Cassazione Civile, Sentenza n. 6749/2024 del 13/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'iscrizione ipotecaria "pleno iure" in favore della cessionaria del credito (Siena NPL / Juliet) su un decreto ingiuntivo originariamente ottenuto da Banca Monte dei Paschi di Siena, in conseguenza di una cessione pro soluto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione (legge 130/1999). Il Conservatore aveva eseguito l'iscrizione con riserva ritenendo che il soggetto indicato nel decreto ingiuntivo non coincidesse con il soggetto a favore del quale veniva richiesta l'iscrizione; la ricorrente ha promosso reclamo al Tribunale e poi alla Corte d'appello rilevando che, secondo il coordinamento tra norme sull'ipoteca e la disciplina della cessione del credito (art. 1263 c.c. e artt. 2808, 2818, 2839 c.c.), gli accessori del credito, comprese le garanzie, si trasferiscono al cessionario e quindi l'iscrizione ipotecaria poteva essere richiesta a pieno titolo dall'assignee. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo condividendo l'orientamento secondo cui l'iscrizione originaria deve essere effettuata a nome del creditore che ha ottenuto il decreto e che la trasmissione dell'ipoteca per cessione va annotata a margine dell'iscrizione (art. 2843 c.c.), non modificando le formalità dell'iscrizione originaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i provvedimenti adottati in esito al procedimento di iscrizione con riserva (art. 2674-bis c.c. e 113-ter disp. att.) abbiano natura non contenziosa/amministrativa e non siano dotati dei caratteri di definitività e decisorietà necessari per rendere esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.: le questioni sostanziali dovranno essere eventualmente trattate in un giudizio di cognizione piena. La Corte ha altresì ritenuto che la pronuncia delle Sezioni Unite n. 11849/2018 (sulla possibilità di cassazione in casi eccezionali di provvedimenti di volontaria giurisdizione dotati di carattere di definitività) non operi nel caso di specie. Condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, liquidate in euro 6.000,00 per compensi oltre spese annotate a debito.
Norme richiamate
Introduce l'istituto della trascrizione/iscrizione con riserva: in presenza di gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità, il conservatore può eseguire la formalità con riserva e la parte interessata può proporre reclamo al Tribunale entro 30 giorni; i provvedimenti adottati in tale sede hanno natura cautelare/non decisoria.
Regola il procedimento di reclamo al Tribunale avverso l'iscrizione/trascrizione con riserva: il Tribunale provvede con decreto motivato, sentiti pubblico ministero e parti; tale procedimento ha natura non contenziosa e il decreto non ha carattere definitivo.
Prevede il trasferimento del credito al cessionario insieme ai privilegi, garanzie personali e altri accessori: la Corte ha interpretato che tale previsione legittima la trasmissione dell'ipoteca per cessione (con annotazione a margine) ma non incide sulle formalità da seguire per l'iscrizione originaria.
Norme disciplinanti l'ipoteca e il rapporto con i privilegi e gli accessori; il coordinamento con la disciplina della cessione è stato evocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che non consenta di sostituire la formalità originaria di iscrizione a nome dell'originario creditore.
Consente l'annotazione a margine dell'iscrizione della trasmissione dell'ipoteca per effetto della cessione del credito: secondo la Corte è lo strumento corretto per trasferire l'ipoteca al cessionario, senza sostituire la formalità originaria.
legge 130/1999 (artt. 1 e 4) e art. 7 legge 130/1999
Normano le operazioni di cartolarizzazione e la cessione dei crediti deteriorati; la ricorrente invocava la disciplina di tali norme come fondamento della cessione pro soluto e della posizione del cessionario, ma la Corte ha ritenuto che questo non modifichi la disciplina formale della pubblicità immobiliare.
Richiamato in relazione alla cessione del credito bancario nell'ambito di cartolarizzazioni; non modifica i principi relativi alle formalità d'iscrizione ipotecaria.
art. 111 Cost. e Sezioni Unite Cass. n. 11849/2018
La pronuncia delle Sezioni Unite ha stabilito che i provvedimenti di volontaria giurisdizione possono essere impugnati in Cassazione solo se dotati di carattere di definitività/irreversibilità. La Corte ha ritenuto che tale eccezione non si applica al procedimento di iscrizione con riserva, in quanto i provvedimenti non producono effetti di giudicato e lasciano rimedio nell'ordinario giudizio di cognizione.
Disciplinano l'intervento del Pubblico Ministero nel processo civile e i limiti del suo potere di impugnazione; la Corte ha richiamato tali norme per spiegare il ruolo del P.M. nel procedimento di reclamo e l'irrilevanza dell'omessa notifica del ricorso di cassazione al Procuratore Generale, essendo eseguita correttamente la comunicazione prevista.
Massime di principio
- Le iscrizioni o trascrizioni effettuate "con riserva" ai sensi dell'art. 2674-bis c.c. sono fondate su un procedimento di natura non contenziosa/amministrativa; il decreto emesso sul reclamo non ha carattere definitivo e non è normalmente soggetto a ricorso per cassazione.
- Il rimedio corretto per ottenere una pronuncia definitiva sulla titolarità dell'ipoteca o sulla sua piena efficacia è l'avvio di un giudizio di cognizione piena contro il debitore e gli altri controinteressati, non il ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso in sede di reclamo contro l'iscrizione con riserva.
- In caso di cessione del credito (anche nell'ambito di cartolarizzazioni), è essenziale distinguere la cessione dalla surrogazione: la cessione trasferisce il credito e gli accessori, ma non altera le formalità richieste per l'iscrizione originaria dell'ipoteca; la trasmissione dell'ipoteca si realizza con annotazione a margine dell'iscrizione (art. 2843 c.c.).
- Per preservare i diritti derivanti dalla formalità pubblicitaria è fondamentale rispettare i termini e le modalità di notifica del reclamo previste dall'art. 2674-bis (reclamo notificato anche al conservatore entro 30 giorni dall'iscrizione con riserva). L'omessa o viziata notifica può compromettere la procedura.
- Se si contesta il rifiuto del conservatore a iscrivere pleno iure, valutare parallelamente (1) la proposizione del reclamo alla procedura amministrativa/volontaria e (2) l'avvio immediato di un giudizio ordinario di cognizione per ottenere accertamento definitivo dei diritti e delle formalità pubblicitarie.
- La giurisprudenza consolidata tende a non estendere il rimedio della cassazione ai provvedimenti cautelari/non decisori in materia di pubblicità immobiliare; occorre verificare se il provvedimento impugnato presenti caratteri di 'definitività' tali da rientrare nell'eccezione individuata dalle Sezioni Unite n. 11849/2018.
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