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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25543/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un incarico professionale di consulenza fiscale e tenuta della contabilità relativo a un anno d'imposta, nell'ambito del quale l'amministrazione finanziaria aveva contestato alla società contribuente una indebita detrazione IVA per fatture inesistenti e una infedele fatturazione di cessioni di autovetture in regime del margine. La società sosteneva che il commercialista incaricato avesse svolto con negligenza l'assistenza fiscale e che tale condotta avesse causato l'accertamento, le sanzioni, l'IVA pagata all'estero e i costi del contenzioso tributario. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta e il professionista aveva chiamato in garanzia la propria assicurazione; in appello, però, la decisione era stata riformata e le domande dell'attrice erano state rigettate. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, deducendo la violazione delle norme sul contenuto della sentenza e del dovere di motivazione; 2) violazione degli artt. 2236 e 1176 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse escluso erroneamente la responsabilità professionale del commercialista e avesse omesso di considerare le prove offerte; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse mal valutato le prove, non avesse deciso sulle risultanze documentali e avesse errato nel riparto dell'onere probatorio, in particolare non valorizzando due lettere del professionista che, secondo la ricorrente, conterrebbero un riconoscimento dell'errore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza d'appello era motivata e intellegibile e che non ricorreva una motivazione meramente apparente; inoltre ha dichiarato eccentrico il richiamo all'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e ha ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la formale denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la ricorrente non aveva correttamente dedotto la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e perché non risultava una erronea attribuzione dell'onere della prova; ha inoltre rilevato che la Corte d'appello non aveva qualificato le lettere prodotte come confessione, ma aveva escluso che ne ricorressero i presupposti, e tale ratio decidendi non era stata specificamente censurata. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    la Corte osserva che la norma riguarda il contenuto della sentenza delle commissioni tributarie provinciali e, per richiamo interno, di quelle regionali, risultando quindi inconferente rispetto alla sentenza d'appello ordinaria impugnata

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della motivazione; la Corte esclude che la sentenza impugnata presenti una motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost. per contestare la motivazione della sentenza; la censura è rigettata

  • art. 111 Cost.

    la Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio denunciabile è quello di nullità processuale, ma la Corte esclude che ricorra nella specie

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare la violazione di legge, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché diretto alla rivalutazione del fatto

  • art. 2236 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità professionale del commercialista; la censura è ritenuta inammissibile poiché attiene al merito

  • art. 1176 c.c.

    richiamato per affermare il parametro di diligenza del professionista; la doglianza è inammissibile perché mira a contestare la ricostruzione dei fatti

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ricorda che la violazione è deducibile solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; nel caso concreto il motivo non è formulato correttamente

  • art. 116 c.p.c.

    stessa osservazione dell'art. 115 c.p.c.: non viene prospettato un vizio nei termini ammessi dalla giurisprudenza

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce il carico probatorio a soggetto diverso da quello onerato; tale errore non è ravvisato nella sentenza impugnata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato al solo "minimo costituzionale": la sentenza è nulla solo se manchi del tutto la motivazione, sia meramente apparente, presenti contrasti irriducibili o risulti incomprensibile dal testo della decisione, senza possibilità di riesame del materiale istruttorio.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove: se il motivo mira in sostanza a contestare l'accertamento del giudice di merito, esso è inammissibile in sede di legittimità.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne è onerata secondo la struttura della fattispecie; non basta dissentire dalla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione soltanto se si allega un effettivo travisamento delle regole legali di disponibilità e valutazione della prova, non quando si contesti semplicemente l'apprezzamento del materiale probatorio.
  • Se una censura non aggredisce la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, il motivo è inidoneo e non può condurre alla cassazione.
  • Quando il giudice di merito esclude che una dichiarazione scritta integri confessione, il ricorrente deve censurare specificamente tale qualificazione giuridica; la mera insistenza sulla lettura probatoria del documento non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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