Cassazione Civile, Ordinanza n. 37215/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava due lavoratori che avevano svolto un periodo di apprendistato presso la società datrice di lavoro. I giudici di merito avevano dichiarato la nullità di alcune clausole del CCNL Attività Ferroviarie e di un accordo collettivo nella parte in cui escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, riconoscendo ai lavoratori il diritto all'integrale considerazione dell'anzianità maturata durante tale periodo e condannando la società al pagamento delle differenze retributive conseguenti. La società ricorrente ha impugnato la decisione con quattro motivi: sosteneva, in sintesi, l'erronea applicazione della disciplina previgente sull'apprendistato (art. 19 l. n. 25/1955), l'erronea interpretazione della delega alla contrattazione collettiva contenuta nell'art. 49 d.lgs. n. 276/2003, l'erronea qualificazione dell'art. 19 come norma imperativa e l'erronea assimilazione tra apprendistato e contratto di formazione e lavoro, con conseguente indebita applicazione dei principi delle Sezioni Unite in materia di scatti di anzianità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminati congiuntamente, richiamando precedenti conformi già intervenuti sulla medesima questione. Ha ribadito che, nel regime della l. n. 25/1955 ancora applicabile ratione temporis, l'art. 19 attribuiva carattere utile all'intero periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio; che la delega alla contrattazione collettiva prevista dall'art. 49 d.lgs. n. 276/2003 era limitata alla durata del contratto e ai profili formativi, non potendo estendersi alla disciplina dell'anzianità; e che la contrattazione collettiva non può derogare in peius a un'equiparazione legislativa generale e inderogabile del periodo formativo ai fini dell'anzianità. La Corte ha quindi respinto il ricorso, confermato la nullità delle clausole collettive incompatibili con la norma imperativa e condannato la società ricorrente alle spese di lite, dando altresì atto dei presupposti per il contributo unificato დამატo.
Norme richiamate
art. 19 l. n. 25/1955
"il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore"
Norma imperativa ancora applicabile ratione temporis, che impone di computare l'intero periodo di apprendistato nell'anzianità di servizio, non derogabile dalla contrattazione collettiva.
Richiamato come norma di contesto sulla disciplina dell'apprendistato nel sistema previgente, senza attribuirle una delega idonea a superare il principio di computabilità dell'apprendistato ai fini dell'anzianità.
La delega alla contrattazione collettiva è interpretata in modo restrittivo: riguarda la durata del contratto e i profili formativi, non consente di escludere il periodo di apprendistato dall'anzianità.
art. 12 Preleggi
Richiamato dai motivi di ricorso per la corretta interpretazione delle norme, ma la Corte ne fa applicazione coerente con il dato letterale e sistematico che limita la deroga contrattuale.
È il parametro della disdetta al termine dell'apprendistato; se manca, il rapporto prosegue e il periodo resta utile ai fini dell'anzianità.
art. 117 Cost.
"ordinamento civile"; "istruzione"
Serve a fondare la distinzione tra competenza statale in materia di rapporto di lavoro e competenze regionali sui profili formativi dell'apprendistato.
art. 7, sesto comma, d.lgs. n. 167/2011
Indicato come norma che ha abrogato la disciplina previgente, confermando implicitamente che prima di tale abrogazione l'art. 19 l. n. 25/1955 restava vigente.
art. 3 d.l. n. 762/1984
Richiamato nel quarto motivo come termine di comparazione, ma la Corte esclude la sovrapponibilità utile a sostenere la tesi della ricorrente.
Usato per il rinvio ai precedenti conformi della Corte.
Norma sul procedimento camerale e sulla proposta del relatore, richiamata nel preambolo processuale.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel regime previgente dell'apprendistato disciplinato dalla l. n. 25/1955, il periodo di apprendistato deve essere computato per intero nell'anzianità di servizio, quando il rapporto prosegua oltre la fase formativa e non sia stata data disdetta nei termini di legge.
- La contrattazione collettiva non può derogare in peius a una previsione legislativa imperativa che equipari il periodo formativo al lavoro utile ai fini dell'anzianità, anche se l'istituto degli scatti di anzianità ha fonte collettiva.
- La delega alla contrattazione collettiva in materia di apprendistato va interpretata restrittivamente e non comprende la possibilità di escludere il periodo di apprendistato dal computo dell'anzianità di servizio, quando la legge lo considera espressamente utile.
- La nullità di clausole collettive contrastanti con una norma imperativa sussiste quando esse incidano su diritti del lavoratore che la legge disciplina in modo inderogabile, come il computo dell'anzianità derivante dall'apprendistato.
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