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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6642/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza d'appello con tre motivi: (1) censura della interpretazione della transazione del 2.8.2007, sostenendo che questa non avrebbe compreso tutti i rapporti (in particolare i precedenti swap e i conti correnti) e che la nullità dei contratti swap e della scrittura privata, per mancanza dell'accordo quadro e per presunta frode alla legge, non erano oggetto del primo giudizio e quindi non coperte da giudicato; (2) critica della qualificazione del provvedimento ex art. 696 bis c.p.c. come suscettibile di giudicato, essendo un provvedimento cautelare d'inammissibilità privo di decisorietà definitiva; (3) deduzione che la domanda del nuovo giudizio è diversa (nullità dichiarativa) rispetto a quella del primo (risoluzione contrattuale), essendo quindi assenti identità di petitum e causa petendi rispetto ai rapporti contestati. Sono inoltre invocate nullità dei singoli swap per varie violazioni (assenza accordo quadro, moduli incompleti, firme in bianco, parametri non definiti) e si deduce la nullità/annullabilità della transazione per frode, indeterminatezza dell'oggetto, mancanza di reciproche concessioni e dolo.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Nel dispositivo la Corte affronta preliminarmente la questione del fallimento intervenuto: conferma il principio secondo cui il fallimento verificatosi dopo l’instaurazione del giudizio di cassazione non interrompe il processo di legittimità (art. 299 ss. c.p.c. non applicabile), il curatore non subentra automaticamente e non poteva validamente rinunciare al ricorso nell'interesse del fallito nel corso del giudizio di cassazione; tuttavia la Corte ritiene inammissibili i tre motivi di ricorso in quanto chiedono un sindacato di fatto sul contenuto del giudicato e sulla ricostruzione delle domande nei precedenti gradi (materia riservata al giudice di merito). Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente pari a euro 5.200,00 oltre maggiorazioni, compensando le restanti spese.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione dell'appello; la Corte osserva che i profili dedotti attengono ad accertamenti di fatto e motivazionali riservati al giudice di merito, non sindacabili in cassazione salvo specifiche violazioni di legge

  • art. 2909 c.c.

    Richiesto dalla ricorrente in relazione all'eccezione di giudicato; la Corte ricorda che l'accertamento del giudicato 'esterno' è attività di merito e la Cassazione può intervenire solo per violazione o falsa applicazione della norma o per vizi di motivazione specificamente dedotti

  • art. 299 e ss. c.p.c.

    La Corte conferma il consolidato orientamento secondo cui il fallimento intervenuto nel processo di cassazione non determina l'interruzione del giudizio di legittimità, essendo questo dominato dall'impulso d'ufficio

  • art. 302 c.p.c.

    Richiamato per spiegare che nel giudizio di cassazione non è prevista la costituzione della curatela come sostituto automatico della parte fallita; gli oneri di prosecuzione restano in capo alla parte originaria o al difensore

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della rinuncia al ricorso: il Procuratore Generale aveva richiesto estinzione del giudizio per rinuncia ex art. 306 c.p.c.; la Corte però esamina il problema limitatamente alla legittimità della rinuncia del curatore intervenuto in cassazione

  • art. 696, 696 bis, 696 septies c.p.c.

    Richiamati dalle parti rispetto a provvedimenti cautelari e d'inammissibilità; la Corte osserva che un provvedimento d'inammissibilità ex art. 696 bis non ha, di per sé, la stessa efficacia decisoria di una pronuncia definitiva di merito e che la valutazione della sua rilevanza ai fini del giudicato è questione di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002

    Richiamata nella parte finale della sentenza per il rimborso spese di giustizia telematiche; citata solo in ordine alla liquidazione delle spese processuali

  • art. 1343 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla validità della transazione (accettazione e rinunce); la Corte non entra nel merito sostanziale della ricostruzione negoziale, ritenendo la questione di merito non sindacabile in cassazione

  • art. 1965, 1972 c.c.

    Norme civili richiamate dalla ricorrente con riferimento a rapporti obbligatori e pagamenti; la Corte non ha valorizzato tali deduzioni sul piano di legittimità, essendo ancorate ad accertamenti di fatto

  • art. 1284 c.3, 1325, 1418 c.2 c.c.

    Richiamati in ordine alla natura e validità dei contratti (consenso, causa, forma); anche tali questioni sono state ritenute dalla Corte come punti di merito non suscettibili di sindacato in cassazione senza specifiche censure di diritto

Massime di principio

  • La valutazione dell'esistenza e dell'estensione del giudicato formatosi in un procedimento precedente (c.d. giudicato esterno) è attività di merito: in cassazione è sindacabile solo per violazione di norme (es. art. 2909 c.c.) o per vizi specifici della motivazione, non per rinnovata valutazione dei fatti o del contenuto delle conclusioni processuali
  • La transazione espressa che contiene una rinuncia generalizzata a pretese e contestazioni può estinguere le controversie indicate; la sua portata e la volontà negoziale delle parti però devono essere interpretate dal giudice di merito sulla base degli atti e delle prove
  • Il fallimento intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio di cassazione non determina l’interruzione del processo di legittimità: il processo prosegue tra le parti originarie e il curatore non subentra automaticamente, salvo il possibile intervento del curatore nei limiti delle residue facoltà difensive previste dalla legge
  • Il curatore fallimentare non può, in modo ordinario, rinunciare al ricorso in cassazione proposto dal fallito nel corso del giudizio di legittimità, perché il processo non si interrompe ed il difensore in cassazione conserva la rappresentanza; eventuali rinunce o atti del curatore richiedono un'analisi di legittimità e dei poteri del curatore stesso
  • In cassazione è spesso improcedibile o inammissibile la censura che, di fatto, chieda la riconsiderazione di prove, documenti o ricostruzioni fattuali che sono rimessi al giudice di merito; le impugnazioni devono essere inquadrate come violazioni di norme di diritto o vizi motivazionali specifici per essere ammissibili

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