Cassazione Civile, Ordinanza n. 19234/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione del licenziamento intimato a una lavoratrice nel 2016 all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società del gruppo aeronautico. Nei giudizi di merito la Corte d'appello aveva confermato la decisione del Tribunale che, ritenuta l'esistenza di un unico complesso aziendale tra due società del gruppo, aveva dichiarato illegittimo il recesso per non avere il datore considerato, nella scelta degli esuberi, anche i dipendenti formalmente assunti dall'altra società del gruppo, ordinando la reintegrazione e il risarcimento nei limiti di legge. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1-bis L. n. 291/2004, come modificato, sostenendo che i lavoratori dell'altra società erano estranei alla crisi aziendale che aveva colpito la ricorrente; 2) violazione degli artt. 2094 c.c., 5 L. n. 223/1991, 2359 e 2497 c.c. e 115 c.p.c., contestando che la mera integrazione tra controllante e controllata potesse fondare la contitolarità del rapporto o l'obbligo di considerare tutti i dipendenti senza accertare l'uso promiscuo della prestazione e l'effettivo inserimento del singolo lavoratore; 3) violazione della normativa aeronautica e dei regolamenti europei sul trasporto aereo, sostenendo l'impossibilità giuridica e fattuale di una struttura aziendale unitaria con uso promiscuo dei naviganti e richiamando anche l'irrilevanza del wet lease ai fini dell'unitarietà organizzativa. Nel corso del giudizio di cassazione la ricorrente ha poi notificato rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata dalla società ricorrente e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, ritenendo che la mancata accettazione della rinuncia non impedisse la regolazione delle spese a carico della parte che aveva dato causa al giudizio di legittimità. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'estinzione del processo per rinuncia non integra il presupposto della soccombenza dell'impugnante.
Norme richiamate
art. 1-bis L. 3 dicembre 2004, n. 291
La ricorrente lo invocava per sostenere l'estraneità dei dipendenti di altra società alla crisi aziendale; la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta rinuncia.
art. 2 d.l. n. 134 del 2008 conv. in L. n. 166 del 2008
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina applicabile ai licenziamenti; nessuna valutazione di merito per estinzione del giudizio.
Richiamato nei motivi per contestare l'affermazione di contitolarità/uso promiscuo della prestazione; non esaminato nel merito per rinuncia.
Invocato per la legittimità della scelta dei lavoratori da licenziare nella procedura collettiva; non esaminato nel merito.
Richiamato per contestare la rilevanza del rapporto societario ai fini dell'unitarietà aziendale; non esaminato nel merito.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla direzione e coordinamento nel gruppo; non esaminato nel merito.
Richiamato per censurare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; non esaminato nel merito.
Richiamato con la normativa aeronautica nel terzo motivo; non esaminato nel merito.
Richiamato con la normativa aeronautica nel terzo motivo; non esaminato nel merito.
Regolamento (CE) n. 859/2008
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina speciale del settore aereo; non esaminato nel merito.
Regolamento (CE) n. 1008/2008
Richiamato dalla ricorrente a fondamento dell'impossibilità di una struttura aziendale unitaria nel trasporto aereo; non esaminato nel merito.
Regolamento (UE) n. 965/2012
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo; non esaminato nel merito.
La rinuncia al ricorso produce effetti processuali se portata a conoscenza della controparte mediante notificazione o comunicazione ai difensori; non è necessario l'atto di accettazione per l'estinzione.
La regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa al giudizio.
La Corte richiama per relationem i precedenti conformi senza ripetere le motivazioni.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta portata a conoscenza della controparte, produce l'estinzione del processo anche senza accettazione dell'altra parte.
- In caso di rinuncia al ricorso, la liquidazione delle spese è rimessa al potere discrezionale della Corte, che può porle a carico della parte che ha dato causa all'impugnazione.
- L'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- Quando il ricorso viene definito per rinuncia, le censure di merito restano assorbite e non vengono esaminate dalla Corte.
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