Cassazione Civile, Sentenza n. 9094/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza di ottemperanza che aveva disposto l'esecuzione della sentenza passata in giudicato favorevole al contribuente per il rimborso del 50% dei tributi 2002-2005 (art.1, c.1011, L.296/2006), lamentando che il giudice dell'ottemperanza non aveva verificato la incompatibilità degli aiuti fiscali con il diritto dell'Unione (Decisione Commissione UE e art. 108 TFUE) e non aveva valutato il presupposto soggettivo (se il beneficiario fosse soggetto d'impresa, il che escluderebbe il rimborso salvo de minimis). Il ricorso ha denunciato un errore di procedura e di merito nella omessa o difettosa attuazione del giudicato alla luce del diritto UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania e ha disposto il rinvio alla stessa Corte di primo grado in diversa composizione per un nuovo e motivato esame. La Corte ha stabilito che il giudice dell'ottemperanza può e deve verificare la compatibilità del dictum del giudicato con le Decisioni della Commissione UE sugli aiuti di Stato, ma ha rilevato che il giudice si era omesso di accertare se il beneficiario fosse titolare di redditi d'impresa (art.6, c.3 TUIR) e dunque se il rimborso fosse escluso salvo il rispetto del regime de minimis. Ha indicato anche la necessità che il beneficiario produca autocertificazione sulla cumulabilità degli aiuti (con riferimento al regolamento de minimis) e ha rinviato gli accertamenti in tal senso al giudice di merito. Condanna alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 70 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
Consente il ricorso per cassazione avverso sentenze del giudizio di ottemperanza per "violazione delle norme del procedimento"; interpretato come ammettente la deduzione di errori in procedendo del giudice dell'ottemperanza, compreso il mancato o difettoso esercizio del potere di interpretare/integrare il dictum del giudicato.
art. 1, comma 1011, L. 296/2006
Norma che prevedeva il rimborso del 50% dei tributi per le conseguenze dei fenomeni sismici/vulcanici; la Corte osserva che il rimborso non può essere erogato a soggetti titolari di redditi d'impresa salvo il rispetto del regime de minimis.
Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final e Decisione C(2012) 7128 final
La Commissione aveva dichiarato incompatibili con il mercato interno (art. 108 TFUE) determinate agevolazioni fiscali/contributive concesse per calamità naturali; la Corte statuisce che il giudice dell'ottemperanza deve verificare la compatibilità delle misure anguste con tali Decisioni e con l'ingiunzione di sospensione avviata precedentemente.
artt. 107 e 108 TFUE
Fondamento del divieto e della disciplina degli aiuti di Stato; la Corte richiede che il giudice nazionale assicuri l'effettività del diritto UE verificando la conformità del beneficio agli artt. 107-108, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.
Regolamento UE n. 1407/2013 (regime de minimis)
Regola la soglia di aiuti "de minimis"; la Corte indica che il giudice di merito deve accertare che il beneficio rientri nel regime de minimis controllando la cumulabilità su un triennio, potendo accettare autocertificazione per il periodo antecedente alla piena funzionalità del registro centrale degli aiuti di Stato.
art. 6, comma 3 TUIR
Stabilisce che i redditi delle società in nome collettivo sono redditi d'impresa determinati unitariamente; la Corte rileva che questa qualificazione soggettiva può escludere il diritto al rimborso previsto dalla legge speciale sulle calamità.
art. 39 D.Lgs. 546/1992
Norma processuale richiamata dall'Agenzia; la Corte considera pertinenti i rimandi al procedimento di ottemperanza e ai poteri/doveri del giudice in tale sede.
art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 4) — motivi di cassazione
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali e violazione di legge), invocate dall'Agenzia per censurare errori di procedura e di diritto del giudice dell'ottemperanza.
Regolamento CEE n. 659/1999 (artt. 11 e 12)
Norme procedurali sull'indagine e decisione in materia di aiuti di Stato; richiamate come quadro normativo comunitario pertinente alla verifica di compatibilità degli aiuti.
Regole nazionali e atti connessi al registro centrale degli aiuti di Stato (Regolamento UE/1407/13 art.6.§2, art.52 L. n.234/2012, D.M. 31/05/2017 n.115)
La Corte ricorda che fino alla piena funzionalità del registro centrale (entrata in funzione 31/05/2017) è ammessa, in deroga, l'autodichiarazione del contribuente per provare il rispetto del regime de minimis.
Massime di principio
- Il giudice dell'ottemperanza può e deve verificare la compatibilità del contenuto del giudicato con il diritto dell'Unione (in particolare le Decisioni della Commissione e le norme sugli aiuti di Stato); non è ostacolato dal principio di autorità della cosa giudicata quando in gioco è l'effettività del diritto UE.
- Il giudice di ottemperanza non può attribuire alle parti nuovi diritti rispetto al giudicato, ma può enucleare, precisare e accertare i presupposti e le condizioni che determinano l'obbligo di attuazione (compresa la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rimborso).
- Se la Commissione ha dichiarato un tipo di agevolazione incompatibile ai sensi dell'art. 108 TFUE, il giudice nazionale deve valutare caso per caso la compatibilità del beneficio specifico e può negarne l'esecuzione se risulta incompatibile.
- Per i benefici legati a calamità, se il beneficiario è titolare di redditi d'impresa (es. socio di SNC), il rimborso previsto dalla normativa speciale può essere escluso salvo che l'agevolazione rientri nel regime de minimis: l'onere probatorio sulla cumulabilità degli aiuti grava sul richiedente il vantaggio.
- La prova del rispetto del de minimis può, in particolari periodi (fino alla funzionalità del registro centrale), essere fornita mediante autodichiarazione; il giudice può richiedere autocertificazioni e documenti necessari per valutare la cumulabilità su un triennio.
- In casi analoghi è opportuno che il giudice di merito richieda al contribuente specifiche dichiarazioni/elementi (elenco aiuti ricevuti, periodo di riferimento, importi) prima di disporre l'esecuzione del rimborso.
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