Cassazione Penale, Sentenza n. 4618/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio di 5,5 grammi di eroina (art. 73, co. 5 d.P.R. 309/1990), deducendo violazione di legge e vizio motivazionale relativamente al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Sosteneva che la Corte di appello avrebbe valutato l'astratta pericolosità della fattispecie invece dell'offensività concreta e che il riferimento al luogo (noto luogo di spaccio) non fosse parametro applicabile; inoltre lamentava che non fosse stata considerata la mancanza di abitualità della condotta (incensuratezza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze, confermando il giudizio di merito. Ha ritenuto corretta la valutazione che, per un reato di pericolo e di pura condotta come quello di detenzione ai fini di spaccio, l'apprezzamento dell'offensività è prognostico ex ante e non può fondarsi sull'assenza successiva di concreto danno; che la quantità di stupefacente è un indice-criterio rilevante ai sensi dell'art. 131-bis, primo comma, così come le modalità e il luogo della condotta (es. noto luogo di spaccio) che aumentano il rischio per la salute pubblica. Ha altresì chiarito che la mancanza di abitualità non è alternativa ma deve concorrere con la particolare tenuità. Condanna il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma sanzionatoria applicata per la detenzione ai fini di spaccio; la Corte ha ritenuto provata la fattispecie in relazione al possesso di 5,5 grammi di eroina e al tentativo di cessione.
codice penale, art. 131-bis, primo comma
La Corte interpreta l'art. 131-bis nel senso che la non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva ex ante dell'offensività; i criteri valutativi previsti dal primo comma (tra cui quantità e modalità/luogo) devono concorrere nella valutazione e la mancanza di abitualità non è alternativa alla tenuità ma elemento da considerare congiuntamente.
codice penale, art. 133, primo comma
Utilizzato per la valutazione del disvalore della condotta e delle circostanze pertinenti; la Corte ha compiuto una valutazione complessiva delle modalita della condotta in relazione al potenziale nocumento del bene giuridico tutelato.
Massime di principio
- Per reati di pericolo e di pura condotta (es. detenzione ai fini di spaccio) la valutazione della offensività è prognostica ex ante: conta il rischio potenziale al momento della condotta, non l'assenza successiva di danno concreto.
- La mera esiguità quantitativa dello stupefacente non garantisce automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis; la quantità è però un criterio rilevante e va valutata congiuntamente ad altri elementi (modalità, luogo, finalità).
- Il luogo in cui si consumi il reato può aumentare il disvalore della condotta (es. noto luogo di spaccio, luogo pubblico o frequentato da giovani) e quindi può giustificare il diniego della causa di non punibilità.
- La condizione di incensuratezza e la mancanza di habitualità della condotta non sono, da sole, sufficienti a fondare la tenuità: devono concorrere con la valutazione complessiva della particolare tenuità dell'offesa prevista dall'art. 131-bis.
- Se si intende ottenere l'esimente per particolare tenuità, occorre dimostrare circostanze oggettive che riducano ex ante il grado di offensività (quantitativi molto limitati, assenza di luogo/contesto che aumentino il rischio, modalità non riconducibili a finalità di diffusione) e fornire elementi di fatto chiari nel processo.
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