Cassazione Civile, Ordinanza n. 18996/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione per motivazione carente, aveva rigettato il suo appello contro l'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 1998, fondato sul reddito di partecipazione derivante da una società di persone a sua volta accertata per operazioni soggettivamente inesistenti. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 383 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avesse disatteso il principio di diritto del precedente giudizio rescindente dichiarando inammissibile l'appello per asserita genericità, anziché riesaminarlo nel merito. Con il secondo motivo deduceva violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci nel processo tributario, lamentando che il giudizio si fosse svolto senza la partecipazione della società e dell'altro socio. Con il terzo motivo lamentava omessa motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c. e art. 132 c.p.c., affermando che la sentenza di rinvio non avesse affrontato le specifiche censure d'appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi: la sentenza impugnata non aveva dichiarato l'appello inammissibile per genericità, ma lo aveva esaminato e respinto nel merito. Ha respinto il secondo motivo, affermando che nel giudizio di rinvio, dopo una precedente cassazione in cui la questione non era stata dedotta e rilevata, non può essere eccepita o rilevata d'ufficio la mancata integrazione del contraddittorio originario per litisconsorzio necessario. Ha respinto anche il terzo motivo, osservando che la decisione di merito era adeguatamente motivata e che la censura mirava in sostanza a un riesame del merito, non consentito in cassazione. Nessuna pronuncia sulle spese per assenza di attività difensiva sostanziale dell'Erario; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro formale per denunciare in cassazione la violazione di legge, ma il motivo è inammissibile se non coglie la ratio della decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
non consente un riesame del merito, ma solo la censura di un vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'ordinamento.
nel giudizio di rinvio vincola il giudice di merito al principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel giudizio rescindente.
richiamato dal ricorrente quale parametro di correttezza del contraddittorio e della motivazione, ma la Corte ha escluso la dedotta violazione.
prevede l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario nel processo tributario; tuttavia, nel giudizio di rinvio tale vizio non è rilevabile se non dedotto e rilevato nel precedente giudizio di legittimità.
art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917
norma richiamata per affermare l'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dell'automatica imputazione ai soci.
la Corte richiama l'esigenza originaria di litisconsorzio necessario, ma precisa che nel rinvio la questione resta preclusa se non esaminata nel precedente giudizio di cassazione.
invocato per denunciare omessa motivazione, ma la Corte ha ritenuto la sentenza di merito adeguatamente motivata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisce al giudice di merito una pronuncia diversa da quella effettivamente resa.
- Nel giudizio di rinvio, la questione del litisconsorzio necessario originario non può essere nuovamente sollevata o rilevata d'ufficio se non è stata dedotta nel precedente ricorso per cassazione e rilevata dalla Corte, poiché il contraddittorio si considera cristallizzato alle parti già presenti nel giudizio di legittimità.
- In cassazione non è consentito un riesame del merito della controversia: la Corte controlla solo la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione, mentre la selezione delle prove e la valutazione della loro attendibilità spettano al giudice di merito.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente tutte le risultanze istruttorie non accolte, purché la motivazione dia conto delle ragioni della scelta probatoria effettuata.
- Nelle controversie relative ai redditi delle società di persone, l'accertamento è unitario e i relativi profili comuni della fattispecie possono imporre il litisconsorzio necessario tra società e soci, salvo che si deducano questioni personali.
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