Cassazione Civile, Sentenza n. 9097/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente avverso il preavviso di fermo amministrativo di un'autovettura. Il ricorrente deduce cinque motivi: (1) omissione di considerazione della sentenza della CTP di Milano che aveva giudicato nulla l'iscrizione a ruolo relativa ad una delle cartelle poste a fondamento del fermo; (2) omesso esame di fatto decisivo circa il numero/ammontare delle iscrizioni a ruolo e la loro rilevanza; (3) violazione e falsa applicazione di norme tributarie e procedurali (art.26 DPR 602/1973, art.60 DPR 600/1973, art.14 D.Lgs. 159/2015) e vizi di motivazione, con riferimento anche a una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate; (4) mancata prova della strumentalità dell'autovettura rispetto all'esercizio della professione forense; (5) invalidità della notifica del preavviso e/o errata applicazione della sanatoria ex art.156 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili per varie ragioni: il giudice d'appello aveva correttamente limitato la portata della sentenza della CTP di Milano ritenendola irrilevante perché altre cartelle restavano efficaci; è applicabile il limite della c.d. "doppia conforme" (art.348-ter, comma 5) che impedisce la cassazione per fatti identici tra primo grado e appello; diversi motivi sono risultati carenti rispetto al principio di autosufficienza o impropriamente sovrapposti (mescolanza di censure di diritto e di fatto); la CTR ha motivatamente ritenuto non assolto dal contribuente l'onere di provare la non strumentalità del veicolo; la CTR ha altresì valorizzato la sanatoria ex art.156 c.p.c. rispetto a vizi di notifica. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità liquidate in euro 3.100,00 oltre spese prenotate a debito e adempimenti connessi al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento per la censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte valuta l'ammissibilità e la correttezza delle deduzioni di diritto ma ha ritenuto i relativi motivi infondati o mal formulati.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per le censure di omesso esame o insufficiente motivazione su punto decisivo; la Corte ha giudicato i motivi inammissibili per difetti di autosufficienza o per mescolanza di profili incompatibili.
Richiamato nella censura di ultravpetizione; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata pronuncia ultra petita ma semplice negazione di rilievo a una doglianza del ricorrente.
art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.
art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.
Applicazione del limite della 'doppia conforme': se le ragioni di fatto alla base della decisione di primo grado e di appello sono le stesse, la cassazione è preclusa; la Corte ha ritenuto applicabile tale limite nel giudizio.
Norma relativa al fermo amministrativo e alla strumentalità dei beni; la Corte ha richiamato che l'onere della prova circa la strumentalità grava sul contribuente e che nel caso concreto tale onere non è stato assolto.
Richiamato tra le norme supposte violate dal ricorrente; la Corte non ha riconosciuto la violazione in rapporto alle deduzioni presentate e alla valutazione di merito svolta dalla CTR.
art. 60 c. 1 lett. a) DPR 600/1973
Citato dal ricorrente ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura collegata a detta norma, anche per carenze istruttorie e di autosufficienza del motivo.
art. 14 C. 1 D.Lgs. n. 159/2015
Richiamato nella contestazione normativa; la Corte non ha ritenuto sussistente alcuna violazione alla luce degli elementi di fatto e di diritto valutati in merito.
Risoluzione Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 09/01/2006 n. 2 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione
Richiamata dal ricorrente come supporto interpretativo; la Corte ha osservato che il motivo non si confronta con la ratio decisoria della CTR e non dimostra la violazione indicata.
Norma sulla sanatoria della notifica; la CTR ha ritenuto operante la sanatoria per raggiungimento dello scopo nel caso concreto e la Corte ha confermato la non censurabilità di tale valutazione.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nella condanna alle spese e all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.
Massime di principio
- La nullità di una sola cartella non annulla automaticamente un preavviso di fermo se altre cartelle a fondamento restano valide; occorre valutare l'efficacia complessiva delle iscrizioni a ruolo.
- Il contribuente che contesta la strumentalità di un bene al fine dell'applicazione del fermo ha l'onere della prova; una valutazione motivata del giudice di merito che rigetti tale prova è difficilmente rimovibile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Difetti di notifica possono essere sanati ex art.156 c.p.c. quando è dimostrato il raggiungimento dello scopo della notifica; la sanatoria è un argomento decisivo che il ricorrente deve contestare specificamente.
- In sede di cassazione opera il limite della 'doppia conforme' quando le stesse contestazioni di fatto sono state decise in maniera conforme in primo grado e in appello: ciò può determinare l'inammissibilità dei motivi basati su fatti già omogeneamente valutati.
- I motivi in cassazione devono rispettare il principio di autosufficienza e non mescolare profili di fatto e di diritto in modo incompatibile; censure vaghe o non specificamente dedotte nel merito sono inammissibili.
- Il giudice di appello non commette ultr petita se limita la rilevanza di una decisione intervenuta su una parte delle ragioni addotte dal ricorrente, purché motivi le ragioni di tale limitazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 7 apr 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 9092/2025 del 07/04/2025
- Sentenza civile · 7 apr 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 9093/2025 del 07/04/2025
- Sentenza civile · 7 apr 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 9094/2025 del 07/04/2025
- Sentenza civile · 7 apr 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 9095/2025 del 07/04/2025
- Sentenza civile · 7 apr 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 9096/2025 del 07/04/2025
- Sentenza civile · 7 apr 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 9099/2025 del 07/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →