Parere n. 195/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dalla GIAP gestione Impianti Autonomi Petroli s.r.l. e dal signor Rosario Graci, avverso la determinazione dirigenziale del comune di Licata n. 79 del 16 gennaio 2026, di decadenza dei titoli autorizzativi dell’impianto di distribuzione carburanti sito in Corso Umberto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario avverso la determinazione dirigenziale del Comune di Licata n. 79 del 16 gennaio 2026, recante la decadenza dei titoli autorizzativi di un impianto di distribuzione carburanti sito in Corso Umberto, con cessazione dell’attività e ripristino dello stato dei luoghi.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Nella fase cautelare del ricorso straordinario, i ricorrenti contestano la legittimità della decadenza dei titoli autorizzativi n. 204 del 26 settembre 2007 e n. 304 del 30 luglio 2018 relativi all’impianto di distribuzione carburanti. Il provvedimento comunale ha ritenuto l’impianto incompatibile ai sensi dell’art. 1, comma 112, della legge n. 124/2017, senza, secondo i ricorrenti, considerare adeguatamente le argomentazioni contenute nella memoria endoprocedimentale né il precedente ampliamento dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, che aveva consentito l’aggiunta della porzione di strada destinata alla sosta dei clienti in attesa del rifornimento e l’iscrizione all’Anagrafe degli impianti di distribuzione carburanti. Il Collegio è chiamato a valutare, in via sommaria, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini della sospensione cautelare dell’atto impugnato.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ritiene sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, non esclude la fondatezza delle censure relative al difetto di motivazione e di istruttoria: il provvedimento impugnato non considera le molteplici argomentazioni formulate nella memoria endoprocedimentale e si limita ad affermare l’incompatibilità dell’impianto ai sensi dell’art. 1, comma 112, della legge n. 124/2017, senza verificare concretamente l’adeguatezza dell’impianto rispetto al contesto specifico, anche alla luce dell’ampliamento disposto nel 2018. Quanto al periculum in mora, il Collegio lo ravvisa nella previsione congiunta della cessazione dell’attività e del ripristino dello stato dei luoghi. Il parere è pertanto favorevole alla sospensione cautelare del provvedimento gravato.
Osservazioni
Difetto di motivazione
Il provvedimento di decadenza non prende in considerazione le molteplici argomentazioni esposte dai ricorrenti nella memoria endoprocedimentale e si limita a richiamare l’incompatibilità dell’impianto ai sensi dell’art. 1, comma 112, della legge n. 124/2017.
Difetto di istruttoria e valutazione del contesto concreto
L’amministrazione non avrebbe valutato concretamente l’adeguatezza dell’impianto rispetto al contesto in cui esso è collocato, omettendo di considerare anche l’ampliamento dell’originaria autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico disposto con determinazione dirigenziale n. 304 del 30 luglio 2018.
Periculum in mora
Il pregiudizio cautelare deriva dalla cessazione dell’attività e dal contestuale obbligo di ripristino dello stato dei luoghi previsti dal provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 1, comma 112, l. n. 124/2017
Il Comune ha richiamato tale disposizione per affermare l’incompatibilità dell’impianto; il Collegio ha rilevato, in sede cautelare, che il relativo accertamento avrebbe dovuto essere accompagnato da una valutazione concreta dell’adeguatezza dell’impianto rispetto al contesto specifico.
Il ricorso è qualificato come ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e il parere è reso, nella fase cautelare, sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando il provvedimento amministrativo ometta di confrontarsi con le argomentazioni specificamente svolte dall’interessato nella memoria endoprocedimentale.
- La motivazione di un provvedimento che dichiari l’incompatibilità di un impianto non può esaurirsi nel richiamo astratto alla disposizione applicata, ma deve dare conto della concreta situazione dell’impianto e del contesto in cui esso opera.
- L’istruttoria sull’adeguatezza o incompatibilità di un impianto deve considerare anche gli interventi autorizzativi precedentemente adottati dall’amministrazione che abbiano modificato le condizioni operative o strutturali dell’impianto.
- La cessazione dell’attività accompagnata dal ripristino dello stato dei luoghi integra, in linea di principio, un pregiudizio grave e attuale idoneo a fondare il periculum in mora.
Sospensione cautelare della decadenza dei titoli di un impianto di distribuzione carburanti
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito a sezioni riunite, ha esaminato, su richiesta della Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio legislativo e legale, la sola istanza cautelare proposta nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Il ricorso riguarda la decadenza dei titoli autorizzativi di un impianto di distribuzione carburanti sito nel Comune di Licata.
Premesse e oggetto del ricorso
La società ricorrente e il titolare dell’impianto hanno impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Licata n. 79 del 16 gennaio 2026, con la quale sono stati dichiarati decaduti i titoli autorizzativi n. 204 del 26 settembre 2007 e n. 304 del 30 luglio 2018.
L’autorizzazione del 2018 aveva ampliato l’originaria autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, includendo una porzione di strada destinata alla sosta dei clienti in attesa del rifornimento. Tale ampliamento aveva inoltre consentito l’iscrizione della ricorrente all’Anagrafe degli impianti di distribuzione carburanti.
Censure rilevanti nella fase cautelare
Il provvedimento comunale ha fondato la decadenza sull’incompatibilità dell’impianto ai sensi dell’art. 1, comma 112, della legge n. 124/2017.
Il Collegio ha ritenuto non manifestamente infondate, allo stato degli atti e con la necessaria sommarietà della cognizione cautelare, le censure relative a:
- difetto di motivazione, perché il provvedimento non si confronta con le molteplici argomentazioni contenute nella memoria endoprocedimentale dei ricorrenti;
- difetto di istruttoria, perché l’amministrazione non ha valutato concretamente l’adeguatezza dell’impianto in relazione al contesto specifico;
- omessa considerazione dell’ampliamento dell’autorizzazione disposto nel 2018, rilevante ai fini della concreta conformazione e operatività dell’impianto.
Valutazione del fumus boni iuris
Il Consiglio ha ritenuto che non possa essere esclusa la fondatezza delle censure concernenti motivazione e istruttoria. Il semplice richiamo all’incompatibilità dell’impianto, fondato sulla disposizione legislativa richiamata dal Comune, non appare sufficiente se non accompagnato dall’esame della situazione concreta e delle circostanze dedotte dall’interessato nel procedimento.
Valutazione del periculum in mora
Il periculum in mora è stato ravvisato nel contenuto immediatamente pregiudizievole dell’atto impugnato. La determinazione comunale dispone infatti sia la cessazione dell’attività di distribuzione carburanti sia il ripristino dello stato dei luoghi.
Conclusioni cautelari
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento comunale gravato. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare e non definisce nel merito il ricorso straordinario.
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