Cassazione Civile, Ordinanza n. 21236/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da 33 avvisi di rettifica e dai connessi atti di contestazione/irrogazione sanzioni notificati a una società importatrice, a seguito di operazioni di importazione di code di gamberi congelate dichiarate di origine emiratina ma ritenute, all’esito di indagini OLAF, di origine indiana. In un primo contenzioso, gli avvisi di rettifica erano stati annullati dalla CTR per mancata previa concessione del termine a difesa di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000. L’Ufficio aveva poi riemesso gli avvisi di rettifica, mentre restavano in discussione gli originari atti sanzionatori emessi ai sensi dell’art. 303 TULD. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che, essendo venuti meno gli avvisi di accertamento, anche le sanzioni dovessero cadere per il venir meno del presupposto. La CTR aveva confermato, affermando che il giudicato di annullamento degli avvisi di rettifica aveva consumato il potere impositivo e che la riemissione non poteva incidere sulle sanzioni già irrogate. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 303 TULD, sostenendo che l’annullamento precedente riguardava un vizio solo procedimentale, suscettibile di autotutela sostitutiva, e che la riemissione degli avvisi, nei termini decadenziali, manteneva ferma la pretesa impositiva e quindi anche il collegamento con le sanzioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto errata la decisione della CTR, precisando che l’annullamento degli originari avvisi di rettifica era dipeso esclusivamente dalla violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, vizio di natura formale. Di conseguenza, l’Amministrazione poteva validamente esercitare un’autotutela sostitutiva e riemettere gli avvisi emendati, poiché il potere impositivo non era venuto meno. Tale riemissione, riferita ai medesimi presupposti di fatto e nel rispetto dei termini decadenziali, ha ristabilito il collegamento ontologico tra accertamento e sanzioni, sicché non poteva affermarsi il travolgimento automatico delle sanzioni già irrogate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come norma processuale per denunciare in cassazione violazione di legge sostanziale.
Invocato per contestare l’erronea affermazione di consumazione del potere impositivo e gli effetti del giudicato formatosi sulla precedente sentenza di annullamento.
art. 303 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
Richiamato come base delle sanzioni doganali irrogate per la dichiarazione di origine non corrispondente alla merce accertata.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
La sua violazione è stata qualificata dalla Corte come vizio esclusivamente procedimentale/formale, sanabile mediante riemissione dell’atto in autotutela sostitutiva.
È richiamato come fondamento del potere dell’Amministrazione di annullare o revocare in autotutela gli atti illegittimi e di sostituirli.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel ricorso dell’Ufficio è evocato come parametro dei termini decadenziali entro cui può essere riesercitato il potere impositivo.
Massime di principio
- L’annullamento di un avviso di accertamento per violazione del contraddittorio procedimentale incide su un vizio formale e non esaurisce il potere impositivo dell’Amministrazione, che può riemettere l’atto in autotutela sostitutiva se non sono decorsi i termini di decadenza.
- Quando la pretesa tributaria viene nuovamente esercitata sui medesimi presupposti di fatto e con atto emendato dal vizio procedimentale, il collegamento tra accertamento e sanzione non viene meno, ma si ricostituisce; pertanto le sanzioni non sono travolte automaticamente dal precedente annullamento dell’atto presupposto.
- Il giudicato che annulla l’atto impositivo per un vizio procedurale non impedisce, di per sé, il successivo esercizio legittimo del potere fiscale nei limiti temporali consentiti dall’ordinamento.
- Nella qualificazione del vizio che ha determinato l’annullamento dell’atto presupposto, occorre distinguere tra irregolarità formali del procedimento e carenze sostanziali che incidano sull’an debeatur della pretesa.
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