Cassazione Penale, Sentenza n. 4621/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 30/11/2020 che, riformando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto unitario il fatto (art. 44 lett. b) d.P.R. 309/1990) e li aveva condannati per contravvenzioni edilizie a mesi 2 di arresto e Euro 10.000,00 di ammenda. Indirli ha dedotto in Cassazione, tra l'altro, omissione di valutazione di documenti e della sua qualità di nudo proprietario (con conseguente esclusione della qualità di committente), errori nella valutazione della preesistenza del vano cucina, errata applicazione della normativa urbanistica (art. 10 d.P.R. 380/2001) con riferimento a canna fumaria, infissi e soppalco, e richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. Ostuni ha dedotto maturazione della prescrizione, limitazione della responsabilità temporale per essere subentrato nella direzione lavori in data successiva e vizi motivazionali analoghi sull'applicazione dell'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che le contravvenzioni contestate, consumatesi il 1/3/2016, si sono estinte per prescrizione il 1/3/2021 ai sensi degli artt. 157, 160 e 161 c.p. Ha inoltre ritenuto che alcune doglianze (primo e secondo motivo di Indirli e secondo motivo di Ostuni) non siano manifestamente infondate e che la Corte territoriale abbia omesso di rispondere a specifiche censure sollevate in appello, limitandosi a richiamare la decisione di primo grado. Poiché il gravame era idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione e non emergono elementi per applicare l'art. 129, comma 2, c.p.p., la Cassazione ha dichiarato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p., l'estinzione dei reati per prescrizione e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 44 lett. b)
La Corte territoriale aveva qualificato il fatto come unitario ai sensi di questa norma; la Cassazione non si è pronunciata nel merito sulla qualificazione perché ha disposto l'estinzione per prescrizione.
Riferita alla corretta motivazione e alla valutazione delle prove: la Cassazione censura la Corte d'appello per non aver esaminato e risposto alle specifiche censure di appello, violando il dovere di motivazione previsto implicitamente da questa norma e dalla giurisprudenza sul doppio grado.
Rilevata nella contestazione relativa alla rilevanza urbanistica di canna fumaria, infissi e soppalco; la Corte d'appello è stata ritenuta carente nella motivazione sulla valutazione di tali elementi.
I ricorrenti avevano chiesto l'applicazione della speciale causa di non punibilità; la Corte d'appello l'aveva negata con motivazione ritenuta insufficiente dalla Cassazione, che ha osservato la necessità di valutare compiutamente i requisiti e gli elementi dell'art. 133 c.p. quando si decide su tale causa.
Norma richiamata nel calcolo della prescrizione; contribuisce a determinare la scadenza del termine prescrizionale delle contravvenzioni.
Norma richiamata nel calcolo della prescrizione con riferimento alla durata della pena ed effettività del termine prescrizionale.
Norma richiamata nel calcolo della prescrizione con riferimento agli effetti della condanna sulla prescrizione.
Stabilisce la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione: la Corte ha applicato il comma 1 (annullamento senza rinvio) dato che il gravame era idoneo e non vi erano condizioni per applicare il comma 2.
cod. proc. pen., art. 609, comma 2
Richiamato per il principio che la dichiarazione di prescrizione anche d'ufficio al giudice di legittimità è ammessa solo se il ricorso instaura un valido rapporto di impugnazione (cioè non è manifestamente inammissibile).
Richiamato con riferimento alla valutazione degli elementi per l'applicazione dell'art. 131-bis: la Corte sottolinea che l'analisi completa dei criteri di cui all'art. 133 è necessaria prima di negare la causa di non punibilità.
Massime di principio
- La prescrizione può essere dichiarata anche in sede di Cassazione se il ricorso è idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione e le condizioni di legge sono soddisfatte; il giudice di legittimità può pronunciare l'estinzione ex art. 129 c.p.p. quando non vi siano ragioni per il rinvio.
- Il giudice d'appello è obbligato a rispondere specificamente alle doglianze sollevate in appello: limitarsi a richiamare la motivazione del primo giudice integra carenza motivazionale e può portare alla cassazione per défaut di controllo del secondo grado.
- La qualità giuridica (es. nudo proprietario vs. committente) e la documentazione che la prova sono elementi decisivi per l'attribuzione della responsabilità; tali questioni devono essere valutate espressamente dal giudice d'appello.
- La prova della preesistenza di opere edilizie è idonea a escludere la rilevanza penale delle opere contestate; dichiarazioni di testi e elaborati tecnici vanno valutati nel merito e non possono essere semplicemente ignorati o superficialmente disattesi.
- Prima di negare l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. il giudice deve compiere una valutazione completa dei presupposti e dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione generica basata sulla 'pluralità delle violazioni' è insufficiente.
- Nel calcolo della prescrizione è necessario applicare scrupolosamente le norme del codice penale (artt. 157, 160, 161) e considerare la data di consumazione del reato e gli eventi processuali intervenuti; un errore nella valutazione del dies a quo o dei termini può determinare l'estinzione del reato.
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