Cassazione Civile, Ordinanza n. 00823/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalle richieste risarcitorie formulate da un soggetto che agiva in proprio e quale erede, per la morte di un congiunto nei tragici eventi franosi di Sarno del 5 maggio 1998. In primo grado il Tribunale aveva condannato in solido i convenuti al risarcimento e, accogliendo la domanda di regresso, aveva posto a carico del responsabile diretto individuato in sede penale l’obbligo di rifondere integralmente alle amministrazioni statali le somme pagate al danneggiato, rigettando però la domanda di regresso proposta nei confronti del Comune. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto del regresso verso il Comune, ritenendo che, in ipotesi di responsabilità per fatto altrui, il responsabile indiretto non possa agire ex art. 2055, comma 2, c.c. contro un altro responsabile indiretto, perché estraneo alla causazione del fatto e responsabile senza colpa; secondo la corte territoriale, il regresso per l’intero sarebbe invece esperibile solo contro l’autore immediato dell’illecito. Le amministrazioni ricorrenti hanno impugnato tale statuizione con due motivi: 1) violazione degli artt. 28 Cost., 22 e 23 T.U. n. 3/1957, 185 c.p., 2043, 2049 e 2055, comma 2, c.c., sostenendo che il Comune risponderebbe direttamente per fatto proprio in forza dell’immedesimazione organica e delle funzioni pubbliche del sindaco; 2) violazione degli artt. 185 c.p., 2043, 2049 e 2055, commi 2 e 3, c.c., deducendo che, anche ove la responsabilità della P.A. sia qualificata come responsabilità per fatto altrui, il regresso ex art. 2055 sarebbe comunque ammissibile tra coobbligati solidali titolari di diverse forme di responsabilità, non solo tra autori colpevoli diretti, in ragione dell’autonomia dell’art. 2055 rispetto all’art. 1298 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure sulla natura della responsabilità e sull’ammissibilità del regresso tra amministrazioni pubbliche, perché ha rilevato d’ufficio un vizio preliminare e assorbente: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La sentenza impugnata depositata in copia autentica non consentiva di ricavare la data di pubblicazione; mancava inoltre ogni altra certificazione sulla pubblicazione. In tale situazione, ai fini del termine breve ex art. 327 c.p.c., la Corte ha fatto riferimento alla sola data di deliberazione della decisione d’appello, risultante al 19 maggio 2021. Poiché il ricorso è stato notificato il 30 dicembre 2021, esso è stato ritenuto tardivo. Le amministrazioni ricorrenti sono state quindi condannate a rifondere al Comune controricorrente le spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La Corte ha altresì escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazioni dello Stato esenti per il meccanismo della prenotazione a debito.
Norme richiamate
il termine per impugnare va verificato sulla base della data di pubblicazione della sentenza; se tale dato non è provato, può farsi riferimento alla data di deliberazione, con conseguente tardività del ricorso notificato oltre il termine così computato
la mancata notifica del ricorso a un litisconsorte facoltativo non impone l’integrazione del contraddittorio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è la norma invocata per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso
art. 28 Cost.
invocato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità diretta dell’ente pubblico per l’operato del sindaco
artt. 22 e 23 d.P.R. n. 3/1957
invocati dai ricorrenti nel quadro della responsabilità della pubblica amministrazione e del regresso
richiamato dai ricorrenti quale base del rapporto tra fatto illecito penale e obbligazione risarcitoria
richiamato per la disciplina generale dell’illecito aquiliano
richiamato in tema di responsabilità per fatto altrui
richiamato per sostenere e contestare l’ammissibilità del regresso tra coobbligati solidali e i criteri di riparto del peso interno
richiamato dalla Corte d’appello come criterio applicabile al regresso del responsabile indiretto verso l’autore immediato del fatto lesivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per le amministrazioni dello Stato che operano con prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la copia autentica della sentenza impugnata non consente di accertare la data di pubblicazione e non vi sia altra certificazione utile, la tempestività dell’impugnazione deve essere valutata facendo riferimento alla data di deliberazione della decisione, con possibile declaratoria di inammissibilità per tardività.
- L’onere di dimostrare la tempestività del ricorso per cassazione grava sul ricorrente; la mancanza di prova della data rilevante per il termine di impugnazione non può andare a suo favore.
- La mancata notifica del ricorso a un litisconsorte facoltativo non impone l’integrazione del contraddittorio quando l’impugnazione sia stata ritualmente diretta nei suoi confronti ai sensi dell’art. 332 c.p.c.
- Quando il ricorso è inammissibile per ragioni processuali assorbenti, la Corte non esamina nel merito le censure sostanziali dedotte contro la sentenza impugnata.
- Le amministrazioni dello Stato non sono tenute al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione, se operano secondo il regime della prenotazione a debito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00670/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00674/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00675/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00676/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00677/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00678/2024 del 09/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →