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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6699/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti chiedevano il riconoscimento, rispettivamente, del diritto di usufrutto (Elvira Puglia) e della nuda proprietà (Giovanni Pigozzi) su un fondo boschivo con annesso piccolo fabbricato. I convenuti (in particolare Rosti) sostenevano di avere la proprietà per acquisto/usucapione e avevano formulato domanda riconvenzionale di usucapione; veniva inoltre chiamato in manleva il notaio Beccari per aver consigliato la dichiarazione di usucapione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso: ha ritenuto che la Corte d'appello abbia illegittimamente negato ai ricorrenti l'accesso alla prova orale e l'ordine di esibizione, sostenendo erroneamente che tali istanze fossero state formulate per la prima volta in appello, nonostante fossero già state richieste in primo grado (memoria del 30/01/2012). Per tale violazione dell'art. 345 c.p.c. la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà anche regolare le spese. Gli altri tre motivi di gravame sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 345 cod. proc. civ.

    La Corte ha ritenuto che la norma sia stata violata in quanto le istanze istruttorie (prove orali e ordine di esibizione) erano state già proposte in primo grado e non potevano essere considerate nuove in appello; la negazione dell'accesso a tali prove ha comportato la cassazione per vizio procedurale.

  • art. 948 cod. civ.

    Richiamato dal Tribunale come parametro per valutare il diritto vantato (usucapione/proprietà), ossia come riferimento normativo nel giudizio di merito sulla fondatezza della pretesa in rapporto alla prova del possesso.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Citato dai ricorrenti nell'ambito di un motivo poi assorbito (riguardante la motivazione relativa alle dichiarazioni del notaio); la questione attiene alle regole sulla motivazione della decisione e alla necessità di affrontare i punti decisivi della controversia.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Richiamato dai ricorrenti in un motivo assorbito relativo alla valutazione delle prove e alla possibile falsa applicazione; riguarda i criteri di valutazione della prova nel procedimento civile.

  • art. 1158 cod. civ.

    Evocato dai ricorrenti in relazione ai requisiti dell'usucapione; la norma si colloca nel complesso delle disposizioni rilevanti per l'acquisto della proprietà per possesso.

  • art. 1159 cod. civ.

    Richiamato insieme alle altre norme sul possesso e usucapione; il richiamo serve a evidenziare quali elementi devono essere provati (continuità, pacificità, ecc.).

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sul principio della prova: indica l'onere della prova che grava sulle parti; la Corte ha rimandato alla valutazione del giudice di merito la verifica se gli elementi richiesti a sostegno dell'usucapione siano stati effettivamente prodotti.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in motivi assorbiti come parametro costituzionale invocato nella censura di violazione di diritti, ma non valutato nel merito dalla Cassazione essendo il motivo assorbito.

  • art. 11 Cost.

    Analogamente richiamato nei motivi assorbiti; la Corte non si è pronunciata sul merito costituzionale per effetto dell'accoglimento del motivo procedurale.

Massime di principio

  • Se si richiedono prove (documentali o orali) in primo grado è essenziale riprodurre chiaramente tali richieste anche in appello: la Corte d'appello non può rifiutare l'ammissione di prove sostenendo che siano state proposte per la prima volta in appello se risultano nel fascicolo di primo grado (art. 345 c.p.c.).
  • La negazione dell'accesso alle prove già richieste in primo grado costituisce vizio procedurale idoneo alla cassazione e al rinvio per nuovo esame, indipendentemente dall'esito del merito: va dunque tutelata la posizione processuale di chi ha formulato tempestivamente le istanze istruttorie.
  • In cause che coinvolgono pretese di usucapione, il giudice di merito deve valutare puntualmente gli elementi del possesso (continuità, pubblicità, pacificità) e l'onere della prova gravante sulle parti (art. 2697 c.c.); l'esito dipende dalla documentazione probatoria e dalle testimonianze ammesse.
  • In caso di pronuncia della Cassazione per vizi procedurali il giudice di rinvio può e dovrà rivalutare l'ammissibilità e la rilevanza delle prove richieste; è quindi utile per le parti, al momento del rinvio, precisare e documentare nuovamente le richieste istruttorie.
  • Le censure relative alla motivazione e alla valutazione delle prove possono essere dichiarate assorbite se la Cassazione accoglie un motivo procedurale che comporta il rinvio; tuttavia tali questioni potranno essere nuovamente sollevate e decise dal giudice di rinvio.

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