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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9093/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di due iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'art. 77 DPR n. 602/1973 (per cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate e altri enti) e di tutti gli atti presupposti (cartelle di pagamento). Inoltre impugnazione del diniego di definizione agevolata ex art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011 e dedotte molteplici nullità/illegittimità relative a notifiche, presupposti dell'iscrizione ipotecaria e carenze motivazionali delle decisioni di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il nono motivo di ricorso (relativo all'errata esclusione della possibilità di definizione agevolata ex art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011) e ha rigettato gli altri motivi per lo più per inammissibilità (coacervo di censure eterogenee, violazione del divieto di 'doppia conforme', carenza di indicazione della norma violata, ecc.). Il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile. La sentenza della CTR Lombardia è cassata limitatamente al motivo accolto e il procedimento è rinviato alla Corte territoriale in diversa composizione per nuovo e motivato esame secondo i principi indicati dalla Cassazione; condanna dell'appellata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 77 DPR n. 602/1973

    Norma che consente l'iscrizione ipotecaria per crediti verso il contribuente; la Corte richiama che le contestazioni sulle iscrizioni rientrano nella giurisdizione tributaria o civile a seconda della natura dei crediti e che la definizione agevolata può estendersi anche alle iscrizioni ipotecarie se ricorrono i requisiti

  • art. 50 DPR n. 602/1973

    Riferimento alle condizioni per l'iscrizione a ruolo e all'iscrivibilità dei crediti; invocato dal ricorrente in relazione al presupposto dell'iscrizione ipotecaria

  • art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011 (conv. in L. n. 111/2011)

    Disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti; la Corte chiarisce che la lite pendente sussiste quando il contribuente ha proposto un'iniziativa giudiziaria non dichiarata inammissibile e potenzialmente idonea a sindacare il provvedimento impositivo, e che la definizione può riguardare anche iscrizioni ipotecarie legate ad atti impositivi impugnati, purché l'Agenzia sia parte in giudizio e sussistano gli altri requisiti

  • art. 7 e 8 L. n. 241/1990

    Riferite dall'attore per contestare omissioni procedimentali (comunicazioni/avvio del procedimento); la Corte valuta tali censure ma ne dichiara l'inammissibilità per carenze procedurali del ricorso

  • art. 6 e 7 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Invocate per vizi procedimentali relativi a comunicazioni e garanzie; la Corte non accoglie i motivi per inammissibilità formale

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Fondamento dei motivi di cassazione proposti (violazione di legge e vizio di motivazione/omesso esame). La Corte ha rilevato che molti motivi sono inammissibili perché mescolano profili diversi (violazione di norme e vizio di motivazione) e non indicano in modo chiaro la norma violata o i fatti diversi da quelli già valutati

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Principio della 'doppia conforme' applicabile ratione temporis: impedisce la riapertura in appello dei medesimi fatti già decisi in primo grado salvo che le ragioni di fatto siano diverse; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato la diversa base fattuale

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per la supposta omissione di pronuncia su legittimazione passiva; la Corte ha ritenuto il ricorso incidentale inammissibile per mancanza di interesse

  • art. 295 c.p.c.

    Citato dal ricorrente in relazione a questioni pregiudiziali; la Corte osserva che il ricorrente non ha chiarito il rapporto tra i giudizi e la natura delle questioni pregiudiziali

  • art. 77, comma 2-bis, DPR n. 602/1973

    Norma introdotta dal D.L. n. 70/2011 concernente comunicazione preventiva prima dell'iscrizione ipotecaria; la Corte rileva che tale comma è stato introdotto dopo le iscrizioni oggetto del processo (2005 e 2010) e quindi non è applicabile retroattivamente

Massime di principio

  • La giurisdizione sulle iscrizioni ipotecarie ex art. 77 DPR 602/1973 dipende dalla natura dei crediti: questioni tributarie spettano al giudice tributario e questioni extra-tributarie al giudice ordinario; se un provvedimento ingloba entrambe le nature la giurisdizione si divide per ambiti.
  • La definizione agevolata ex art. 39, comma 12, D.L. 98/2011 può riguardare anche le iscrizioni ipotecarie se la lite è effettivamente pendente (esistenza di un'azione non dichiarata inammissibile e idonea a sindacare l'atto impositivo) e se l'Amministrazione è parte in giudizio entro i termini previsti.
  • In sede di ricorso per cassazione è fondamentale separare chiaramente i motivi: non mescolare censure di diritto (art. 360 n.3) con vizi di motivazione/omesso esame (art. 360 n.5), indicare espressamente la norma ritenuta violata e i fatti diversi rispetto alle decisioni precedenti per evitare l'inammissibilità.
  • Il principio della 'doppia conforme' (art. 348-ter c.p.c.) impedisce di rimettere in discussione in appello fatti già definitivamente valutati in primo grado, salvo che si dimostri che il nuovo grado di giudizio si fondi su basi fattuali diverse.
  • Le norme introdotte successivamente agli atti (es. art. 77 comma 2-bis introdotto nel 2011) non sono applicabili retroattivamente alle iscrizioni perfezionate anteriormente; verificare sempre la temporalità delle disposizioni invocate.
  • Per ottenere la definizione agevolata è necessario che il contribuente abbia proposto un giudizio non precluso e che l'Agenzia sia parte; in fase di domanda è utile documentare la natura degli atti impugnati (cartelle/estratti di ruolo) e dimostrare l'esistenza della lite pendente.
  • Proceduralmente, le eccezioni relative a legittimazione passiva o ad altri profili non decisi dal giudice di merito possono non essere ammesse con ricorso incidentale salvo che sussista interesse concreto e che il ricorso principale venga accolto (condizionalità del ricorso incidentale).

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