Cassazione Civile, Ordinanza n. 23993/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di una società di autotrasporto, assunto prima a termine e poi a tempo indeterminato con mansioni di autista, aveva chiesto giudizialmente il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, indennità di trasferta e una festività non goduta. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda; la Corte d'appello aveva rideterminato il credito, escludendo l'applicazione di una clausola aziendale di decadenza semestrale e applicando, per il periodo successivo al nuovo accordo aziendale del 2011, la disciplina retributiva collettiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato la declaratoria di nullità della decadenza negoziale e la decorrenza della prescrizione, sostenendo che la clausola fosse contenuta nella contrattazione collettiva ed efficacemente richiamata nel contratto individuale; ha inoltre dedotto che la riforma dell'art. 18 St. lav. e la legge n. 92/2012 non avrebbero inciso sulle decadenze già maturate e che, per i rapporti assistiti da tutela reale, la prescrizione decorreva comunque in costanza di rapporto. Con il secondo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto applicabile al rapporto il nuovo contratto aziendale del 2011 solo perché non sottoscritto dal lavoratore o dalla sua organizzazione sindacale, sostenendo che il rinnovo della contrattazione di secondo livello avrebbe sostituito automaticamente il precedente richiamo contrattuale. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale subordinato, deducendo a sua volta la violazione delle regole interpretative del CCNL e l'omesso esame di documenti rilevanti, ma tali censure sono rimaste assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto in parte improcedibili e in parte inammissibili le censure fondate su clausole contrattuali non integralmente prodotte o non trascritte nel ricorso, richiamando l'onere di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Nel merito, ha confermato la decisione della Corte d'appello sulla nullità della decadenza negoziale in contrasto con l'art. 2113 c.c. e sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, dalla cessazione del rapporto. Ha inoltre ritenuto corretta la conclusione secondo cui i contratti collettivi aziendali si applicano a tutti i lavoratori dell'azienda, anche non iscritti alle sigle stipulanti, salvo dissenso espresso tramite diversa organizzazione sindacale o accordo separato. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente principale è stata condannata alle spese e agli oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'operatività della tutela reale e gli effetti sulla decorrenza della prescrizione nei rapporti di lavoro; la Corte richiama il quadro normativo evolutivo ma conferma il principio per cui, dopo la riforma, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non già prescritti.
Le rinunce e transazioni del lavoratore sono valide solo nelle sedi protette; la Corte conferma che una clausola di decadenza negoziale prevista dalla contrattazione collettiva e contrastante con la norma imperativa è nulla.
La riforma è richiamata per la nuova modulazione della tutela e per l'incidenza sulla decorrenza della prescrizione nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
La prescrizione dei crediti di lavoro, per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare e trascrivere specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con la loro precisa allocazione nei fascicoli di merito; in difetto, le censure sono improcedibili/inammissibili.
Norma sul procedimento camerale in Cassazione richiamata in apertura per la trattazione della causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.
Massime di principio
- Le censure di legittimità fondate su clausole contrattuali o accordi collettivi devono essere autosufficienti: se il ricorrente non produce integralmente il testo del contratto né ne indica specificamente la collocazione nei fascicoli di merito, la doglianza è improcedibile o inammissibile.
- Una clausola di decadenza negoziale inserita nella contrattazione collettiva è nulla quando si ponga in contrasto con l'art. 2113 c.c., che disciplina la validità delle rinunce e transazioni del lavoratore e non consente deroghe peggiorative incompatibili con la tutela imperativa.
- Nel lavoro subordinato a tempo indeterminato, come ridisegnato dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, la prescrizione dei crediti retributivi non già prescritti alla data di entrata in vigore della riforma decorre dalla cessazione del rapporto, non dalla sua vigenza.
- I contratti collettivi aziendali si applicano, in via generale, a tutti i lavoratori dell'azienda, anche se non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, salvo che vi sia un dissenso espresso riconducibile a una diversa organizzazione sindacale o un accordo separato riferibile al singolo lavoratore.
- Nel giudizio di cassazione, l'omessa trascrizione delle clausole contrattuali rilevanti impedisce alla Corte di controllare la fondatezza della censura, precludendo il sindacato sul merito della diversa interpretazione proposta dalla parte.
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