Cassazione Civile, Ordinanza n. 27995/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva commesso un errore materiale nella dichiarazione dei redditi 2007 e, nel 2010, aveva presentato dichiarazione integrativa per correggerlo. Nel frattempo era stata emessa e notificata una cartella esattoriale a seguito di controllo automatizzato, poi contestata con esito negativo nei precedenti gradi. Successivamente la società chiedeva all'amministrazione finanziaria l'annullamento in autotutela della pretesa, sostenendo che il tributo non era dovuto e che il giudicato formatosi sulla cartella non dovesse impedire l'esercizio dell'autotutela su un debito inesistente. A fronte del diniego dell'ufficio, la società impugnava tale diniego, ma i giudici di merito respingevano le sue ragioni. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione dell'art. 3, comma 2, d.m. n. 37/1997, censurando la sentenza per aver ritenuto che il giudicato sulla cartella vincolasse anche la possibilità di autotutela; la ricorrente non negava il giudicato sulla cartella, ma sosteneva che esso non precludesse comunque l'annullamento d'ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la vicenda della debenza del tributo per l'annualità 2007 era già stata definita con una precedente sentenza della CTR Campania, che aveva accertato la tardività della dichiarazione integrativa presentata nel 2010, impedendo ogni rettifica e cristallizzando la pretesa fiscale. Ha inoltre rilevato che la contribuente non aveva esperito altre azioni idonee a tutelare le proprie ragioni e che il diritto all'autotutela invocato non era stato riconosciuto dall'ufficio con motivazioni non efficacemente scardinate in merito. La Corte ha anche ricordato, in via generale, che il sindacato sul diniego di autotutela è ammissibile solo quando siano dedotte ragioni di rilevante interesse generale, originarie o sopravvenute, idonee a giustificare la rimozione dell'atto definitivo, ma tale requisito non era stato dimostrato. Il ricorso è quindi stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è stata invocata come norma processuale per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 3, comma 2, d.m. n. 37/1997
la ricorrente ne ha denunciato la violazione in relazione al rapporto tra giudicato sulla cartella e potere di autotutela.
art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per indicare un atto della riscossione formatosi nell'ambito di una corretta pretesa tributaria e divenuto definitivo.
art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per evidenziare la definitività dell'atto non impugnato e il conseguente consolidarsi della pretesa.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002
richiamato per la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Il diniego di autotutela in materia tributaria non è sindacabile come rimedio generalizzato contro atti ormai definitivi, ma solo quando siano dedotte e provate ragioni di rilevante interesse generale, originarie o sopravvenute, idonee a giustificare la rimozione dell'atto.
- Il giudicato formatosi sulla debenza del tributo e sulla definitività dell'atto impositivo o della cartella impedisce al contribuente di rimettere in discussione la pretesa attraverso una successiva domanda di autotutela fondata sulla medesima vicenda sostanziale.
- La tempestiva o tardiva proposizione di dichiarazioni integrative rileva in modo decisivo ai fini della possibilità di rettificare la dichiarazione originaria e di incidere sulla pretesa fiscale già consolidata.
- Chi contesta il diniego di autotutela deve allegare elementi concreti idonei a scardinare le motivazioni dell'ufficio e a dimostrare il presupposto dell'interesse generale alla rimozione dell'atto; in difetto, il ricorso è infondato.
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