Cassazione Civile, Sentenza n. 6699/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti chiedevano il riconoscimento, rispettivamente, del diritto di usufrutto (Elvira Puglia) e della nuda proprietà (Giovanni Pigozzi) su un fondo boschivo con annesso piccolo fabbricato. I convenuti (in particolare Rosti) sostenevano di avere la proprietà per acquisto/usucapione e avevano formulato domanda riconvenzionale di usucapione; veniva inoltre chiamato in manleva il notaio Beccari per aver consigliato la dichiarazione di usucapione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso: ha ritenuto che la Corte d'appello abbia illegittimamente negato ai ricorrenti l'accesso alla prova orale e l'ordine di esibizione, sostenendo erroneamente che tali istanze fossero state formulate per la prima volta in appello, nonostante fossero già state richieste in primo grado (memoria del 30/01/2012). Per tale violazione dell'art. 345 c.p.c. la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà anche regolare le spese. Gli altri tre motivi di gravame sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 345 cod. proc. civ.
La Corte ha ritenuto che la norma sia stata violata in quanto le istanze istruttorie (prove orali e ordine di esibizione) erano state già proposte in primo grado e non potevano essere considerate nuove in appello; la negazione dell'accesso a tali prove ha comportato la cassazione per vizio procedurale.
art. 948 cod. civ.
Richiamato dal Tribunale come parametro per valutare il diritto vantato (usucapione/proprietà), ossia come riferimento normativo nel giudizio di merito sulla fondatezza della pretesa in rapporto alla prova del possesso.
art. 112 cod. proc. civ.
Citato dai ricorrenti nell'ambito di un motivo poi assorbito (riguardante la motivazione relativa alle dichiarazioni del notaio); la questione attiene alle regole sulla motivazione della decisione e alla necessità di affrontare i punti decisivi della controversia.
art. 116 cod. proc. civ.
Richiamato dai ricorrenti in un motivo assorbito relativo alla valutazione delle prove e alla possibile falsa applicazione; riguarda i criteri di valutazione della prova nel procedimento civile.
art. 1158 cod. civ.
Evocato dai ricorrenti in relazione ai requisiti dell'usucapione; la norma si colloca nel complesso delle disposizioni rilevanti per l'acquisto della proprietà per possesso.
art. 1159 cod. civ.
Richiamato insieme alle altre norme sul possesso e usucapione; il richiamo serve a evidenziare quali elementi devono essere provati (continuità, pacificità, ecc.).
art. 2697 cod. civ.
Norma sul principio della prova: indica l'onere della prova che grava sulle parti; la Corte ha rimandato alla valutazione del giudice di merito la verifica se gli elementi richiesti a sostegno dell'usucapione siano stati effettivamente prodotti.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in motivi assorbiti come parametro costituzionale invocato nella censura di violazione di diritti, ma non valutato nel merito dalla Cassazione essendo il motivo assorbito.
art. 11 Cost.
Analogamente richiamato nei motivi assorbiti; la Corte non si è pronunciata sul merito costituzionale per effetto dell'accoglimento del motivo procedurale.
Massime di principio
- Se si richiedono prove (documentali o orali) in primo grado è essenziale riprodurre chiaramente tali richieste anche in appello: la Corte d'appello non può rifiutare l'ammissione di prove sostenendo che siano state proposte per la prima volta in appello se risultano nel fascicolo di primo grado (art. 345 c.p.c.).
- La negazione dell'accesso alle prove già richieste in primo grado costituisce vizio procedurale idoneo alla cassazione e al rinvio per nuovo esame, indipendentemente dall'esito del merito: va dunque tutelata la posizione processuale di chi ha formulato tempestivamente le istanze istruttorie.
- In cause che coinvolgono pretese di usucapione, il giudice di merito deve valutare puntualmente gli elementi del possesso (continuità, pubblicità, pacificità) e l'onere della prova gravante sulle parti (art. 2697 c.c.); l'esito dipende dalla documentazione probatoria e dalle testimonianze ammesse.
- In caso di pronuncia della Cassazione per vizi procedurali il giudice di rinvio può e dovrà rivalutare l'ammissibilità e la rilevanza delle prove richieste; è quindi utile per le parti, al momento del rinvio, precisare e documentare nuovamente le richieste istruttorie.
- Le censure relative alla motivazione e alla valutazione delle prove possono essere dichiarate assorbite se la Cassazione accoglie un motivo procedurale che comporta il rinvio; tuttavia tali questioni potranno essere nuovamente sollevate e decise dal giudice di rinvio.
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