Parere n. 193/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla RIALPE S.r.l. avverso l’ordinanza del Comune di Venetico n. 55 del 2 dicembre 2025 avente a oggetto la revoca dell’autorizzazione commerciale n. 84 del 4 giugno 2013 per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro l’ordinanza comunale di revoca dell’autorizzazione commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente all’istanza cautelare
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Venetico n. 55 del 2 dicembre 2025, con cui è stata revocata l’autorizzazione commerciale n. 84 del 4 giugno 2013 ed è stata disposta la cessazione dell’attività, nonché il regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 31 del 25 luglio 2023, nella parte relativa alle misure preventive di contrasto all’evasione dei tributi locali ai sensi dell’art. 15-ter del d.l. n. 34/2019. L’esame richiesto al Consiglio di Giustizia Amministrativa riguarda esclusivamente l’istanza cautelare. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso straordinario, rilevando che la medesima società aveva già impugnato gli stessi atti davanti al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania. Quel giudizio era stato successivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rinuncia della ricorrente. Le questioni cautelari riguardano quindi, da un lato, il fumus boni iuris e l’operatività del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario e, dall’altro, la sussistenza del periculum in mora in presenza di un pregiudizio esclusivamente economico connesso al mancato pagamento di tributi locali.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere contrario all’accoglimento dell’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune: la precedente proposizione del ricorso davanti al T.a.r. ha consumato definitivamente la facoltà di scelta del rimedio, impedendo il successivo ricorso straordinario anche se il giudizio giurisdizionale è stato definito per rinuncia della parte e conseguente sopravvenuta carenza di interesse. Il principio di alternatività è stato ricondotto all’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, all’art. 48 c.p.a. e alla direttiva sui ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana del 19 giugno 2020. Il Consiglio ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il danno dedotto è esclusivamente economico e deriva dal mancato pagamento di tributi, senza che la ricorrente abbia adottato condotte diligenti quali il pagamento almeno parziale o la presentazione di un’istanza di rateizzazione. L’istanza cautelare è stata pertanto respinta.
Osservazioni
Inammissibilità per alternatività dei rimedi
La proposizione del ricorso giurisdizionale davanti al T.a.r. contro i medesimi atti preclude definitivamente la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. La preclusione opera anche quando il giudizio giurisdizionale sia stato successivamente dichiarato improcedibile per rinuncia della parte e sopravvenuta carenza di interesse.
Insussistenza del periculum in mora
Non è ravvisabile il periculum in mora quando il pregiudizio dedotto sia soltanto economico e risulti connesso al mancato pagamento di tributi, soprattutto se la parte non dimostra di essersi attivata mediante un pagamento almeno parziale o la presentazione di un’istanza di rateizzazione.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. n. 1199/1971
La previa proposizione del ricorso giurisdizionale impedisce definitivamente l’accesso al ricorso straordinario, in applicazione del principio di alternatività.
art. 48 c.p.a.
Concorre a disciplinare il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario.
art. 15-ter d.l. n. 34/2019
È richiamato quale base normativa delle misure preventive comunali di contrasto all’evasione dei tributi locali, senza che il parere ne esamini nel merito la legittimità.
Direttiva sui ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana del 19 giugno 2020
È richiamata a sostegno dell’applicazione del principio di alternatività nel procedimento relativo al ricorso straordinario regionale.
Massime di principio
- La proposizione di un ricorso giurisdizionale davanti al giudice amministrativo contro un determinato atto consuma definitivamente la facoltà di optare per il ricorso straordinario, anche se il giudizio giurisdizionale viene successivamente definito per rinuncia o per sopravvenuta carenza di interesse.
- Ai fini della tutela cautelare, un pregiudizio esclusivamente economico non integra di per sé il periculum in mora, soprattutto quando il danno sia riconducibile al mancato pagamento di tributi e la parte non abbia adottato condotte diligenti per limitarne gli effetti, quali il pagamento parziale o la richiesta di rateizzazione.
Revoca dell’autorizzazione commerciale e istanza cautelare nel ricorso straordinario
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito a sezioni riunite, ha esaminato esclusivamente l’istanza cautelare proposta da RIALPE S.r.l. nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana contro il Comune di Venetico.
La controversia riguarda l’ordinanza comunale n. 55 del 2 dicembre 2025, con cui è stata revocata l’autorizzazione commerciale n. 84 del 4 giugno 2013 per la somministrazione di alimenti e bevande ed è stata disposta la cessazione dell’attività. La società ha impugnato anche il regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 25 luglio 2023, relativo alle misure preventive di contrasto all’evasione dei tributi locali ai sensi dell’art. 15-ter del d.l. n. 34/2019.
Precedente ricorso davanti al T.a.r.
Il Comune ha evidenziato che la società aveva già impugnato i medesimi atti davanti al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ricorso n. 504/2026 R.G. Il Presidente del T.a.r. aveva respinto la richiesta di misure cautelari monocratiche con decreto n. 83/2026 e aveva fissato la trattazione collegiale. Successivamente, il giudizio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rinuncia della ricorrente.
Principio di alternatività
Il Consiglio ha ritenuto fondata, già sotto il profilo del fumus boni iuris, l’eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario. In base all’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, all’art. 48 c.p.a. e alla direttiva sui ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana del 19 giugno 2020, la scelta del ricorso giurisdizionale è alternativa e incompatibile con il successivo ricorso straordinario contro i medesimi provvedimenti.
La facoltà di scelta si consuma con il deposito del ricorso davanti al T.a.r. La successiva rinuncia al giudizio o la sua definizione per sopravvenuta carenza di interesse non ripristina la possibilità di proporre il ricorso straordinario. Il parere sottolinea quindi che, una volta incardinata la controversia davanti al giudice amministrativo, la via straordinaria resta definitivamente preclusa.
Insussistenza del periculum in mora
Il Consiglio ha escluso anche la sussistenza del periculum in mora. Il pregiudizio lamentato dalla società è stato qualificato come esclusivamente economico e collegato al mancato pagamento dei tributi locali.
Inoltre, secondo il parere, la ricorrente non ha dimostrato una condotta diligente volta a limitare il pregiudizio, non avendo effettuato almeno un pagamento parziale né predisposto un’istanza di rateizzazione per la parte residua.
Esito
Per entrambe le ragioni — la preclusione derivante dal principio di alternatività e l’assenza di un periculum in mora concreto — il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere nel senso del rigetto dell’istanza cautelare.
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