Cassazione Civile, Ordinanza n. 19702/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società committente per il pagamento, in favore dell'ente previdenziale, di crediti contributivi relativi ai dipendenti di una società di trasporto/cooperativa operante nella filiera contrattuale. La Corte d'appello aveva revocato il decreto, ritenendo che il rapporto concretamente intercorso fosse un contratto di trasporto e non un appalto di servizi di trasporto, con conseguente inapplicabilità della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del d.lgs. 276/2003. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. 276/2003, dell'art. 1655 c.c., dell'art. 1678 c.c. e dell'art. 14 disp. prel. c.c., sostenendo che la norma sulla solidarietà dovesse applicarsi comunque anche se il contratto fosse qualificabile come trasporto, in ragione della funzione protettiva della disciplina e della presenza di una pluralità di prestazioni di trasporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell'ente previdenziale perché l'art. 29 d.lgs. 276/2003 si applica alle ipotesi di dissociazione tra titolarità dell'attività e utilizzazione della prestazione lavorativa, tipiche dell'appalto e dei meccanismi di decentramento produttivo, non anche al contratto di mero trasporto. Poiché il giudice di merito aveva accertato in fatto che il rapporto era un contratto di trasporto, e non un appalto di servizi di trasporto, non poteva operare la responsabilità solidale invocata. La sentenza d'appello è quindi rimasta ferma, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276/2003
La responsabilità solidale del committente opera nelle ipotesi di appalto e, più in generale, di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, ma non si estende al contratto di mero trasporto.
Richiamato per la qualificazione del contratto di appalto e per distinguere l'appalto di servizi di trasporto dal trasporto puro.
Richiamato per la qualificazione del contratto di trasporto, rispetto al quale la disciplina della solidarietà dell'art. 29 non è stata ritenuta applicabile.
Richiamato a sostegno della doglianza sull'interpretazione della norma, ma non ritenuto idoneo a estendere la disciplina dell'art. 29 oltre i casi previsti.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380 bis1, secondo comma c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale per la decisione con ordinanza.
art. 3 Cost.
Richiamato quale parametro che, secondo la giurisprudenza costituzionale evocata, giustifica l'estensione della tutela nei meccanismi di decentramento produttivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del committente prevista dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 è collegata alla struttura dell'appalto e, in generale, ai modelli di decentramento produttivo in cui vi sia separazione tra titolarità dell'attività e utilizzazione della manodopera.
- L'applicazione del regime di solidarietà non dipende dal solo fatto che la prestazione sia resa in favore di un committente o nell'ambito di una pluralità di trasporti, ma dalla concreta qualificazione del rapporto come appalto di servizi e non come mero contratto di trasporto.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che il rapporto contrattuale è un trasporto e non un appalto di servizi di trasporto, è preclusa l'estensione analogica del meccanismo di solidarietà dell'art. 29, perché le due figure sono giuridicamente disomogenee.
- La funzione protettiva della norma sulla responsabilità solidale giustifica la sua applicazione nei soli casi in cui ricorra il rischio di pregiudizio per i lavoratori derivante dalla frammentazione della filiera produttiva e dalla separazione tra datore formale e utilizzatore della prestazione.
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