Parere n. 1431/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, avverso decreto del 16 giugno 2023 concernente divieto di detenzione di armi e munizioni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstanza di correzione dell’errore materiale contenuto nel parere n. 01176/2025, reso su ricorso straordinario contro il divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il Ministero dell’interno ha chiesto la correzione di un errore materiale presente nella motivazione del parere n. 01176/2025, con il quale il ricorso straordinario era stato accolto ai soli fini di una più approfondita rivalutazione amministrativa. La questione riguarda l’individuazione e la sostituzione di un passaggio della motivazione, ritenuto estraneo ed errato per mera svista, lasciando ferma la portata dispositiva e la restante motivazione del precedente parere.
Il parere
La Sezione ha accolto l’istanza di correzione materiale. Ha rilevato che, per mera svista, nel paragrafo 6 del precedente parere era stato inserito un passaggio estraneo ed errato. Ha quindi disposto la sostituzione delle parole comprese tra “Tanto premesso” e “potere ampiamente discrezionale attribuitole dalla legge” con un testo volto a precisare che il ricorrente aveva indicato e documentato l’adozione, in sede penale, di provvedimenti giudiziari favorevoli. L’Amministrazione, pur conservando la propria discrezionalità valutativa, dovrà tenerne conto, valutarne rilevanza e pertinenza e procedere a una nuova determinazione con adeguata motivazione. È stata mantenuta ferma la portata dispositiva del parere n. 01176/2025 e la restante motivazione.
Osservazioni
Paragrafo 6 del parere n. 01176/2025
È stata disposta la sostituzione del passaggio motivazionale errato, inserito per mera svista, con la precisazione che l’Amministrazione deve considerare i provvedimenti giudiziari favorevoli adottati in sede penale, valutarne rilevanza e pertinenza e pronunciarsi nuovamente con nuova motivazione, ferma la propria discrezionalità valutativa.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Richiamato quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La correzione dell’errore materiale è ammissibile quando dalla lettura complessiva del provvedimento emerga una svista oggettiva, estranea alla decisione, senza incidere sulla portata dispositiva né sulla restante motivazione.
- Nel riesercizio del potere amministrativo conseguente all’accoglimento di un ricorso ai fini della rivalutazione, l’Amministrazione conserva la propria discrezionalità valutativa, ma deve esaminare gli elementi rilevanti e pertinenti indicati e documentati dall’interessato.
- Quando provvedimenti giudiziari favorevoli adottati in sede penale siano stati indicati e documentati dall’interessato, l’Amministrazione deve valutarne rilevanza e pertinenza nella nuova determinazione e motivare specificamente il loro eventuale mancato rilievo.
Correzione del parere su divieto di detenzione di armi e munizioni
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato l’istanza del Ministero dell’interno volta alla correzione di un errore materiale contenuto nel parere n. 01176/2025, reso su un ricorso straordinario relativo a un divieto di detenzione di armi e munizioni.
Premesse della vicenda
Il ricorrente, titolare di una licenza per la detenzione di armi e munizioni rilasciata dal Questore nel 2022, aveva impugnato il provvedimento prefettizio del 16 giugno 2023, adottato in ragione di una situazione di accesa e perdurante conflittualità familiare collegata a questioni successorie. Il ricorso gerarchico era stato respinto con decreto ministeriale del 7 marzo 2024.
Con il precedente parere n. 01176/2025, il ricorso straordinario era stato accolto ai soli fini di una più approfondita rivalutazione amministrativa.
Istanza di correzione
Il Ministero dell’interno ha segnalato la presenza, nella motivazione del precedente parere, di un passaggio estraneo ed errato, inserito per mera svista. La richiesta non incideva sul dispositivo né sulla restante parte della motivazione.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto fondata l’istanza. Ha disposto la sostituzione, nel paragrafo 6 del parere n. 01176/2025, delle parole comprese tra “Tanto premesso” e “potere ampiamente discrezionale attribuitole dalla legge”.
Il nuovo testo chiarisce che il ricorrente aveva indicato e documentato l’adozione, in sede penale, di provvedimenti giudiziari favorevoli. L’Amministrazione, pur mantenendo un potere ampiamente discrezionale nella valutazione dell’affidabilità del detentore di armi, deve considerare tali provvedimenti, verificarne rilevanza e pertinenza e procedere a una nuova decisione corredata da nuova motivazione.
Esito
L’istanza di correzione materiale è stata accolta. La Segreteria è stata incaricata di apportare al parere n. 01176/2025 la modifica indicata, lasciando invariata la portata dispositiva e la restante motivazione.
È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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