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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36881/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'incarico, conferito in via provvisoria e momentanea a un dirigente medico nel 2003 come direttore sanitario di un presidio ospedaliero, poi prorogato più volte e successivamente revocato/assegnato ad altro soggetto nei primi mesi del 2011, con nuova riassegnazione allo stesso professionista nel dicembre 2011. Il professionista ha agito chiedendo il risarcimento dei danni, assumendo che l'azienda sanitaria fosse incorsa in inadempimento rispetto al diritto a mantenere l'incarico. In appello la domanda è stata respinta; il ricorrente ha quindi proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 273 e 335 c.p.c., dell'art. 52 dell'ordinamento giudiziario e dell'art. 25 Cost., lamentando che la riunione dei procedimenti di appello avrebbe alterato l'ordine di trattazione e il giudice relatore; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 1223 c.c. e dell'art. 18 del CCNL dell'area dirigenza medica e veterinaria, nonché errori di valutazione dei fatti e degli atti, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'inadempimento della ASL e il conseguente diritto al risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha prima dichiarato inammissibile il controricorso della ASL perché notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., anche tenendo conto della sospensione dei termini processuali dovuta alla normativa emergenziale Covid. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo: la violazione delle norme sulla riunione dei procedimenti attiene all'ordine interno di trattazione delle cause, non è di per sé causa di nullità della sentenza e non è sindacabile in cassazione se non sia allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo promiscuo, sovrapponendo censure di violazione di legge sostanziale, processuale e di vizio motivazionale, con richiesta sostanziale di nuova valutazione dei fatti e dei documenti, in violazione del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per la tardività del controricorso; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    termine per il controricorso

    il controricorso notificato oltre il termine è inammissibile, anche considerando le sospensioni emergenziali dei termini processuali.

  • art. 380 bis c.p.c.

    la causa è stata trattata in adunanza camerale non partecipata secondo il rito camerale.

  • art. 273 c.p.c.

    la sua violazione, insieme a quella dell'art. 335 c.p.c., non è idonea a determinare nullità della sentenza quando attiene al mero ordine interno di trattazione.

  • art. 335 c.p.c.

    la riunione delle impugnazioni riguarda l'ordine interno di trattazione delle cause e non integra autonomo vizio di nullità della decisione.

  • art. 52 ordinamento giudiziario

    richiamato dal ricorrente per contestare la modifica del relatore in seguito alla riunione, ma la Corte esclude la rilevanza invalidante della doglianza.

  • art. 25 Cost.

    invocato per sostenere la lesione del giudice naturale, ma la censura è stata ritenuta infondata per mancanza di concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il danno risarcibile, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per formulazione promiscua e per richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 18 CCNL Area dirigenza medica e veterinaria SSN

    la Corte d'appello aveva ritenuto che gli incarichi fossero conferiti su proroghe già scadute; la Cassazione non entra nel merito perché il motivo è inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    non è consentita la deduzione cumulativa e non distinta di plurimi vizi eterogenei, né la trasformazione del ricorso per cassazione in un terzo grado di merito.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020

    ha sospeso il decorso dei termini processuali nel periodo emergenziale indicato.

  • art. 36 d.l. n. 23 del 2020

    ha prorogato la sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha modificato l'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 18 d.l. n. 18 del 2020

    non citato espressamente nel testo rilevante ai fini decisori; la sospensione è però ricondotta alla normativa emergenziale Covid.

Massime di principio

  • La violazione delle norme sulla riunione dei procedimenti non determina di per sé la nullità della sentenza quando incide solo sull'ordine interno di trattazione delle cause e non su una fase decisoria dell'iter di formazione del convincimento del giudice.
  • Per dedurre utilmente in cassazione un vizio processuale occorre allegare un concreto pregiudizio al diritto di difesa; la mera denuncia di un'astratta irregolarità non è sufficiente.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare un rigoroso requisito di specificità: non è ammissibile la sovrapposizione indistinta di censure di violazione di legge sostanziale, violazione di norme processuali e vizio di motivazione senza chiara correlazione tra ciascun vizio e la specifica norma invocata.
  • È inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, solleciti una nuova valutazione dei fatti e dei documenti di causa, poiché la Cassazione non è giudice del merito.
  • Quando il controricorso è notificato tardivamente, esso è inammissibile e non può fondare una regolazione delle spese a carico del ricorrente; resta però dovuto, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
  • In tema di incarichi dirigenziali sanitari a tempo o prorogati, la censura risarcitoria presuppone la dimostrazione di un effettivo inadempimento dell'amministrazione; in mancanza, non può essere riconosciuto il danno ex art. 1223 c.c.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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