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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6459/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente aveva convenuto per ottenere il trasferimento coattivo di un immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c. a seguito di un contratto preliminare (24/05/2000) ritenendo impedito il trasferimento per irregolarità urbanistica (una veranda abusiva). In corso di causa la difesa aveva mutato la domanda chiedendo la risoluzione per inadempimento e il doppio della caparra; i giudici di merito hanno ritenuto che la domanda ex art. 2932 c.c. fosse stata abbandonata e hanno accolto il recesso con condanna al doppio della caparra, oltre a rigettare la domanda di manleva nei confronti del padre per la veranda. La ricorrente ha impugnato in Cassazione contestando, fra l'altro, l'omesso esame di fatti decisivi, la illegittimità della rinuncia effettuata dal difensore e la mancata acquisizione d'ufficio della domanda di sanatoria presentata dall'Ursini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente ricostruito l'attività difensiva della Tassone (mutamento della domanda in istanza di risoluzione con richiesta del doppio della caparra) e che il mutamento rientri nei poteri del procuratore alle liti; ha inoltre escluso i vizi dedotti con riferimento agli artt. 360 n.3 e n.5 c.p.c. (censure inammissibili o contraddittorie), ha confermato l'insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini o per un supplemento esplorativo di CTU e ha ritenuto che non sia censurabile il mancato esercizio dell'art.213 c.p.c. da parte del giudice. Per i controricorrenti incidentali la Corte ha rilevato l'ipotesi di "doppia conforme" e l'irrilevanza di censure basate su ragionamenti presuntivi. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Norma invocata dalla ricorrente per ottenere il trasferimento coattivo dell'immobile; la Corte ha ritenuto che tale domanda fosse stata abbandonata nel corso del giudizio e quindi la Corte d'appello non era tenuta a pronunciare su di essa.

  • art. 1453 c.c. (2° comma)

    Il mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione, costituendo esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge (art. 1453 comma secondo cod.civ.), non richiede l'accettazione del contraddittorio della controparte ... e rientra nei poteri del procurator ad litem

    La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la domanda di risoluzione per inadempimento puo' essere proposta anche in sostituzione della domanda di adempimento e rientra nei poteri del procuratore; il mutamento esprime la mancanza di interesse all'adempimento tardivo e preclude in seguito la domanda di adempimento.

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)

    l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico

    I motivi proposti in Cassazione basati su omissioni di argomentazioni o su ragionamenti prese come "fatti decisivi" sono stati ritenuti inammissibili: l'art. 360 n.5 tutela l'omesso esame di fatti concreti non di mere questioni o argomentazioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al dovere del giudice di decidere tutte le domande; la Corte ha ritenuto infondata la censura dal momento che la decisione di merito ha ricostruito l'abbandono della domanda e la legittimità del mutamento di domanda esercitato dal difensore.

  • art. 213 c.p.c.

    La ricorrente sosteneva che il giudice d'ufficio avrebbe dovuto acquisire la domanda di sanatoria dalla pubblica amministrazione; la Corte ha ricordato che l'esercizio di tale potere è discrezionale e l'eventuale mancato utilizzo non è censurabile in sede di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Principio dell'onere della prova: la Corte d'appello ha rigettato la domanda di maggior danno per mancata prova; la CTU non puo' essere usata per supplire alle carenze probatorie della parte.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che, essendo primo e secondo grado fondati sulle stesse regole di valutazione dei fatti (art. 2697 c.c.), si configura la "doppia conforme" e quindi la decisione di appello non è sindacabile in Cassazione con riferimento al motivo di cui all'art. 360 n.5 c.p.c.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato nella discussione sulla rimessione in termini: la Corte ha ritenuto infondate le richieste di riapertura/integrazione istruttoria alla luce dei principi processuali e della discrezionalità giudiziale.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    Citato in sede di liquidazione contributo unificato; la sentenza indica l'applicazione della disciplina prevista per la decisione sulle spese.

Massime di principio

  • Il mutamento della domanda da adempimento a risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.) va valutato come scelta processuale che puo' escludere successivamente la domanda di adempimento: se la parte chiede la risoluzione manifesta la rinuncia all'adempimento tardivo.
  • La rinuncia o l'abbandono di una domanda può essere desunta dalla condotta processuale e dalle conclusioni difensive: la Corte valuta il complesso degli atti e delle memorie per stabilire se la domanda sia stata effettivamente abbandonata.
  • Il difensore ad litem ha il potere di proporre domande collegate all'oggetto dell'origine; le scelte difensive rientrano nei suoi poteri salvo responsabilità nei rapporti con il cliente, e il giudice non puo' considerarle automaticamente nulle per mancanza di firma o accettazione speciale.
  • In Cassazione le censure ex art. 360 n.5 c.p.c. sono ammissibili solo se riguardano l'omesso esame di fatti storici o circostanze concrete, non per contestare argomentazioni o valutazioni logiche delle motivazioni di merito.
  • Non è ammesso affidarsi alla CTU per esplorare fatti non provati dalla parte: la consulenza d'ufficio non sostituisce l'onere della prova e non deve essere usata per indagini esplorative.
  • La rimessione in termini o la riapertura dell'istruttoria sono soggette a stretta discrezionalità e richiedono condizioni ben determinate; la mera scoperta di una istanza amministrativa non equivale automaticamente a diritto alla rimessione.
  • Se primo e secondo grado concordano nella valutazione dei fatti ("doppia conforme"), la possibilità di impugnazione in Cassazione su questioni di fatto è fortemente limitata.

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