento o la tutela di un titolo nobiliare.
  • Nel bilanciamento previsto dall'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, la richiesta di aggiungere cognomi mantenendo invariato come primo il cognome originario può incidere in misura non significativa sull'interesse pubblico alla stabilità dell'identificazione personale e deve essere specificamente considerata dall'amministrazione.

Diniego di aggiunta del cognome per dedotta discendenza familiare

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una persona fisica contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Treviso che aveva respinto la domanda di aggiunta dei cognomi "Gheri Moro" al cognome originario "Borghetto". La richiesta era motivata dalla dedotta discendenza naturale e diretta da un'antenata veneta e dal figlio naturale da questa riconosciuto.

Premesse e svolgimento del procedimento

L'istanza era stata presentata ai sensi dell'art. 84 del d.P.R. n. 396 del 2000, oggi art. 89, che disciplina il cambiamento del nome e del cognome e l'aggiunta di ulteriori nomi o cognomi. La Prefettura aveva respinto la domanda ritenendo mancante un accertamento giudiziario o un atto dello stato civile idoneo a comprovare la discendenza allegata.

Nel ricorso straordinario la ricorrente ha dedotto l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, richiamando i registri dello stato civile e un atto pubblico di consegna dell'eredità nel quale sarebbero stati documentati sia il riconoscimento del presunto ascendente quale figlio naturale sia la sua istituzione come erede.

Il Ministero dell'interno ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che fossero stati censurati soltanto il merito e la valutazione amministrativa, e ha comunque chiesto il rigetto richiamando la discrezionalità dell'amministrazione e la sentenza della Corte costituzionale n. 101 dell'8 luglio 1967 sulla cognomizzazione dei predicati nobiliari.

Attività istruttoria della Sezione

Con un precedente parere del 30 maggio 2014 la Sezione aveva rilevato l'assenza dei documenti indicati come allegati al ricorso e aveva chiesto al Ministero di trasmetterli, nonché di chiarire se il presunto figlio naturale avesse proposto domanda di riconoscimento della legittimazione a mezzo testamento ai sensi degli artt. 200 e 201 del Codice civile del Regno d'Italia del 1865. La Sezione aveva inoltre disposto la trasmissione alla ricorrente della relazione ministeriale per eventuali controdeduzioni.

Gli incombenti sono stati successivamente sollecitati nel 2023 e nel 2026. Nessuna delle parti ha fornito riscontro; il ricorso è stato pertanto deciso allo stato degli atti.

Quadro normativo e discrezionalità amministrativa

L'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000 consente a chi intenda cambiare o aggiungere un cognome di presentare domanda al prefetto, esponendo le ragioni poste a fondamento della richiesta.

Secondo l'orientamento richiamato dal Consiglio di Stato, il potere amministrativo in materia è discrezionale. L'amministrazione deve bilanciare l'interesse individuale del richiedente, adeguatamente circostanziato, con l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, connesso alla funzione pubblicistica del cognome quale strumento di identificazione nella comunità sociale.

Valutazioni sulla motivazione del diniego

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le censure della ricorrente. La Prefettura aveva giustificato il diniego esclusivamente con l'assenza di un accertamento giudiziario o di atti dello stato civile dotati di efficacia probatoria privilegiata.

Secondo la Sezione, tale motivazione non era sufficiente. Poiché la ricorrente aveva specificamente rappresentato il proprio interesse al cambiamento del cognome e aveva prodotto documenti a sostegno della dedotta discendenza, l'amministrazione avrebbe dovuto esaminare autonomamente quegli elementi nel procedimento amministrativo e valutarne la fondatezza e la rilevanza. Non era quindi legittimo sostituire l'esame concreto della documentazione con il mero rilievo dell'assenza di un giudicato o di un atto pubblico avente la particolare efficacia indicata nel provvedimento.

La motivazione risultava pertanto viziata, anche perché non dava conto del contenuto dei documenti prodotti e delle ragioni per le quali essi non fossero idonei a sostenere la richiesta.

Bilanciamento con l'interesse pubblico

La Sezione ha attribuito rilievo anche alla portata concreta della domanda. La ricorrente non chiedeva di sostituire il cognome originario, ma soltanto di aggiungere due ulteriori cognomi, lasciando "Borghetto" come primo cognome.

Tale circostanza avrebbe dovuto essere considerata nel bilanciamento degli interessi, poiché il pregiudizio per l'interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi non appariva, in astratto, significativo. Resta comunque ferma la discrezionalità dell'amministrazione, che dovrà rivalutare anche questo profilo nel riesercizio del potere.

Non pertinenza della disciplina sui predicati nobiliari

Il Consiglio di Stato ha ritenuto non pertinente il richiamo ministeriale alla sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1967 e alla disciplina della cognomizzazione dei predicati nobiliari.

La ricorrente non fondava infatti la propria domanda sulla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione né chiedeva il riconoscimento di un titolo nobiliare. La pretesa era invece riferita all'aggiunta di due cognomi sulla base della disciplina ordinaria, sicché l'eventuale titolo nobiliare degli ascendenti non costituiva l'oggetto della domanda.

Esito e limiti dell'accoglimento

La Sezione ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. L'accoglimento opera nei limiti del vizio di motivazione e comporta l'annullamento del diniego affinché l'amministrazione rieserciti il proprio potere con una valutazione completa della documentazione e un adeguato bilanciamento degli interessi.

Il parere non riconosce direttamente il diritto della ricorrente all'aggiunta dei cognomi e non autorizza immediatamente la modifica richiesta. L'amministrazione dovrà quindi adottare una nuova determinazione, senza essere vincolata a un esito necessariamente favorevole, ma nel rispetto dei criteri istruttori e motivazionali indicati dalla Sezione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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