Cassazione Civile, Ordinanza n. 22875/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di una lavoratrice già impiegata presso Alitalia LAI di ottenere il riconoscimento del diritto a essere assunta o a proseguire il rapporto alle dipendenze di CAI, sostenendo che la riorganizzazione e la cessione di complessi aziendali integrassero un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 917 cod. nav., ovvero che gli accordi sindacali del 2008-2009 imponessero alla società subentrante un obbligo di assunzione in suo favore. In via ulteriore deduceva la nullità del termine apposto a un successivo contratto a tempo determinato stipulato nel 2012, per violazioni della disciplina sul contratto a termine e per carenze relative alla valutazione dei rischi. Nel ricorso per cassazione articolava otto motivi: violazione delle norme sull'interpretazione degli accordi e sulla qualificazione dell'intesa come contratto a favore di terzo; omesso esame di un fatto decisivo relativo ai requisiti professionali e soggettivi; violazione dell'onere della prova e del principio di non contestazione; ulteriori censure interpretative sugli accordi sindacali e sulla non discriminazione; dedotta confessione del procuratore speciale della società; nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle norme sul cambio di esercente aereo e sull'art. 917 cod. nav.; violazione dell'onere della prova in relazione al DVR e alla validità del contratto a termine del 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che si risolvevano nella richiesta di una diversa interpretazione degli accordi sindacali rispetto a quella fornita dai giudici di merito, ricordando che l'interpretazione del negozio è accertamento di fatto censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici, qui non specificamente e correttamente denunciati. Ha dichiarato inammissibili anche le censure sui requisiti di assunzione, sull'onere della prova e sul principio di non contestazione, osservando che la ricorrente mirava a un nuovo giudizio di merito e che, in una fattispecie qualificata come contratto a favore di terzo, era onere del lavoratore provare di essere incluso tra i beneficiari secondo i criteri pattizi. Ha reputato infondati i motivi relativi alla motivazione apparente e all'applicazione dell'art. 917 cod. nav., richiamando la normativa speciale sulla procedura di amministrazione straordinaria che escludeva il trasferimento d'azienda ai fini dell'art. 2112 c.c. e la stessa operatività della norma aeronautica invocata. Ha infine dichiarato inammissibile la censura sul DVR e sul contratto a termine, perché proposta in modo nuovo in cassazione e comunque contrastante con l'accertamento di merito circa l'avvenuto tempestivo deposito del documento. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non applicabile alla fattispecie per la disciplina speciale della procedura di amministrazione straordinaria e per l'esclusione legislativa del trasferimento d'azienda ai fini della norma invocata
non applicabile perché presuppone l'appartenenza del lavoratore all'equipaggio di uno specifico aeromobile, circostanza non ricorrente
richiamato dalla lavoratrice come base per la costituzione del rapporto, ma la pretesa è stata respinta
art. 5, comma 2-ter, d.l. 347/2003
richiamato nel motivo di ricorso in relazione agli accordi di assunzione e alla procedura di crisi
richiamato nei motivi quale criterio interpretativo delle norme e degli accordi
richiamati in relazione agli accordi di ricollocazione del personale e alla mobilità
la Corte conferma la qualificazione dell'accordo come contratto a favore di terzo, da cui deriva un diritto azionabile solo per i soggetti individuati o individuabili secondo i criteri pattizi
richiamati come canoni di ermeneutica contrattuale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché meramente contrappositiva rispetto all'interpretazione di merito
richiamato dalla ricorrente a sostegno della non discriminazione nei criteri di selezione
richiamato dalla ricorrente per dedurre la violazione del limite di contingentamento nei contratti a termine
la prova dei requisiti previsti dagli accordi per l'assunzione doveva essere fornita dalla lavoratrice, perché fatti costitutivi del diritto azionato
richiamati nei motivi sulla valutazione delle prove; la Corte li considera inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio
richiamato nei motivi sulla valutazione della prova testimoniale/documentale
invocato per omessa considerazione di documenti e per asserito error in procedendo, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, esclusa dalla Corte
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, ritenuto rispettato
norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso, con richiamo ai nn. 3, 4 e 5
richiamato per il rinvio ai precedenti conformi della Corte
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la doppia conforme, ostativa alla censura sul vizio di motivazione nei limiti prospettati
art. 56, comma 3-bis, d.lgs. 270/1999
norma speciale che esclude che le operazioni compiute in attuazione della procedura costituiscano trasferimento d'azienda ai fini dell'art. 2112 c.c.
art. 27, lett. b-bis, d.lgs. 270/1999
richiamato per spiegare il perimetro della procedura di amministrazione straordinaria nel settore dei servizi pubblici essenziali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando un accordo collettivo o sindacale prevede l'assunzione di una platea di lavoratori sulla base di criteri selettivi, la posizione del singolo non deriva automaticamente dalla mera appartenenza al bacino dei potenziali beneficiari: il lavoratore deve provare di possedere i requisiti previsti dall'accordo e di essere, secondo quei criteri, tra i soggetti che avrebbero dovuto essere selezionati.
- La qualificazione di un'intesa come contratto a favore di terzo comporta che il diritto del singolo lavoratore sia azionabile solo se egli risulta individuato o individuabile in base ai criteri pattizi; se i beneficiari sono da selezionare secondo parametri comparativi, grava sul lavoratore l'onere di allegare e dimostrare gli elementi idonei a collocarlo tra i destinatari della prestazione.
- In sede di legittimità l'interpretazione del contratto o dell'accordo è censurabile soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non con la semplice contrapposizione di una lettura alternativa a quella ritenuta plausibile dal giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per introdurre questioni di fatto già esaminate nei gradi di merito, specie in presenza di doppia conforme.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati a fondamento della domanda o della difesa, non si estende a valutazioni, giudizi o requisiti selettivi che richiedono un apprezzamento comparativo o tecnico.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. non ricorre quando il giudice attribuisce correttamente al lavoratore l'onere di provare i fatti costitutivi del preteso diritto all'assunzione o alla costituzione del rapporto.
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la parte non condivida la soluzione adottata.
- La disciplina speciale della procedura di amministrazione straordinaria può escludere la configurabilità di un trasferimento d'azienda ai fini dell'art. 2112 c.c., rendendo inapplicabili le pretese fondate su tale norma generale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22752/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22760/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22765/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22771/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22778/2023 del 27/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22788/2023 del 27/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →