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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13007/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di rimborso IRES per gli anni 2004-2007; l'Ufficio aveva negato parzialmente il rimborso (provvedimento del 27/01/2015) sostenendo che alcune ritenute d'acconto non erano adeguatamente documentate. Alitalia aveva prodotto documentazione in giudizio in due diverse tranche (nota del 01/02/2017 e ulteriore documentazione all'udienza del 22/02/2017). In primo grado la CTP riconobbe parte del credito (€952.379,92) ma rigettò altra parte ritenuta non provata; la CTR confermò. In cassazione Alitalia deduceva, tra gli altri, che la CTR aveva omesso di pronunciarsi su un'ulteriore somma di €502.175,15 attestata con la documentazione depositata il 01/02/2017, nonché vizi nella valutazione dell'onere della prova e mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo (omessa pronuncia circa l'importo di €502.175,15) ritenendo che la CTR non avesse espressamente deciso su quella parte della domanda nonostante avesse deciso su altra documentazione prodotta in giudizio. Gli altri motivi sono stati disattesi o dichiarati inammissibili: il vizio relativo ai poteri istruttori è stato ritenuto non sufficientemente specifico; le censure sulla motivazione e sulla presunta interpretazione restrittiva delle modalità probatorie sono state respinte. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata per quanto riferito al mancato esame della domanda e la causa è rinviata alla CTR Lazio in diversa composizione per nuovo esame e motivazione; regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, n. 4)

    Base normativa per il motivo di ricorso in cassazione relativo a nullità per violazione di norme processuali o mancata pronuncia; invocata da Alitalia per denunciare omessa pronuncia e vizi di motivazione.

  • art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, n. 3)

    Richiamato per censure di violazione di norme sostanziali; usato dalla ricorrente per contestare applicazioni errate di norme tributarie.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Invocato in relazione all'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni poste dalle parti; la ricorrente denunciava omissione di pronuncia su parte della domanda.

  • art. 132 cod. proc. civ. (secondo comma, n. 4)

    Richiamato in relazione ai vizi della motivazione; la ricorrente contestava motivazione apparente o insufficiente in relazione al rigetto di certe richieste istruttorie.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Riferito al principio secondo cui la mancata contestazione di un fatto fa ritenere quel fatto non contestato; la ricorrente sosteneva che l'Ufficio non aveva contestato l'effettuazione delle ritenute.

  • art. 210 cod. proc. civ.

    Regola l'esibizione di documenti disposta d'ufficio dal giudice; la Corte ha ricordato che il giudice tributario può ordinare l'esibizione solo in casi di impossibilità di acquisire la prova altrimenti o di oggettiva incertezza.

  • d.lgs. 31/12/1992 n. 546 art. 7

    Norma richiamata storicamente per i poteri istruttori delle commissioni tributarie; la sua abrogazione è stata richiamata per spiegare i limiti all'attività istruttoria in appello.

  • d.lgs. 31/12/1992 n. 546 art. 58 comma 1

    Prevede che il giudice di appello non può disporre nuove prove salvo casi tassativi (necessità per la decisione o impossibilità di fornirle in primo grado); la Corte ha applicato questo principio per delimitare i poteri istruttori dell'appello.

  • d.lgs. 31/12/1992 n. 546 art. 61

    Richiamato per affermare la compatibilità delle norme del primo grado con il procedimento d'appello; usato per spiegare limiti procedurali.

  • d.lgs. 31/12/1992 n. 546 art. 36

    Menzi onato in relazione alle norme sul procedimento tributario; richiamato nei motivi sul corretto svolgimento del processo tributario.

  • art. 43 d.P.R. 29/09/1973 n. 600

    Riferito in ordine ai termini di accertamento e alla preclusione dell'Ufficio a contestare crediti dichiarati dopo il decorso dei termini; menzionato dalla contribuente in primo grado.

  • legge 27/07/2000 n. 212 art. 6 comma 4

    Parte dello 'Statuto del contribuente'; invocato dalla ricorrente in tema di garanzie procedurali e diritto alla prova.

  • art. 22 T.U.I.R.

    Norma fiscale generale sul calcolo delle imposte; richiamata nella censura sulla corretta applicazione delle norme tributarie in materia di ritenute e credito d'imposta.

  • D.P.R. 29/09/1973 n. 600 artt. 36-ter, 76, 163

    Norme sul regime delle ritenute e adempimenti dei sostituti d'imposta; citate nella contestazione relativa alla prova delle ritenute operate da banche e altri sostituti.

  • art. 267 cod. civ.

    Richiamato nel quinto motivo (anche se la specifica rilevanza non è stata ritenuta decisiva dalla Corte); la ricorrente sosteneva principi di prova e di documentazione civilistica collegati alla titolarità del credito.

Massime di principio

  • Onere della prova: in materia di crediti d'imposta il contribuente che invoca il rimborso ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito; la mera indicazione in dichiarazione non è sufficiente.
  • Omessa pronuncia: il giudice deve esaminare e decidere espressamente tutte le questioni rilevanti; l'omessa pronuncia su una parte distinta della domanda può costituire motivo fondante per cassazione e rinvio.
  • Poteri istruttori in appello: il giudice di appello ha poteri istruttori limitati; non può disporre nuove prove se non nei casi tassativi previsti (necessità per la decisione o impossibilità di fornire la prova in primo grado) e può ordinare l'esibizione ex art.210 c.p.c. solo in presenza dei relativi presupposti.
  • Documentazione prodotta in momenti diversi: il giudice deve considerare tutta la documentazione prodotta in giudizio anche se depositata in tranche separate; la valutazione omissiva di una parte della prova prodotta può essere rilevante.
  • Certificazioni del sostituto d'imposta: le certificazioni del sostituto non sono l'unico mezzo probatorio possibile per dimostrare l'effettuazione di ritenute, ma il contribuente deve comunque fornire prova adeguata; l'Amministrazione non è obbligata a reperire d'ufficio ogni documento se ciò non è giustificato dai presupposti normativi.
  • Specificità delle richieste istruttorie: per ottenere da un giudice tributar io l'attivazione di poteri istruttori o acquisizione di documenti presso terzi è necessario motivare e specificare le prove richieste e dimostrare l'impossibilità di reperirle autonomamente.

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