Cassazione Civile, Sentenza n. 6477/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. Lazio che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'IVA detratta per l'acquisto di 12 autovetture usate ritenute frutto di operazioni soggettivamente inesistenti per interposizione fittizia. I motivi di cassazione denunciavano violazione e falsa applicazione delle regole probatorie (artt. 2697, 2727, 2729 c.c.) e della disciplina IVA (artt. 19 e 21 DPR n. 633/1972), nonché omessa valutazione della diligenza esigibile da un operatore esperto; la controricorrente aveva poi eccepito, preliminarmente, l'inesistenza del ricorso per cassazione in quanto il ricorso nativo digitale era privo della firma digitale del difensore.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto il ricorso ammissibile. Hanno deciso che la mancata sottoscrizione digitale dell'originale informatico non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto quando la paternità dell'atto possa essere desunta da elementi qualificanti aliunde. Nel caso concreto la notificazione da una casella PEC dell'Avvocatura Generale dello Stato iscritta nel REGINDE insieme al deposito della copia analogica asseverata ai sensi dell'art. 9 L. 53/1994 e sottoscritta da un avvocato dello Stato (Salvatore Faraci) hanno consentito di ascrivere con certezza la paternità del ricorso, superando il vizio contestato. Di conseguenza il vizio della mancanza di firma digitale è stato sanato e il ricorso è stato ammesso e rimesso alla Sezione Tributaria per il prosieguo.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 360, art. 161 comma 2, art. 156 comma 3, art. 365, art. 369, art. 374, art. 378, art. 380-bis, art. 125
Gli artt. 161 e 125 c.p.c. sono richiamati per il principio secondo cui la sottoscrizione è elemento essenziale per la formazione dell'atto e la sua mancanza può condurre all'inesistenza salvo che la paternità sia desumibile aliunde; gli artt. richiamati disciplinano inoltre i profili di ammissibilità del ricorso per cassazione e la rimessione alle Sezioni Unite.
D.P.R. n. 633/1972
Norme della disciplina IVA richiamate dall'Agenzia per contestare la detrazione ritenuta indebitamente esercitata e per gli aspetti relativi all'operazione inesistente e all'onere della prova.
Legge n. 53/1994
art. 9 (attestazione di conformità)
L'asseverazione di conformità della copia analogica all'originale informatico, sottoscritta dall'avvocato, può essere elemento qualificante da cui desumere la paternità dell'atto e supplire alla mancanza della firma digitale dell'originale.
Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005)
art. 20, art. 23 comma 2; art. 20 comma 1-ter richiamato in motivazione
Principi di non discriminazione del documento informatico rispetto a quello analogico e la presunzione relativa di riconducibilità della firma elettronica qualificata al suo titolare; tuttavia il semplice uso della casella PEC non equivale automaticamente alla prova della paternità senza firma digitale.
Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS)
Riconoscimento e valore delle firme elettroniche e loro equivalenza rispetto alle firme tradizionali ai fini della certezza della paternità del documento.
R.D. n. 1611/1933
Attribuisce all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza e il patrocinio dello Stato, giustificando la riferibilità degli atti notificati dalla PEC istituzionale all'Avvocatura in quanto soggetto impersonale.
D.M. n. 44/2011 e successive modifiche (REGINDE)
art. 7 e art. 2 comma 1 lettera m) n. 4 (modifiche d.m. 217/2023)
Il registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE) censisce la casella PEC dell'Avvocatura dello Stato; la notificazione da quella casella è elemento idoneo a collegare l'atto all'Avvocatura come soggetto abilitato.
Decreto legge n. 34/2020 (convertito)
art. 221 comma 5 e decreto DGSIA 27/01/2021
Richiamato per il contesto temporale e le modifiche sul deposito telematico degli atti in Cassazione che hanno inciso sulla disciplina pratica del deposito dei ricorsi nativi digitali.
D.Lgs. n. 149/2022
introduzione dell'art. 196-quater disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato per la disciplina dell'obbligatorietà successiva del deposito telematico in Cassazione e il quadro normativo evoluto rispetto al periodo dei fatti.
Massime di principio
- La mancanza della firma digitale su un ricorso nativo digitale non comporta automaticamente l'inesistenza dell'atto quando sia possibile desumere con certezza la paternità dell'atto da elementi qualificanti aliunde.
- L'attestazione di conformità della copia analogica ex art. 9 L. 53/1994, se sottoscritta da un difensore la cui qualità non è contestata, può integrare la prova della paternità dell'atto e sanare il difetto formale della firma digitale dell'originale.
- La notificazione da una casella PEC istituzionale iscritta nei registri ufficiali (es. REGINDE) è un elemento rilevante e, unitamente ad altri elementi qualificanti, può contribuire a desumere la riconducibilità dell'atto al difensore o all'ente patrocinante.
- Per l'Avvocatura dello Stato, a causa della natura impersonale del patrocinio, la riferibilità dell'atto all'Avvocatura in quanto tale può essere sufficiente; non è necessario individuare sempre il singolo avvocato che materialmente ha redatto l'atto se la paternità è comunque certa.
- Principio di strumentalità delle forme e di effettività della tutela: i requisiti formali non devono essere invocati meccanicamente se la loro violazione non impedisce di accertare l'autore dell'atto e non ostacola l'esercizio del diritto di difesa.
- Situazioni in cui il vizio è insuperabile: se non sussistono elementi esterni e qualificanti idonei a identificare con certezza l'autore dell'atto (ad es. nessuna traccia PEC riconducibile, attestazione assente o manifestamente falsa), il difetto di firma digitale può determinare l'inesistenza o la nullità insanabile dell'atto.
- La prova della paternità deve essere chiara e non contraddetta: contestazioni fondate sull'inesattezza dell'asseverazione o su appropriazione della PEC da parte di terzi possono precludere la sanatoria e portare all'inammissibilità del ricorso.
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