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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13134/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della pronuncia della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto alla contribuente le agevolazioni IMU per terreni agricoli per gli anni 2012-2015. Il Comune censurava che la contribuente non poteva beneficiare delle agevolazioni perché mancavano redditi derivanti dall'attività agricola (prevalenza del reddito agricolo) e perché la qualifica di "coadiuvante" o lo status di pensionato non avrebbero dovuto consentire l'agevolazione; deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 13 d.l. n. 201/2011 e dell'art. 1, comma 705, l. n. 145/2018

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato che, alla luce delle norme di interpretazione autentica (in particolare art. 78-bis d.l. n. 104/2020) e dell'art. 1, comma 705, l. n. 145/2018, l'iscrizione nella previdenza agricola è la condizione decisiva per l'accesso alle agevolazioni IMU: lo status di pensionato o la qualifica di coadiutore non sono di per sé ostativi se persiste l'iscrizione alla gestione previdenziale/assistenziale agricola che presuppone l'abitualità e la prevalenza della partecipazione all'attività agricola. Ne consegue che la CTR ha correttamente riconosciuto i benefici alla Alliotta (coadiuvante iscritta nella previdenza agricola). La Corte ha inoltre ritenuto applicabili retroattivamente le disposizioni interpretative e ha compensato le spese di lite

Norme richiamate

  • art. 13 d.l. n. 201 del 2011, conv. con modificazioni dalla l. n. 214/2011

    "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali ... iscritti nella previdenza agricola"

    Per l'IMU il requisito soggettivo richiesto è l'iscrizione alla previdenza agricola: tale iscrizione costituisce la condizione sufficiente (oltre ai requisiti oggettivi relativi alla natura del terreno) per beneficiare delle agevolazioni fiscali; il precedente requisito della conduzione diretta, richiesto in tema di ICI, non è più assolutamente necessario ai fini soggettivi dell'IMU

  • art. 1, comma 705, legge n. 145/2018

    "I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente."

    La qualifica di coadiutore non esclude l'accesso all'agevolazione IMU se il familiare è iscritto alla previdenza agricola: l'iscrizione prova l'abitualità e la prevalenza della partecipazione all'impresa familiare e quindi legittima il riconoscimento dei benefici

  • art. 78-bis d.l. n. 104/2020 (interpretazione autentica in materia di IMU)

    "...le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018"; "si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola"

    Norma di interpretazione autentica applicabile retroattivamente: stabilisce che la disciplina che riconosce benefici anche a coadiuvanti o a pensionati iscritti alla previdenza agricola è da intendersi applicabile anche ai periodi anteriori alla legge che l'ha introdotta; la Corte ha ritenuto legittima e retroattiva l'applicazione

  • art. 2 e art. 9 d.lgs. n. 504/1992 ( disciplina ICI )

    "un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo... a condizione che lo stesso sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale ..."; (art. 9 citato parte descrittiva sulle riduzioni)

    La disciplina ICI richiedeva iscrizione negli elenchi comunali e la conduzione diretta del fondo per ottenere le agevolazioni; la Corte ricostruisce che l'IMU richiama le definizioni dell'art.2 ma ha modificato i presupposti soggettivi (ora basati su iscrizione previdenziale), mentre la conduzione diretta resta rilevante per alcuni profili ma non è più l'unico criterio soggettivo per l'IMU

  • art. 58 d.lgs. n. 446/1997

    Ai fini dell'ICI l'art. 58 qualificava come coltivatori diretti o IAP le persone iscritte negli appositi elenchi comunali; la Corte rileva che per l'IMU il riferimento è ormai all'iscrizione nella previdenza agricola e non più agli elenchi comunali

  • art. 1, comma 2, legge n. 212/2000

    Norma di metodo sull'interpretazione delle leggi: la Corte usa questo riferimento per affermare l'efficacia interpretativa e retroattiva delle disposizioni di interpretazione autentica

Massime di principio

  • Per ottenere le agevolazioni IMU sui terreni agricoli la prova decisiva è l'iscrizione nella previdenza agricola: questa iscrizione, anche se il soggetto è pensionato o coadiutore, è idonea a dimostrare la continuità e l'abitualità dell'attività agricola richiesta
  • Lo status di pensionato non esclude automaticamente il diritto alle agevolazioni IMU se il pensionato mantiene l'iscrizione nella gestione previdenziale agricola e continua a svolgere attività agricola secondo i criteri previdenziali
  • La qualifica di familiare coadiuvante non impedisce il riconoscimento delle agevolazioni se è comprovata l'iscrizione previdenziale che attesta la partecipazione abituale e prevalente all'impresa agricola
  • Le disposizioni interpretative (interpretazione autentica) possono operare retroattivamente e chiarire l'ambito applicativo delle norme fiscali: in presenza di simili interventi legislativi, i giudici applicheranno la lettura interpretativa anche ai periodi anteriori
  • Resta comunque necessario verificare i requisiti oggettivi relativi alla natura del terreno (uso agro-silvo-pastorale) e la corrispondenza con la normativa catastale; l'iscrizione previdenziale semplifica la prova dei requisiti soggettivi ma non elimina totalmente l'esame della concreta situazione
  • Il contribuente ha l'onere della prova per l'accesso all'agevolazione, ma l'iscrizione nella previdenza agricola costituisce prova forte ai fini del riconoscimento

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