Cassazione Civile, Sentenza n. 13109/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva rigettato le domande della Caster in tema di accertamento dell'usurarietà degli interessi di mora sul contratto di mutuo (clausola che prevedeva tasso moratorio dell'8,734%) e richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite; contestazione anche della decisione di condanna alle spese senza compensazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la disciplina antiusura (art. 644 c.p. e legge n.108/1996) si applica anche agli interessi moratori e che la Corte d'appello ha correttamente applicato la metodologia di calcolo del tasso-soglia relativa ai contratti stipulati nel periodo 1/4/2003 - 30/6/2011, con la formula (T.e.g.m. + 2,1%) x 1,5, rilevando che il tasso di mora contrattuale (8,734%) non superava il tasso soglia determinato in 11,715%. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo alla compensazione delle spese, ribadendo la discrezionalità giudiziale ex art. 92 c.p.c.; ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 644 c.p.
La disciplina del reato di usura (art. 644 c.p.) si applica anche agli interessi moratori; sanziona la pattuizione di interessi eccessivi convenuti e la promessa di qualsiasi somma usuraria in relazione al contratto
Legge n. 108/1996 (art. 1 comma 2; art. 2; art. 4 comma 3)
legge n. 108/1996, art. 1, comma 2; art. 2; art. 4, comma 3
Fornisce il quadro normativo per il calcolo del tasso-soglia di usura; per gli interessi moratori la soglia si determina sulla base del T.e.g.m. con le maggiorazioni previste dai decreti ministeriali e dall'art. 2, comma 4
Decreto Ministeriale 19/9/2007
Contiene la rilevazione della maggiorazione media degli interessi di mora (2,1%) da utilizzare nel calcolo del tasso-soglia per i mutui stipulati nel periodo pertinente
Decreto-legge n. 70/2011 (modifica art. 2 comma 4 L.108/1996)
Ha modificato la metodologia di calcolo del tasso soglia per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore (introducendo la formula aggiornata per i mutui post-2011); non applicabile al caso concreto perché il mutuo è anteriore
Sentenza Sezioni Unite n. 19597/2020
Sezioni Unite n. 19597/2020
Ha chiarito definitivamente che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori e ha indicato i criteri metodologici per determinare il tasso-soglia a seconda del contenuto dei decreti ministeriali
art. 1815 comma 2 c.c.
In caso di usurarietà degli interessi, gli interessi non dovuti sono sostituiti da quelli legalmente convenuti; principio applicabile anche agli interessi moratori usurari
art. 1224 comma 1 c.c.
Regola la restituzione dell'indebito: dall'accertamento dell'usurarietà può conseguire la restituzione delle somme indebitamente percepite
art. 91 c.p.c.
Stabilisce il principio generale sulla condanna alle spese del soccombente; applicato dalla Corte d'appello nella decisione sulle spese
art. 92 c.p.c.
Attribuisce al giudice il potere discrezionale di compensare le spese ('il giudice può compensare'); la Corte ha ritenuto insindacabile in Cassazione la mancata compensazione in assenza di giusti motivi
d.P.R. 30.05.2002 n.115 art.13 comma 1 quater
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.05.2002 n.115
Si riferisce al contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente
Massime di principio
- La disciplina antiusura (art. 644 c.p. e L.108/1996) si applica anche agli interessi moratori; dunque le clausole che prevedono interessi di mora eccessivi possono essere dichiarate usurarie.
- La metodologia di calcolo del tasso-soglia per gli interessi moratori dipende dalla data del contratto e dal contenuto del decreto ministeriale rilevante: per mutui stipulati tra il 1/4/2003 e il 30/6/2011 si applica la formula (T.e.g.m. + 2,1%) x 1,5; per contratti successivi alla modifica del 2011 si applicano le formule aggiornate indicate dalle Sezioni Unite (es. (T.e.g.m.+1,9) x 1,25 + 4 per mutui dopo il 2011).
- Se il decreto ministeriale non indica espressamente la maggiorazione media per la mora, il confronto va fatto tra il T.e.g. del singolo rapporto (comprensivo degli interessi moratori) e il T.e.g.m. rilevato nei decreti.
- In caso di accertata usurarietà degli interessi moratori, si applica l'art. 1815 c.c.: gli interessi moratori non sono dovuti nella misura usuraria pattuita, e possono essere sostituiti con gli interessi lecitamente convenuti; può seguire restituzione per indebito ai sensi dell'art. 1224 c.c.
- La compensazione delle spese di lite è rimessa alla discrezionalità del giudice (art. 92 c.p.c.); la mancata compensazione è in genere insindacabile in sede di legittimità salvo inesistenza di motivazione o vizi evidenti.
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