Cassazione Civile, Ordinanza n. 28743/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef per l'anno 2012, con il quale l'amministrazione ha contestato alla contribuente di non avere dichiarato integralmente i proventi derivanti da contratti di locazione stipulati con una società conduttrice. Il canone era stato in parte parametrato al controvalore economico di lavori di ristrutturazione che la conduttrice si era obbligata a eseguire sull'immobile, con previsione di garanzia fideiussoria. La CTR dell'Umbria ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo tassabile l'intero canone in ragione del vantaggio certo per la locatrice e dell'assenza di prova contraria, anche perché nel processo tributario non è ammissibile la prova testimoniale. In Cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per asserita mancanza di idonea motivazione dell'atto impositivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata realizzazione dei lavori di ristrutturazione, che sarebbe stata dichiarata dal conduttore.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e di specificità, osservando che non risultava dagli atti riportati nel ricorso che la doglianza sulla motivazione dell'avviso fosse stata proposta nei gradi di merito e che, comunque, la sentenza impugnata non ne dava conto. Il secondo motivo è stato giudicato infondato: per i redditi fondiari e, più in generale, per i redditi degli immobili locati a uso diverso da abitativo, il reddito è imputato al titolare del diritto reale e concorre al reddito complessivo indipendentemente dalla percezione effettiva; i lavori eseguiti dal conduttore, se realizzano un vantaggio per il locatore e costituiscono una diversa forma di corresponsione del canone, non escludono la tassabilità del reddito locativo. Di conseguenza la CTR aveva correttamente applicato il principio di diritto e il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato quale parametro sulla motivazione dell'atto impositivo; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non specificamente e autosufficientemente dedotta.
Usato come norma processuale di riferimento per la dedotta violazione di legge.
Usato come norma processuale di riferimento per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; in difetto il motivo è inammissibile.
I redditi fondiari concorrono al reddito complessivo indipendentemente dalla percezione, per i soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà o altro diritto reale.
art. 8 della L. n. 431 del 1988
È richiamato come deroga per le locazioni abitative; la sentenza precisa che, per le locazioni a uso diverso, tale deroga non opera.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
È applicato per dare atto del presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere autosufficienti e specifiche: occorre riportare compiutamente gli atti e i motivi rilevanti dei gradi di merito, così da consentire alla Corte di verificare la novità della questione e la fondatezza della doglianza senza accesso ai fascicoli.
- La mancata riproduzione del contenuto dell'atto o del motivo su cui si fonda la censura comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità ex art. 366 n. 4 c.p.c.
- Ai fini dell'Irpef, il reddito degli immobili locati a uso diverso da abitativo si determina in base alla titolarità del diritto reale e resta imponibile finché il contratto di locazione è in vita, indipendentemente dalla percezione effettiva del corrispettivo.
- Se il conduttore esegue lavori sull'immobile che incrementano il valore del bene del locatore, tali lavori possono integrare una diversa modalità di corresponsione del canone e non escludono la tassabilità del reddito locativo.
- Nel processo tributario la prova testimoniale non è ammissibile; pertanto, la contestazione dei fatti rilevanti deve essere sorretta da prove documentali o comunque ritualmente utilizzabili.
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