Cassazione Civile, Sentenza n. 13007/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rimborso IRES per gli anni 2004-2007; l'Ufficio aveva negato parzialmente il rimborso (provvedimento del 27/01/2015) sostenendo che alcune ritenute d'acconto non erano adeguatamente documentate. Alitalia aveva prodotto documentazione in giudizio in due diverse tranche (nota del 01/02/2017 e ulteriore documentazione all'udienza del 22/02/2017). In primo grado la CTP riconobbe parte del credito (€952.379,92) ma rigettò altra parte ritenuta non provata; la CTR confermò. In cassazione Alitalia deduceva, tra gli altri, che la CTR aveva omesso di pronunciarsi su un'ulteriore somma di €502.175,15 attestata con la documentazione depositata il 01/02/2017, nonché vizi nella valutazione dell'onere della prova e mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo (omessa pronuncia circa l'importo di €502.175,15) ritenendo che la CTR non avesse espressamente deciso su quella parte della domanda nonostante avesse deciso su altra documentazione prodotta in giudizio. Gli altri motivi sono stati disattesi o dichiarati inammissibili: il vizio relativo ai poteri istruttori è stato ritenuto non sufficientemente specifico; le censure sulla motivazione e sulla presunta interpretazione restrittiva delle modalità probatorie sono state respinte. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata per quanto riferito al mancato esame della domanda e la causa è rinviata alla CTR Lazio in diversa composizione per nuovo esame e motivazione; regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, n. 4)
Base normativa per il motivo di ricorso in cassazione relativo a nullità per violazione di norme processuali o mancata pronuncia; invocata da Alitalia per denunciare omessa pronuncia e vizi di motivazione.
art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, n. 3)
Richiamato per censure di violazione di norme sostanziali; usato dalla ricorrente per contestare applicazioni errate di norme tributarie.
art. 112 cod. proc. civ.
Invocato in relazione all'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni poste dalle parti; la ricorrente denunciava omissione di pronuncia su parte della domanda.
art. 132 cod. proc. civ. (secondo comma, n. 4)
Richiamato in relazione ai vizi della motivazione; la ricorrente contestava motivazione apparente o insufficiente in relazione al rigetto di certe richieste istruttorie.
art. 115 cod. proc. civ.
Riferito al principio secondo cui la mancata contestazione di un fatto fa ritenere quel fatto non contestato; la ricorrente sosteneva che l'Ufficio non aveva contestato l'effettuazione delle ritenute.
art. 210 cod. proc. civ.
Regola l'esibizione di documenti disposta d'ufficio dal giudice; la Corte ha ricordato che il giudice tributario può ordinare l'esibizione solo in casi di impossibilità di acquisire la prova altrimenti o di oggettiva incertezza.
d.lgs. 31/12/1992 n. 546 art. 7
Norma richiamata storicamente per i poteri istruttori delle commissioni tributarie; la sua abrogazione è stata richiamata per spiegare i limiti all'attività istruttoria in appello.
d.lgs. 31/12/1992 n. 546 art. 58 comma 1
Prevede che il giudice di appello non può disporre nuove prove salvo casi tassativi (necessità per la decisione o impossibilità di fornirle in primo grado); la Corte ha applicato questo principio per delimitare i poteri istruttori dell'appello.
d.lgs. 31/12/1992 n. 546 art. 61
Richiamato per affermare la compatibilità delle norme del primo grado con il procedimento d'appello; usato per spiegare limiti procedurali.
d.lgs. 31/12/1992 n. 546 art. 36
Menzi onato in relazione alle norme sul procedimento tributario; richiamato nei motivi sul corretto svolgimento del processo tributario.
art. 43 d.P.R. 29/09/1973 n. 600
Riferito in ordine ai termini di accertamento e alla preclusione dell'Ufficio a contestare crediti dichiarati dopo il decorso dei termini; menzionato dalla contribuente in primo grado.
legge 27/07/2000 n. 212 art. 6 comma 4
Parte dello 'Statuto del contribuente'; invocato dalla ricorrente in tema di garanzie procedurali e diritto alla prova.
art. 22 T.U.I.R.
Norma fiscale generale sul calcolo delle imposte; richiamata nella censura sulla corretta applicazione delle norme tributarie in materia di ritenute e credito d'imposta.
D.P.R. 29/09/1973 n. 600 artt. 36-ter, 76, 163
Norme sul regime delle ritenute e adempimenti dei sostituti d'imposta; citate nella contestazione relativa alla prova delle ritenute operate da banche e altri sostituti.
art. 267 cod. civ.
Richiamato nel quinto motivo (anche se la specifica rilevanza non è stata ritenuta decisiva dalla Corte); la ricorrente sosteneva principi di prova e di documentazione civilistica collegati alla titolarità del credito.
Massime di principio
- Onere della prova: in materia di crediti d'imposta il contribuente che invoca il rimborso ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito; la mera indicazione in dichiarazione non è sufficiente.
- Omessa pronuncia: il giudice deve esaminare e decidere espressamente tutte le questioni rilevanti; l'omessa pronuncia su una parte distinta della domanda può costituire motivo fondante per cassazione e rinvio.
- Poteri istruttori in appello: il giudice di appello ha poteri istruttori limitati; non può disporre nuove prove se non nei casi tassativi previsti (necessità per la decisione o impossibilità di fornire la prova in primo grado) e può ordinare l'esibizione ex art.210 c.p.c. solo in presenza dei relativi presupposti.
- Documentazione prodotta in momenti diversi: il giudice deve considerare tutta la documentazione prodotta in giudizio anche se depositata in tranche separate; la valutazione omissiva di una parte della prova prodotta può essere rilevante.
- Certificazioni del sostituto d'imposta: le certificazioni del sostituto non sono l'unico mezzo probatorio possibile per dimostrare l'effettuazione di ritenute, ma il contribuente deve comunque fornire prova adeguata; l'Amministrazione non è obbligata a reperire d'ufficio ogni documento se ciò non è giustificato dai presupposti normativi.
- Specificità delle richieste istruttorie: per ottenere da un giudice tributar io l'attivazione di poteri istruttori o acquisizione di documenti presso terzi è necessario motivare e specificare le prove richieste e dimostrare l'impossibilità di reperirle autonomamente.
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