Cassazione Civile, Ordinanza n. 29579/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto, in relazione a un atto di cessione volontaria di terreni stipulato in dipendenza di una procedura espropriativa, l'imposta di registro al 3% e l'imposta di bollo sulle indennità aggiuntive riconosciute dal consorzio ai proprietari: in particolare, l'indennità per deprezzamento della proprietà residua, le somme per soprassuoli e l'indennità di occupazione d'urgenza. I ricorrenti sostenevano che tali somme avessero natura risarcitoria o indennitaria estranea alla base imponibile del trasferimento e che, per alcune di esse, dovesse applicarsi l'imposta di registro nella misura dello 0,50% come quietanze, nonché l'esenzione dal bollo, invocando inoltre le agevolazioni fiscali previste per gli atti espropriativi o di cessione volontaria in favore dello Stato. Con il quarto motivo censuravano anche la regolazione delle spese di lite, lamentando la condanna in primo grado e la compensazione in appello in termini ritenuti contraddittori e la quantificazione delle spese in favore dell'Ufficio, costituitosi mediante funzionari interni.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le indennità aggiuntive riconosciute in sede di cessione volontaria e quelle per occupazione d'urgenza costituiscano prestazioni patrimoniali soggette alla disciplina residuale dell'art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, quindi all'aliquota del 3%, e non alla disciplina delle quietanze né a un'esenzione speciale. Ha inoltre escluso l'applicabilità delle agevolazioni fiscali riservate allo Stato-persona, non estensibili a un consorzio privato, e ha giudicato infondate le doglianze sulle spese, rilevando la soccombenza integrale nel merito e l'assenza di specifiche censure sulla quantificazione. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per i trasferimenti coattivi e per l'espropriazione per pubblica utilità la base imponibile si determina secondo l'ammontare dell'indennizzo definitivo; la norma non consente di attrarre nella base imponibile fattispecie estranee al trasferimento, ma non esclude l'applicazione dell'art. 9 alle prestazioni patrimoniali ulteriori.
art. 43 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È richiamato come norma generale per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro.
art. 9 Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Costituisce la clausola di chiusura per gli atti diversi da quelli specificamente indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; tali prestazioni, ove onerose, sono soggette all'aliquota del 3%.
art. 6 Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La misura dello 0,50% invocata per le quietanze è esclusa perché le somme in questione non sono qualificate come quietanze, bensì come prestazioni patrimoniali autonome.
artt. 33 e 40 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Sono richiamati per inquadrare l'indennità da deprezzamento della proprietà residua e l'espropriazione parziale; il pregiudizio alla parte residua è indennizzabile come componente del procedimento espropriativo.
art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Le indennità per soprassuoli, manufatti e frutti pendenti riguardano beni e miglioramenti insistenti sul fondo espropriato e concorrono alla determinazione dell'indennità dovuta.
art. 22-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
L'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione è un atto prodromico, non traslativo; l'indennità correlata conserva natura indennitaria e, fiscalmente, rientra nella disciplina residuale dell'art. 9.
art. 50, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
È richiamato quale criterio di computo dell'indennità di occupazione d'urgenza.
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Le esenzioni per gli atti di esproprio e di cessione volontaria operano solo quando l'espropriante o acquirente sia lo Stato-persona.
art. 21, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La quietanza non è tassabile autonomamente quando contenuta nell'atto principale già tassato; nel caso concreto, però, le somme non sono state qualificate come quietanze.
art. 22, comma 2, Allegato B, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
L'esenzione dal bollo è riferita alle ipotesi espressamente previste e, secondo la Corte, non si estende al soggetto privato ricorrente.
art. 1, comma 1-bis, n. 4, Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Norma agevolativa non applicabile al consorzio, perché le esenzioni fiscali in materia espropriativa sono riservate allo Stato-persona.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente per le spese nel processo tributario, ma la censura è stata respinta.
La parte integralmente soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore della controparte.
La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è censurabile in cassazione se non nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle cessioni volontarie intervenute in una procedura espropriativa, le somme corrisposte a titolo di indennità aggiuntive per deprezzamento, soprassuoli o occupazione d'urgenza non vanno qualificate come semplici quietanze, ma come prestazioni patrimoniali autonome soggette, in via residuale, all'imposta di registro del 3% ex art. 9 della Tariffa, parte I, d.P.R. n. 131/1986.
- La natura indennitaria o risarcitoria della somma è fiscalmente irrilevante quando la norma tributaria colpisce indifferentemente le prestazioni a contenuto patrimoniale: ciò che rileva è l'esistenza di un'attribuzione onerosa e non l'etichetta civilistica della posta.
- Le agevolazioni fiscali previste per gli atti espropriativi o di cessione volontaria in favore dello Stato sono norme eccezionali e non sono estensibili analogicamente a soggetti diversi dallo Stato-persona, anche se svolgano funzioni pubblicistiche o operino nell'ambito di una procedura espropriativa.
- L'indennità di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ha natura indennitaria collegata a un atto autoritativo legittimo e non è assimilabile a un canone di locazione.
- La parte integralmente soccombente in primo grado resta obbligata alle spese secondo il principio di soccombenza; la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione per il solo fatto che non sia stata disposta o motivata nel dettaglio.
- La deduzione di una erronea liquidazione delle spese richiede una censura specifica sulle singole voci e sui parametri violati; una contestazione generica dell'importo è inidonea a fondare il ricorso per cassazione.
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