Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6697/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Stefano Braut avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato la proprietà di Tozzi-Liguori sull'immobile e condannato Braut al rilascio e al risarcimento per occupazione senza titolo. Le questioni censurate riguardavano: ammissibilità di documenti prodotti con il foglio di precisazione delle conclusioni (per dimostrare un giudicato nate in altro giudizio), formazione del giudicato esterno o interno su capi corrispondenti, qualificazione dell'azione (restituzione vs. rivendica) e conseguente onere della prova, legittimità del preliminare sottoscritto solo da uno dei comproprietari come titolo di detenzione, e la quantificazione del danno per illegittima occupazione (danno emergente vs. danno figurativo/lucro cessante). I controricorrenti (Tozzi-Liguori) hanno proposto ricorso incidentale sostenendo che il danno figurativo doveva essere riconosciuto anche per il periodo successivo alla cessazione del contratto di locazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo relativo al giudicato: è stato accertato che, per acquiescenza dei Tozzi-Liguori in altro processo, si era formato giudicato interno relativamente alla domanda risarcitoria di cui i controricorrenti avevano chiesto il rigetto; di conseguenza la Corte ha riconosciuto l'insussistenza della domanda risarcitoria dei Tozzi-Liguori nel presente giudizio e ha deciso la causa rigettando tale domanda. Gli altri motivi di Braut sono stati in gran parte dichiarati infondati o assorbiti; il motivo incidentale è stato assorbito in senso improprio (perché reso vano dall'accertamento di giudicato). La Corte ha, inoltre, richiamato e applicato i principi espressi dalle Sezioni Unite in tema di danno da illegittima occupazione (onere probatorio, possibile quantificazione equitativa con parametro del canone locativo), ma ha ritenuto prevalente il giudicato formatosi nell'altra causa e quindi ha disposto il rigetto della domanda risarcitoria dei resistenti.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel contesto delle eccezioni relative alla revocazione e alla impugnativa: la Corte ha esaminato la questione del giudicato e dei rimedi esperiti dall'attore in altri giudizi.

  • art. 2901 c.c.

    Riferimento alla domanda di revocazione dedotta in altro giudizio; la Corte ha valutato la sovrapponibilità delle domande e l'effetto sulle statuizioni tra i giudizi.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato rispetto alla trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare: la Corte ha osservato che la domanda non poteva essere opponibile ai compratori per carenza di trascrizione anteriore.

  • art. 329 c.p.c.

    Esaminato il principio dell'acquiescenza parziale (secondo comma) e la formazione del giudicato interno su capi autonomi di sentenza, con conseguente preclusione della riproposizione delle stesse pretese.

  • artt. 324, 333, 343, 346 c.p.c.

    Richiamati nell'ambito delle contestazioni processuali su ammissibilità documentale e modalità di produzione e deduzione delle prove; la Corte ha valutato la tempestività e l'efficacia probatoria degli atti prodotti.

  • art. 115 c.p.c.

    Citando i criteri di valutazione della prova, la Corte ha esaminato l'onere probatorio e la necessità di prova per fatti non pacifici.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il ricorrente aveva lamentato difformità, ma la Corte ha ritenuto le doglianze infondate o assorbite.

  • art. 2697 c.c.

    Applicato in tema di onere della prova: la Corte ha chiarito quali fatti debbano essere provati dal proprietario e quali possano essere oggetto di presunzioni.

  • art. 948 c.c.

    Richiamato nella contestazione sulla titolarità e prova della proprietà, collegato alla distinzione tra azione di rivendica e azione di restituzione.

  • art. 124 disp. attuaz. c.p.c.

    Menziionato rispetto all'attestazione di cancelleria necessaria per provare il passaggio in giudicato: la Corte ha precisato i limiti dell'uso di tale attestazione quando il giudizio presupposto si è concluso parzialmente.

  • Sezioni Unite, S.U. n. 22645/2022 (massime richiamate Rv. 666193)

    La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sul danno da illegittima occupazione: (a) possibile liquidazione equitativa con riferimento al canone locativo di mercato; (b) distinzione tra danno emergente e lucro cessante; (c) onere di allegazione e prova del proprietario per il danno emergente e per il lucro cessante, con possibilità di utilizzare presunzioni e parametri di comune esperienza; (d) non è risarcibile la mera perdita della 'facoltà di non uso' astratta.

Massime di principio

  • Se in un processo precedente la controparte ha 'acquiescenza' su un capo autonomo di sentenza e non lo impugna, si può formare un giudicato interno che preclude la riproposizione della stessa domanda in altra causa.
  • La qualificazione della domanda (rivendica vs. restituzione) spetta al giudice di merito e comporta oneri probatori diversi: la rivendica impone la prova della proprietà, la restituzione richiede la prova del venir meno del titolo di detenzione.
  • Per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo il proprietario deve allegare e provare il danno emergente e/o lo specifico lucro cessante; in mancanza di prova puntuale il giudice può procedere a liquidazione equitativa, eventualmente usando il canone locativo di mercato come parametro.
  • Il proprietario non ha diritto al risarcimento per la mera 'facoltà di non uso' astratta: va provata la concreta possibilità perduta di godimento (locazione o vendita a condizioni migliori).
  • L'onere probatorio può essere assolto anche per presunzioni e richiamo a nozioni di esperienza comune, ma il giudicato precedente e la corretta produzione documentale (e loro tempestività) possono incidere significativamente sulla decisione.
  • La produzione di documenti in sede di precisazione delle conclusioni è valutata alla stregua della tempestività e dell'autorizzazione: per far valere un presunto giudicato è normalmente richiesta l'attestazione di cancelleria, salvo che il controllo degli atti consenta alla Corte di appurare direttamente l'effettivo passaggio in giudicato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.