Cassazione Civile, Ordinanza n. 22526/2024 del 08/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'ICI per l'anno d'imposta 2009, pretesa per un immobile sito in Roma utilizzato da un ente universitario straniero. In primo grado era stata ritenuta non provata dall'amministrazione la commercialità dell'attività svolta nell'immobile; in appello, invece, la decisione era stata riformata, affermando che, trattandosi di esenzione, spettava al contribuente dimostrare i presupposti del beneficio. La Corte territoriale aveva inoltre valorizzato l'assenza di una dichiarazione preventiva sull'uso didattico del bene e la mancanza di documentazione contabile idonea a provare l'assenza di redditività dell'attività. Nel ricorso per cassazione l'ente contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della disciplina ICI sull'esenzione per immobili destinati ad attività didattiche e della norma regolamentare comunale, sostenendo che non esisteva un obbligo dichiarativo per i soggetti esenti e che l'eventuale previsione regolamentare sarebbe stata comunque illegittima e da disapplicare; con il secondo motivo ha lamentato l'omesso esame di fatti decisivi, assumendo di essere un ente non profit che svolge attività didattica non commerciale, senza corrispettivi dagli studenti, e ha invocato il principio di non contestazione rispetto a tali circostanze.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le considerazioni della sentenza impugnata sull'omessa dichiarazione ICI e sul regolamento comunale non costituissero la vera ratio decidendi, essendo la decisione fondata soprattutto sul mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul contribuente in ordine alla spettanza dell'esenzione. Ha inoltre escluso che il principio di non contestazione potesse elidere tale onere nel processo tributario, osservando che l'amministrazione aveva comunque contrastato in modo complessivo la pretesa di esenzione. La Corte ha quindi confermato che l'esenzione per gli immobili destinati ad attività didattiche richiede la prova concreta che l'attività sia svolta con modalità non commerciali, prova che nel caso di specie è stata ritenuta mancante o inidonea. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Prevede l'esenzione ICI per taluni immobili destinati ad attività specificamente indicate, ma l'operatività del beneficio richiede la compresenza di requisiti soggettivi e oggettivi e la prova concreta della non commercialità dell'attività svolta.
art. 10, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che per i soggetti esenti non sia richiesta una dichiarazione specifica; la Corte non fonda la decisione su questo profilo, considerandolo estraneo alla ratio decidendi.
art. 9, comma 3, del Regolamento ICI del Comune di Roma
È evocato dalla sentenza impugnata per valorizzare l'assenza di una dichiarazione preventiva; la Corte ritiene tale passaggio superfluo e non decisivo rispetto alla ratio della decisione.
art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di disapplicare il regolamento comunale contrastante con la disciplina statale; la Corte non accoglie la censura perché la decisione poggia su altri profili.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del primo motivo, denunciando violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro del secondo motivo, incentrato su omesso esame di fatti decisivi.
Il principio di non contestazione opera sul piano probatorio, ma non esonera il contribuente dall'onere di provare i presupposti dell'esenzione né restringe automaticamente il thema decidendum nel processo tributario.
La costituzione dell'ente impositore deve contenere le difese e le prove, ma ciò non comporta un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già esposto nell'atto impositivo.
L'onere della prova resta a carico di chi intende far valere l'esenzione come fatto impeditivo della pretesa fiscale; anche i fatti negativi possono essere provati con fatti positivi contrari o presunzioni.
art. 53 Cost.
L'esenzione rappresenta una causa di inoperatività dell'obbligo generale di contribuzione, ma deve essere rigorosamente provata da chi la invoca.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'esenzione ICI per immobili destinati ad attività didattiche richiede la prova cumulativa del requisito soggettivo dell'ente non commerciale e del requisito oggettivo della destinazione dell'immobile a un'attività effettivamente svolta con modalità non commerciali.
- L'onere di provare i presupposti dell'esenzione fiscale grava sul contribuente che la invoca, poiché l'esenzione costituisce fatto impeditivo della pretesa tributaria.
- Nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano probatorio, ma non trasforma il silenzio dell'ente impositore in ammissione automatica né elimina l'onere del contribuente di dimostrare il diritto al beneficio.
- La prova della non commercialità non può risolversi in attestazioni astratte o nel solo riconoscimento amministrativo della natura dell'ente, ma deve riguardare in concreto le modalità di svolgimento dell'attività, incluse le condizioni di accesso, le rette e l'eventuale redditività.
- Le argomentazioni della sentenza di merito che siano superflue o eccedenti la vera ratio decidendi non assumono carattere decisivo se la decisione poggia comunque su una autonoma e sufficiente valutazione probatoria.
- Anche quando il fatto da provare abbia contenuto negativo, la dimostrazione può essere fornita attraverso fatti positivi contrari o per presunzioni, senza inversione dell'onere probatorio.
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