Sentenza del 21/06/2016 n. 12771 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società ha successivamente rinunciato agli atti del giudizio. La Corte di cassazione, preso atto della rinuncia, ha dichiarato estinto il processo e ha compensato integralmente le spese tra le parti. La Corte non ha quindi deciso nel merito i cinque motivi di ricorso né ha stabilito definitivamente se gli immobili fossero esenti dall'ICI.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva notificato avvisi di accertamento ICI per gli anni 2003, 2004 e 2005 relativamente a fabbricati censiti nelle categorie catastali D/7 e C/6. La società sosteneva l'esenzione dall'ICI poiché gli immobili erano utilizzati per la manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli conferiti dai soci e, quindi, possedevano i requisiti di ruralità. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado e la riforma della decisione da parte della CTR, il Comune ha proposto ricorso per cassazione contestando, tra l'altro, la disapplicazione del classamento catastale, l'applicazione retroattiva della disciplina sulla ruralità, l'assenza di una preventiva variazione catastale e la carenza di motivazione sulla sussistenza dei requisiti di ruralità.
Norme richiamate
Requisiti di ruralità dei fabbricati
La disposizione è stata invocata per sostenere che i fabbricati strumentali all'attività agricola potessero essere considerati rurali e, conseguentemente, esclusi dall'ICI.
D.L. n. 159 del 2007, convertito dalla L. n. 222 del 2007
Modifica della disciplina dei requisiti di ruralità
La CTR aveva ritenuto applicabile retroattivamente la disciplina modificata ai fabbricati della cooperativa agricola; il Comune contestava invece tale retroattività.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009
Disposizioni sulla retroattività dei requisiti di ruralità
La norma era stata utilizzata dalla CTR per ritenere applicabili retroattivamente i requisiti di ruralità alle annualità ICI oggetto di causa.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5
Il Comune sosteneva che l'assoggettamento all'ICI dovesse essere determinato sulla base della classificazione catastale e delle regole di determinazione della base imponibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 7
Poteri e oggetto del giudizio tributario
Sono stati richiamati dal Comune per contestare la disapplicazione del classamento catastale da parte della CTR in assenza di una specifica domanda.
Il Comune ha dedotto che la CTR non avesse adeguatamente motivato né verificato la prova della ruralità degli immobili.
Definizione e reddito agrario
Il Comune sosteneva che le attività di manipolazione e trasformazione potessero qualificarsi agricole solo se rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura e riferite prevalentemente a prodotti ottenuti dal terreno.
Motivi di ricorso per cassazione
La norma è stata richiamata per formulare censure di violazione di legge e di vizio motivazionale.
Rinuncia al ricorso ed estinzione del processo
La rinuncia agli atti ha determinato l'estinzione del giudizio, impedendo alla Corte di esaminare il merito delle questioni sollevate.
Massime di principio
- Quando il processo si estingue per rinuncia agli atti, la decisione non risolve nel merito la controversia: non si può quindi considerare definitivamente accertata né l'esenzione né la debenza del tributo.
- In materia di fabbricati rurali, il contribuente deve normalmente dimostrare la sussistenza dei requisiti sostanziali e verificare la coerenza della classificazione catastale; ove necessario, deve attivare anche la procedura di variazione o rettifica catastale.
- La qualificazione di un immobile come rurale può dipendere sia dalla destinazione strumentale all'attività agricola sia dai requisiti normativi applicabili nel periodo d'imposta, inclusa l'eventuale disciplina transitoria o retroattiva.
- Le attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti non sono automaticamente agricole: occorre verificare il collegamento con l'attività agricola, la prevalenza dei prodotti propri o dei soci e la riconducibilità dell'attività all'esercizio normale dell'agricoltura.
- La disapplicazione del classamento catastale in un giudizio tributario richiede una specifica base processuale e non sostituisce necessariamente l'impugnazione o la rettifica dell'atto catastale nei procedimenti competenti.
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