Cassazione Penale, Sentenza n. 4620/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Messina che li aveva condannati per lavori edilizi abusivi (ampliamento e chiusura di una tettoia in lamiera coibentata sull'immobile di loro proprietà in contrada Botte, comune di Savoca) in assenza di permesso di costruire, senza preventiva comunicazione/autorizzazione dell'Ufficio Genio Civile e senza autorizzazione paesistica in zona vincolata. I motivi di ricorso: 1) vizio per prescrizione (artt. 157 e 158 c.p.), deducendo che i fatti sarebbero anteriori alla data di accertamento e che si sarebbe invertito l'onere della prova sulla data di completamento; 2) mancata prova della partecipazione attiva di Concetta Cumia e contestazione della sua responsabilità come committente; 3) censura sul rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), per non aver valutato correttamente modalità, esiguità del danno/pericolo e natura episodica della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati i tre motivi: 1) i reati edilizi sono di natura permanente e la prescrizione decorre dal completamento dell'opera o dalla cessazione della permanenza illecita; la data di cessazione, ove non specificata nell'imputazione, coincide con l'accertamento effettuato dalla polizia giudiziaria; i ricorrenti non hanno allegato elementi probatori per dimostrare una cessazione anteriore al 1/4/2016; 2) la responsabilità di Concetta Cumia come committente è stata correttamente ricostruita sulla base di elementi oggettivi (proprietà del terreno, destinataria dell'ordine di demolizione del 2003, presenza di auto nel manufatto) indicativi dell'interesse specifico alla realizzazione delle opere; 3) il rigetto della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è motivato adeguatamente: la prosecuzione dei lavori dopo la notifica dell'ordine di demolizione dimostra intensità del dolo e abitualità della condotta. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), art. 44, lett. a)
I reati edilizi disciplinati dal T.U. sono di natura permanente: la consumazione si protrae fino al completamento dell'opera o alla cessazione dell'abuso; la prescrizione decorre dal momento di cessazione della permanenza illecita o dal completamento concreto e funzionale dell'opera.
d.P.R. 380/2001, artt. 93, 94, 95
Omettere la denuncia dei lavori, presentare progetti incompleti o iniziare lavori senza autorizzazione sono reati permanenti la cui consumazione perdura finché non venga presentata la denuncia/progetto, non termini l'intervento o non si ottenga l'autorizzazione.
d.lgs. 42/2004, art. 181, comma 1
Realizzare opere in zona soggetta a vincolo paesaggistico senza autorizzazione integra reato permanente; la violazione è valutata in relazione alla permanenza dell'opera e alla mancanza dell'autorizzazione.
Codice penale, artt. 157 e 158
Richiamati in relazione alla prescrizione: per i reati permanenti la decorrenza del termine prescrizionale dipende dalla cessazione della permanenza illecita; l'onere di provare una data diversa ricade sul difensore che invoca la prescrizione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede valutazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; è sufficiente che il giudice motivi adeguatamente l'assenza anche di uno dei presupposti ritenuti decisivi per escludere la tenuità.
Codice penale, art. 133, comma 1
Criteri per la determinazione della pena e per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis; il giudice può richiamare i criteri ritenuti rilevanti.
Codice di procedura penale, art. 531, comma 2
Richiamato con riferimento al principio in dubio pro reo: non è applicabile se non sussiste assoluta incertezza sulla data di commissione del fatto.
Codice di procedura penale, art. 616
Disposizione che consente la condanna alle spese processuali e al pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorsi inammissibili.
Massime di principio
- Nei reati edilizi la natura permanente della condotta fa decorrere la prescrizione dal momento in cui l'opera diventa concretamente ultimata o dalla cessazione della permanenza illecita; pertanto va attentamente individuata la data di completamento o di interruzione definitiva dei lavori.
- L'accusa ha l'onere di individuare la data di cessazione della permanenza illecita; se tale data non è specificata, la contestazione e l'accertamento possono valere come momento di riferimento, salvo prova contraria apportata dal difensore.
- Chi pretende di beneficiare della prescrizione deve allegare e, se necessario, provare fatti concreti in suo favore (es. data di ultimazione antecedente all'accertamento): una mera affermazione generica non è sufficiente.
- Il committente di lavori abusivi può essere individuato non solo dal titolo formale (proprietà) ma da elementi fattuali che evidenziano interesse e partecipazione concreta all'opera (ordine di demolizione ricevuto, presenza, attività di controllo, uso dell'immobile).
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica automaticamente: la valutazione tiene conto dell'intensità del dolo, della durata e della reiterazione della condotta; la prosecuzione dei lavori dopo un ordine di demolizione ostacola l'applicazione della tenuità.
- In caso di contestazioni su date e decorrenze prescrizionali, è fondamentale conservare e produrre documenti o altri elementi obiettivi (fotografie, testimonianze datate, documenti amministrativi) che attestino la cessazione o il completamento dei lavori in epoca anteriore.
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