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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29579/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto, in relazione a un atto di cessione volontaria di terreni stipulato in dipendenza di una procedura espropriativa, l'imposta di registro al 3% e l'imposta di bollo sulle indennità aggiuntive riconosciute dal consorzio ai proprietari: in particolare, l'indennità per deprezzamento della proprietà residua, le somme per soprassuoli e l'indennità di occupazione d'urgenza. I ricorrenti sostenevano che tali somme avessero natura risarcitoria o indennitaria estranea alla base imponibile del trasferimento e che, per alcune di esse, dovesse applicarsi l'imposta di registro nella misura dello 0,50% come quietanze, nonché l'esenzione dal bollo, invocando inoltre le agevolazioni fiscali previste per gli atti espropriativi o di cessione volontaria in favore dello Stato. Con il quarto motivo censuravano anche la regolazione delle spese di lite, lamentando la condanna in primo grado e la compensazione in appello in termini ritenuti contraddittori e la quantificazione delle spese in favore dell'Ufficio, costituitosi mediante funzionari interni.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le indennità aggiuntive riconosciute in sede di cessione volontaria e quelle per occupazione d'urgenza costituiscano prestazioni patrimoniali soggette alla disciplina residuale dell'art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, quindi all'aliquota del 3%, e non alla disciplina delle quietanze né a un'esenzione speciale. Ha inoltre escluso l'applicabilità delle agevolazioni fiscali riservate allo Stato-persona, non estensibili a un consorzio privato, e ha giudicato infondate le doglianze sulle spese, rilevando la soccombenza integrale nel merito e l'assenza di specifiche censure sulla quantificazione. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle cessioni volontarie intervenute in una procedura espropriativa, le somme corrisposte a titolo di indennità aggiuntive per deprezzamento, soprassuoli o occupazione d'urgenza non vanno qualificate come semplici quietanze, ma come prestazioni patrimoniali autonome soggette, in via residuale, all'imposta di registro del 3% ex art. 9 della Tariffa, parte I, d.P.R. n. 131/1986.
  • La natura indennitaria o risarcitoria della somma è fiscalmente irrilevante quando la norma tributaria colpisce indifferentemente le prestazioni a contenuto patrimoniale: ciò che rileva è l'esistenza di un'attribuzione onerosa e non l'etichetta civilistica della posta.
  • Le agevolazioni fiscali previste per gli atti espropriativi o di cessione volontaria in favore dello Stato sono norme eccezionali e non sono estensibili analogicamente a soggetti diversi dallo Stato-persona, anche se svolgano funzioni pubblicistiche o operino nell'ambito di una procedura espropriativa.
  • L'indennità di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ha natura indennitaria collegata a un atto autoritativo legittimo e non è assimilabile a un canone di locazione.
  • La parte integralmente soccombente in primo grado resta obbligata alle spese secondo il principio di soccombenza; la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione per il solo fatto che non sia stata disposta o motivata nel dettaglio.
  • La deduzione di una erronea liquidazione delle spese richiede una censura specifica sulle singole voci e sui parametri violati; una contestazione generica dell'importo è inidonea a fondare il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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